Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis della legge 30 luglio 1990, n. 217, aggiunto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134 e riprodotto negli articoli 80 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato può scegliere il proprio difensore solo tra gli avvocati iscritti in speciali elenchi istituiti presso i consigli dell'ordine, avvocati che – ai fini di tale iscrizione – devono essere in possesso di determinati requisiti. L'ordinanza di rimessione non prospetta, infatti, alcun profilo nuovo atto a giustificare una diversa valutazione rispetto a quella già compiuta nei confronti della disposizione denunciata: la quale – come la Corte ha avuto modo di affermare (ordinanza n. 299 del 2002) – detta una disciplina ragionevolmente orientata ad assicurare la migliore qualità e dignità della prestazione, attraverso un meccanismo che, del resto, non pone alcuna concreta limitazione all'esplicazione del diritto di difesa, inteso come comprensivo anche del diritto di scegliere liberamente il proprio difensore; senza che possa costituire un profilo nuovo il mero dato negativo rappresentato dall'asserito elevato numero di nomine 'contra legem', ossia di designazioni di difensori non iscritti. – In tema di patrocinio a spese dello Stato, che, per un verso, implica l'impiego di risorse della collettività e, per un altro verso, si rende necessario a fronte di una situazione di debolezza economica del singolo, ricordata, ancora, l'ordinanza n. 299/2002.
Art. 17-bis Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 17 Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217 · Art. 80 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 81 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)