Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

Art. 91 — Esclusione dal patrocinio

L'ammissione al patrocinio e' esclusa:

  • a)per ((...)) il condannato ((con sentenza definitiva)) di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
  • b)se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio e' stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.

Testo vigente dal 10 aprile 2019

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 91, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 27761/2025

    17 ottobre 2025

    In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui il difensore di fiducia della parte non abbiente sia sostituito in udienza da un difensore d'ufficio non opera la causa di esclusione dal beneficio prevista dall'art. 91 del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la sostituzione non comporta l'aggiunta di un secondo difensore di fiducia; conseguentemente, al difensore di fiducia della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va riconosciuto il compenso per l'attività effettivamente svolta fino all'udienza in cui sia stato sostituito dal difensore d'ufficio.

    Art. 91 · Art. 97 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 87/2021

    Questione infondata
    5 maggio 2021

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)» e degli artt. 91, 669-quaterdecies e 669-septies del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 32 della C…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 162/2015

    Questione inammissibile
    15 luglio 2015

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza e carente descrizione della fattispecie concreta, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 1, lett. a ), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui esclude dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato «l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto». Infatti, il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si è ormai reso definitivo né potrebbe essere oggetto di un provvedimento di revoca, stante la sua natura giurisdizionale e data l'assenza di variazioni sostanziali delle condizioni di fatto valutate al momento della relativa deliberazione. Inoltre, l'ordinanza del giudice a quo non contiene notizie sufficienti sulle condizioni reddituali complessive dell'interessato, neppure con riguardo ai redditi aggiuntivi ricavati dal delitto in contestazione, e non consente di apprezzare la rilevanza della sollevata questione. Sulla impugnabilità del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, v. la citata ordinanza n. 54/2005. Sulla necessità che la revoca di un provvedimento postuli variazioni sostanziali delle condizioni di fatto valutate al momento della sua adozione, v., ex multis , l'ordinanza n. 145/2009. Sulla necessità che le questioni siano, oltre che rilevanti nel giudizio a quo , anche tempestivamente proposte dal rimettente, v. le citate ordinanze nn. 339/2000, 145/1999, 144/1999, 99/1999 e 104/1997. Sulla manifesta inammissibilità di identica questione per il fatto che il rimettente non aveva fatto riferimento alla sussistenza dei requisiti reddituali previsti per la concessione del beneficio, v. le citate ordinanze nn. 136/2007 e 251/2005. Sulla inammissibilità delle questioni per carente descrizione della fattispecie concreta, v., ex multis , le citate decisioni: sentenza n. 98/2014; ordinanza n. 147/2014.

    Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 3 cost. · Art. 91 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

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  • Ordinanza n. 95/2012

    Questione inammissibile
    18 aprile 2012

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, secondo e terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 91, comma 1, lettera a ), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui esclude l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di coloro che siano stati condannati per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, precludendo al giudice di verificare se detti reati abbiano effettivamente prodotto un reddito tale da superare, per l'anno antecedente alla richiesta, la soglia massima stabilita per l'accesso al beneficio. Invero, quanto alla censura riferita al secondo comma dell'art. 27 Cost., essa palesa un carattere perplesso e contraddittorio relativamente alla motivazione in punto di rilevanza: lo stesso rimettente, infatti, ha più volte rilevato come, nei casi di specie, non venga in considerazione il preteso contrasto tra la preclusione sfavorevole alle persone indagate o imputate per reati tributari e la presunzione di non colpevolezza, posto che il divieto di ammissione del richiedente al patrocinio si fonda, nei giudizi a quibus , su decisioni irrevocabili di condanna maturate in altri procedimenti. Le ulteriori questioni si connotano, poi, per le gravi carenze motivazionali in punto di rilevanza, avuto particolare riguardo alla qualità dei reati cui si riferiscono i procedimenti di esecuzione condotti dal giudice a quo : nella prima delle ordinanze di rimessione, infatti, il Tribunale rimettente non ha fornito alcuna indicazione circa l'oggetto del procedimento esecutivo in funzione del quale è stata formulata l'istanza di ammissione al patrocinio, così da precludere la necessaria valutazione di questa Corte circa l'effettiva rilevanza della questione sollevata; nella seconda ordinanza di rimessione, di contro, il rimettente ha specificato trattarsi della richiesta di operare il cumulo giuridico tra le pene separatamente inflitte per più reati di ricettazione concernenti assegni bancari, senza formulare alcuna motivazione, nel contempo, circa le ragioni per le quali dovrebbe applicare la norma censurata in un giudizio che non concerne reati tributari.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 91 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 aprile 2019

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2002 al 10 aprile 2019. 5 parole tolte, 5 parole aggiunte.

a) per tolto: l'indagato, l'imputato o il condannatoaggiunto: ... il condannato con sentenza definitiva di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art91 · fonte del testo

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