Corte costituzionale

Sentenza n. 171/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/05/1996 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

citata

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale: a) dell'art. 486, quinto

comma, del codice di procedura penale; b) del combinato disposto

degli artt. 97, 486, quinto comma, del codice di procedura penale e

29 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale; c)

del combinato disposto degli artt. 420, terzo comma, 97 del codice di

procedura penale, 29 delle disposizioni attuative del codice di

procedura penale e 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme

sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici

essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona

costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di

garanzia dell'attuazione della legge); d) degli artt. 304, lettera

b), e 76 del codice di procedura penale in relazione all'art. 102,

secondo comma, stesso codice e art. 30 delle disposizioni attuative

del codice di procedura penale; e) degli artt. 2, 4, 8, 12, 13 della

legge 12 giugno 1990, n. 146; f) degli artt. 85 e 169, secondo comma,

del codice di procedura civile; g) degli artt. 1, secondo comma, 2,

terzo comma, della legge 12 giugno 1990, n. 146 e degli artt.

669-duodecies, 669-septies e 669-octies del codice di procedura

civile, promossi con ordinanze emesse il 30 maggio 1995 dal Tribunale

di Sassari, il 1 giugno (n. 2 ordinanze) e il 3 giugno 1995 dal

Pretore di Padova, l'8 giugno e il 2 giugno 1995 dal Tribunale di

Roma sez. per il riesame, il 14 giugno 1995 (n. 4 ordinanze) dal

Pretore di Bologna, il 1 giugno 1995 dal Pretore di Padova, il 16

giugno, il 3 giugno, il 31 maggio (n. 2 ordinanze), il 13 giugno, il

31 maggio, il 7 giugno, il 14 giugno, il 3 giugno (n. 3 ordinanze),

il 31 maggio, il 30 maggio (n. 2 ordinanze), il 2 giugno (n. 3

ordinanze), il 14 giugno, il 9 giugno, il 6 giugno, il 9 giugno, il 3

giugno, il 6 giugno, il 30 maggio (n. 2 ordinanze), il 2 giugno, il 9

giugno, il 20 giugno, il 30 maggio, il 9 giugno, il 20 giugno, il 21

giugno (n. 5 ordinanze), il 16 giugno, il 6 giugno, il 9 giugno e il

13 giugno 1995 dal Tribunale di Sassari, il 5 giugno 1995 (n. 5

ordinanze) dal Pretore di Forlì, il 2 giugno 1995 (n. 15 ordinanze)

dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare

di Padova, il 29 giugno 1995 dalla Corte d'appello di Napoli, il 20

giugno 1995 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Milano, il 2 giugno 1995

dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare

di Padova, il 23 giugno (n. 5 ordinanze), il 16 giugno, il 20 giugno,

il 31 maggio, il 6 giugno, il 23 giugno, il 3 giugno, il 23 giugno e

il 2 giugno 1995 dal Tribunale di Sassari, il 2 giugno 1995 (n. 3

ordinanze) dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale militare di Padova, il 20 luglio 1995 dal Pretore di

Padova, il 2 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale militare di Padova e il 1 giugno 1995 dal Pretore

di Padova, iscritte rispettivamente ai nn. 500, 508, 509, 510, da 512

a 517, 521, da 530 a 536, da 545 a 577, da 594 a 598, da 618 a 632,

657, 660, 661, 690, da 696 a 709, 717, 729, 731, 739, 780 del

registro ordinanze 1995, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, prima serie speciale, nn. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46

e 48 dell'anno 1995;

Visti l'atto di costituzione di Bergantino Vincenzo e gli atti di

intervento del Consiglio nazionale forense e del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nella udienza pubblica del 9 gennaio 1996 il giudice relatore

Francesco Guizzi;

Uditi gli avvocati Piero Longo e Gaetano Pecorella per Bergantino

Vincenzo, Antonino Galati e Vincenzo Panuccio per il Consiglio

nazionale forense nonché gli avvocati dello Stato Carlo Sica e

Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Bosinco Antonio

e di altro imputato, nonché nel corso di altri cinquantatré giudizi

- alcuni dei quali in prosecuzione sotto il vigore delle norme

anteriori, ai sensi dell'art. 245 del decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271 - tutti pendenti davanti al Tribunale di Sassari, il

Presidente della Camera penale sarda, con nota del 30 maggio 1995,

informava l'autorità giudiziaria circa l'astensione a tempo

indeterminato degli avvocati dalle udienze penali. Rilevata la

tempestività della comunicazione e la legittimità dell'impedimento

dei difensori, alla luce del consolidato orientamento della Corte di

cassazione, che a tale impedimento riconduce il fenomeno

dell'astensione di avvocati e procuratori dalle udienze, il Tribunale

di Sassari ha sollevato, per lesione degli artt. 2, 10 (in

riferimento all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge

4 agosto 1955, n. 848), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto

comma, del codice di procedura penale. Perché in conseguenza di

detto impedimento, quantunque sinora ritenuto legittimo, l'azione

penale verrebbe a essere paralizzata e la giustizia non sarebbe più

amministrata, in spregio delle previsioni costituzionali di cui agli

artt. 101 e 102. La disposizione denunciata violerebbe altresì, in

riferimento al dettato dell'art. 6 della Convenzione ratificata dalla

citata legge n. 848 del 1955, anche l'art. 2 della Costituzione, che

riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali

vi è, certo, l'esame della res litigiosa entro termini ragionevoli.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la manifesta inammissibilità della questione. Ad

avviso dell'Avvocatura, con l'ordinanza di rimessione si chiede - in

assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate - una pronuncia

additiva che questa Corte ha già espressamente escluso di poter

adottare, considerandola invasiva della discrezionalità riservata al

legislatore e limitandosi, con la sentenza n. 114 del 1994, a

chiedere un intervento legislativo sul cosiddetto sciopero degli

avvocati.

3. - È intervenuto il Consiglio nazionale forense, in persona del

Presidente pro-tempore, che ha affermato la propria legittimazione -

quale rappresentante istituzionale dell'avvocatura italiana e,

quindi, come portatore di un interesse collettivo - e ha concluso nel

merito per la manifesta infondatezza, sia perché l'astensione non si

è protratta a tempo indeterminato, avendo le assemblee deliberato,

di volta in volta, tempi e modalità, anche di revoca, sia perché la

disposizione denunciata attribuisce al giudice il potere di valutare

la legittimità dell'impedimento dei difensori e di negarla per

particolari esigenze o situazioni come quella dell'eccessivo

protrarsi della condizione impeditiva. L'art. 486, quinto comma, del

codice di procedura penale consentirebbe infatti di bilanciare

l'interesse al buon andamento dell'amministrazione della giustizia

(unitamente a quello dell'imputato alla pronta definizione del

processo) con l'interesse alla difesa tecnica di fiducia, dando

evidente prevalenza a quest'ultimo, specie in considerazione della

garanzia offerta dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. La

scelta del legislatore di ammettere la legittimità dell'impedimento

all'avvocato senza limitazioni non sarebbe compatibile con

l'intervento del giudice né potrebbe essere censurata dalla Corte

costituzionale. Non pertinente sarebbe, poi, il richiamo agli artt.

101 e 102 della Costituzione, inapplicabili alle parti, e non

riferibile al legittimo impedimento del singolo patrocinatore la

questione relativa all'agitazione di categoria, dal momento che si

colloca su un piano diverso, implicando il bilanciamento di valori in

conflitto: gli interessi di categoria e le esigenze di funzionamento

dell'amministrazione della giustizia. Tale questione, però, non

potrebbe che essere risolta con l'intervento del legislatore, onde in

mancanza di esso sarebbe demandato al giudice di valutare, nel caso

concreto, la legittimità dell'impedimento del difensore, con la

possibilità di negarla in circostanze particolari come l'imminente

prescrizione del reato o il lungo e intollerabile protrarsi

dell'agitazione. L'attento esercizio del potere giudiziale di

ponderazione dei contrapposti interessi, in relazione alla

specificità delle situazioni, non farebbe dunque venir meno

l'assistenza legale di fiducia - malgrado l'adesione del singolo

all'agitazione di categoria - e non legittimerebbe il ricorso alla

difesa d'ufficio, neanche prospettando il caso della revoca tacita

del mandato ai sensi dell'art. 30 delle disposizioni di attuazione

del codice di procedura penale, come suggerisce il giudice a quo. La

Corte potrebbe certo propendere per una sentenza manipolativa di

rigetto, ma la soluzione più corretta - così conclude il Consiglio

nazionale forense - dovrebbe essere una decisione di manifesta

infondatezza.

4. - Nel corso di quattro distinti procedimenti penali davanti al

Pretore di Padova, i difensori di fiducia degli imputati hanno

dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze deliberata

dall'Unione delle camere penali e successivamente ribadita

dall'assemblea degli avvocati italiani; il pubblico ministero si è

però opposto al rinvio, eccependo in subordine la illegittimità

costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura

penale. In merito a ciò, il Pretore ha preliminarmente rilevato che

l'astensione dei difensori dalle udienze non è ancora

legislativamente disciplinata nonostante le indicazioni formulate

nella sentenza di questa Corte n. 114 del 1994 e quelle ricavabili

dalla legge n. 146 del 1990. Ha quindi sollevato, per violazione

degli articoli 2, 24, primo e secondo comma, 97, 101, secondo comma,

e 112 della Costituzione, altrettante questioni di legittimità

costituzionale della disposizione richiamata. La Corte di cassazione

- osserva il giudice a quo - ha ricondotto l'astensione dei difensori

alla nozione di legittimo impedimento contenuta nell'art. 486 del

codice di procedura penale, sì che sembrano presentarsi due

interpretazioni alternative. Stando a una prima ricostruzione, il

diritto di protesta della classe forense dovrebbe sempre prevalere,

anche a costo di determinare la paralisi della funzione

giurisdizionale; stando invece all'altra, il diritto di protesta -

ancorché garantito dalla Costituzione nella sua forma associativa -

andrebbe bilanciato con gli altri diritti costituzionalmente

protetti. Di qui, la sussistenza del legittimo impedimento solo

quando l'astensione si eserciti con modalità idonee a salvaguardare

diritti e principi costituzionali anche solo potenzialmente lesi. Un

esempio di concreto bilanciamento è offerto dalla legge n. 146 del

1990 che - quantunque non applicabile ad avvocati e procuratori -

prescinde dalla qualità dei soggetti che si astengono e, in ragione

della peculiare natura del servizio e della funzione svolta, pone

alcuni punti fermi, come il congruo preavviso, il termine certo circa

la cessazione dell'astensione e gli affari ineludibili, che

dovrebbero considerarsi vincolanti sul piano interpretativo, quali

che siano i soggetti che si astengono dall'attività giudiziaria. Non

costituirebbero perciò legittimo impedimento, ai sensi dell'art.

486, quinto comma, del codice di procedura penale, quelle forme di

protesta prive sia d'un congruo preavviso sia di un termine finale

certo: onde, in relazione agli artt. 97, 2, 24, primo e secondo

comma, 101, terzo comma, e 112 della Costituzione, la non manifesta

infondatezza della questione di legittimità costituzionale della

disposizione processuale censurata. Essa sarebbe rilevante - così

motiva l'ordinanza di rimessione - perché le agitazioni si sarebbero

svolte senza alcun preavviso e senza un termine certo di conclusione,

in quanto genericamente ancorato, questo, all'approvazione dei

"contenuti delle riforme a cui si erano impegnate le forze

politiche".

5. - Nel corso di altri due procedimenti penali, lo stesso Pretore

- operando un concreto giudizio di bilanciamento - rigettava la

richiesta di rinvio del dibattimento senza ottenere, tuttavia, alcun

effetto. Nominava, perciò, difensore d'ufficio il Presidente del

locale ordine forense che, a sua volta, negava la propria

disponibilità, dichiarando di aderire alla protesta. E quindi

sollevava una ulteriore questione di legittimità costituzionale

avente a oggetto il combinato disposto degli artt. 97 e 486, quinto

comma, del codice di procedura penale, nonché dell'art. 29 del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), nella

parte in cui consente di ritenere legittimo l'impedimento di quei

difensori che sono nominati d'ufficio a seguito della rigettata

richiesta di rinvio proposta dal difensore di fiducia in adesione al

medesimo deliberato assembleare. Nel richiamare le considerazioni

sopra illustrate, il giudicante prospetta la violazione: dell'art. 2

della Costituzione, perché il "legittimo impedimento" provocherebbe

la paralisi della giustizia e priverebbe il cittadino di una tutela

costituzionalmente garantita in ragione dell'ordinato funzionamento

della giurisdizione; dell'art. 24, primo comma, per la grave

turbativa che deriverebbe al diritto di azione; dell'art. 24, secondo

comma, perché si vanificherebbe il diritto di difesa in ogni stato e

grado del processo; dell'art. 35, primo comma, perché, con rinvii a

catena delle udienze, si turberebbe la regolarità delle occupazioni

di tutti quei cittadini a vario titolo coinvolti nel processo;

dell'art. 97, per gli inconvenienti nel funzionamento del

processo penale che scaturirebbero dalla mancata applicazione degli

artt. 132 e 160 delle disposizioni di attuazione del codice di

procedura penale, nonché dell'art. 477 dello stesso codice;

dell'art. 101, secondo comma, impedendosi lo svolgimento della

funzione giurisdizionale;

dell'art. 112, perché verrebbe leso il principio

dell'obbligatorietà dell'azione penale, non essendo garantita la

sospensione dei termini prescrizionali.

6. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha

concluso per la infondatezza della questione, sostenendo che il

richiamo agli artt. 2, 35 e 97 della Costituzione sarebbe generico e

improprio - in quanto i tre valori costituzionali non atterrebbero

all'esercizio della giurisdizione - e sottolineando che le

disposizioni censurate non riguarderebbero l'organizzazione degli

uffici giudiziari, ma un complesso di regole di ordine strettamente

processuale. Il riferimento all'art. 24 della Costituzione si

rivelerebbe addirittura contraddittorio rispetto all'obiettivo

perseguito, perché la difesa d'ufficio dell'imputato - quale

risulterebbe dall'accoglimento della questione - potrebbe

pregiudicare gli interessi dell'assistito. Né sarebbe ravvisabile

una violazione degli artt. 101, secondo comma, e 112 della

Costituzione, poiché le disposizioni censurate non impedirebbero

l'esercizio della funzione giurisdizionale, ma inciderebbero soltanto

sulla sua celerità, non derogando neppure al principio di

obbligatorietà dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

7. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Consiglio nazionale

forense, concludendo per l'inammissibilità, e l'infondatezza, della

questione. L'inammissibilità conseguirebbe alla scelta effettuata

dal Pretore che avrebbe nominato, ai sensi dell'art. 97, primo comma,

del codice di procedura penale, quale difensore d'ufficio

dell'imputato, il Presidente del locale ordine forense anziché altro

sostituto. Nel richiamare l'art. 97 del codice di rito, il giudice a

quo avrebbe, nella specie, dovuto applicare il quarto comma, e non il

primo comma, poiché l'imputato, nel caso in esame, non rimarrebbe

privo del difensore, né il rapporto fiduciario sarebbe venuto meno,

secondo quanto affermato dalla Corte nell'ordinanza n. 480 del 1991.

La questione sarebbe comunque irrilevante, sia per la sopravvenuta

cessazione della protesta degli avvocati, sia perché sollevata in un

procedimento diverso, e non appropriato, dovendo invece esser posta

nel corso del procedimento da instaurarsi a seguito del rifiuto del

difensore nominato d'ufficio. Nel merito, poi, sarebbe infondata

sulla base delle argomentazioni svolte a proposito della questione

sollevata dal Tribunale di Sassari. Circa i parametri qui invocati,

si paleserebbe erroneo il riferimento all'art. 112 della

Costituzione, giacché tale disposizione concerne solo il momento

dell'iniziativa processuale e dell'irretrattabilità dell'azione

penale, una volta che sia esercitata. Né appare pertinente il

richiamo all'art. 102 della Costituzione con riguardo a disposizioni,

qual è quella denunciata, che consentono al giudice di operare

valutazioni comparative (cfr. sentenza n. 178 del 1991). Pur

respingendo l'equiparazione della protesta forense allo sciopero -

solo quest'ultimo effettivamente regolato dalla legge n. 146 del 1990

- il Consiglio forense contesta inoltre la ricostruzione del fatto,

secondo cui le assemblee della categoria non avrebbero prestato

ossequio al principio del termine finale certo e agli altri stabiliti

dalla predetta legge. L'obbligo del preavviso, almeno come inteso

dall'art. 486 del codice di rito (la "pronta comunicazione"), e come

risulterebbe dalle ordinanze dei giudici a quibus, sarebbe stato

d'altronde rispettato, avendo i difensori provveduto, in ogni

occasione, a comunicare con "prontezza" la loro adesione alla

protesta. Né troverebbe fondamento, infine, la pretesa diversità di

posizione fra l'avvocato di fiducia dell'imputato e quello nominato

d'ufficio dal giudice, in quanto chiamato a difendere l'imputato a

causa dell'astensione del primo. Dichiarando fondata la questione, si

verrebbe a creare una disparità di trattamento fra due figure di

professionisti, cui la legge riconosce gli stessi diritti.

8. - In data 23 aprile 1994, il giudice per le indagini preliminari

presso Tribunale di Roma emetteva ordinanza di custodia cautelare nei

confronti d'un imputato del reato di acquisto e detenzione di

sostanze stupefacenti al fine di spaccio, ma questi proponeva istanza

di riesame, ottenendo dal Tribunale, il 6 maggio 1994, l'accoglimento

del ricorso e il conseguente annullamento della misura. Su ricorso

del Procuratore della Repubblica, la Corte di cassazione, con

sentenza del 31 gennaio 1995, annullava a sua volta, con rinvio,

l'ordinanza del Tribunale. All'udienza dell'8 giugno 1995, avendo il

difensore chiesto un differimento della decisione per aderire

all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria, il Tribunale

di Roma ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e

97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 2, 4, 8, 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme

sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici

essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona

costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di

garanzia dell'attuazione della legge). Osserva preliminarmente il

Collegio rimettente che la protesta è stata più volte prorogata,

con la sola eccezione della difesa nei processi con detenuti. D'altra

parte, nei procedimenti di riesame dei provvedimenti coercitivi,

personali e reali, gli artt. 309, 322 e 324 del codice di procedura

penale non prevedono, come obbligatoria, la presenza delle parti e

dei difensori, prescrivendo un termine di dieci giorni per

l'emanazione del provvedimento. Rilevato, poi, che le competenze del

tribunale del riesame dovrebbero rientrare fra i servizi pubblici

essenziali, si afferma che la presenza non necessaria delle parti o

del difensore non costituirebbe, in questo tipo di procedimenti,

principio assoluto. La regola consentirebbe all'imputato, senza che

la scelta sia sindacabile, di comparire personalmente o di avvalersi

della difesa tecnica; sì che il giudice - quando la parte abbia

appunto deciso di avvalersi della difesa tecnica e l'avvocato, nel

comparire, dichiari di astenersi dalla partecipazione alle udienze -

non potrebbe considerare la sua presenza come non avvenuta,

difettandogli il potere di nominare un difensore d'ufficio. Il

Tribunale di Roma sostiene che la legge n. 146 del 1990 non avrebbe

quali suoi destinatari i liberi professionisti, per quanto la

giurisprudenza della Corte di cassazione sia da tempo orientata nel

senso di configurare gli avvocati come "esercenti un servizio di

pubblica necessità". La loro astensione dal lavoro non sarebbe

assimilabile allo sciopero e, sotto il profilo penale, non

integrerebbe interruzione di pubblico servizio, ai sensi dell'art.

331 del codice penale, perché le finalità dell'azione "sindacale"

avrebbero una copertura costituzionale. Per la potenziale lesione di

altri interessi costituzionalmente garantiti, l'astensione sarebbe

però equiparabile allo sciopero dei dipendenti di imprese o enti che

erogano servizi pubblici essenziali, per i quali la legge sopra

menzionata ha previsto una serie di obblighi - fra cui il preavviso e

la possibilità dell'intervento autoritativo, al fine di garantire

detti servizi - e ha stabilito varie sanzioni in caso di accertate

violazioni (artt. 2, 4, 8, 9 e 13). Sarebbe irragionevolmente

discriminatoria l'inapplicabilità della disciplina dello sciopero,

introdotta con la citata legge n. 146, ai privati che adempiono

servizi di pubblica necessità la cui collaborazione è

indispensabile per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

(v. sentenza n. 114 del 1994). Tale carenza normativa determinerebbe

la lesione dei diritti di difesa per coloro che non possono in alcun

modo opporsi allo "sciopero" del difensore, vanificando il canone del

buon andamento dell'amministrazione (della giustizia).

9. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità della questione sotto un duplice

profilo. Anzitutto, per difetto di rilevanza, in quanto sollevata in

un procedimento camerale (ex art. 127 del codice di procedura penale,

richiamato dall'art. 309, ottavo comma) di riesame di misura

coercitiva personale. Tali procedimenti, infatti, consentirebbero la

valutazione del legittimo impedimento della parte solo con

riferimento all'imputato che abbia chiesto di essere sentito

personalmente ai sensi del quarto comma del citato art. 127; il

quale, tuttavia, non sarebbe applicabile ai difensori (e al pubblico

ministero) che, ai sensi del terzo comma, "sono sentiti se

compaiono". Risulta evidente, perciò, che la presenza del difensore

non è obbligatoria, per cui dovrebbe escludersi il rinvio

dell'udienza anche quando l'assenza sia determinata da legittimo

impedimento. La questione sarebbe altresì inammissibile, perché

imperniata sulla richiesta di una pronuncia additiva in un ambito che

è riservato alla discrezionalità del legislatore.

10. - Nel corso di quattro distinti procedimenti penali, il Pretore

di Bologna, con altrettante ordinanze del 14 giugno 1995, ha

sollevato, in relazione agli artt. 3, 21 e 40 della Costituzione,

questione di costituzionalità dell'art. 486, quinto comma, del

codice di procedura penale, nella parte in cui riconosce al difensore

un diritto, privo di limiti, ad astenersi da ogni attività di

difesa. Secondo il giudice a quo la norma assicurerebbe al difensore

l'esercizio di un diritto che - potendo paralizzare l'azione penale

per tutta la durata della protesta - deve necessariamente trovare

fondamento costituzionale o compatibilità con i valori

costituzionali. Non essendo riconducibile al diritto di sciopero

tutelato dall'art. 40 della Costituzione (v. sentenza n. 114 del

1994), e neppure ai principi affermati dalla Corte costituzionale,

nella sentenza n. 222 del 1975, andrebbe piuttosto rapportato alla

libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della

Costituzione, che non può però tollerare comportamenti in contrasto

con "doveri normativamente imposti" né implicare il sacrificio di

altri valori costituzionalmente protetti. Non potendo essere

effettuato in via interpretativa, tale bilanciamento dovrebbe

realizzarsi per effetto della dichiarazione di illegittimità

costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui consente che l'astensione del difensore

dalle udienze (in adesione a una protesta collettiva) si configuri

quale legittimo impedimento. L'esercizio di un vero e proprio

"diritto di astensione", senza limiti stabiliti, sarebbe costruito in

contrasto sia con gli artt. 40 e 21 della Costituzione sia con il

canone della ragionevolezza. È intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza, sostenendo che il

richiamo agli artt. 40 e 21 della Costituzione sarebbe improprio -

specie il secondo, perché non pone divieti a simili forme di

protesta - mentre l'indicazione dell'art. 3, come sembra d'altronde

riconoscere lo stesso rimettente, risulterebbe generica.

11. - Nel corso di cinque distinti procedimenti penali, il Pretore

di Forlì - rilevata l'astensione dalle udienze dei difensori di

fiducia degli imputati - ha sollevato, in relazione agli artt. 97,

112 e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice

di procedura penale, nella parte in cui prevede che l'astensione

dalle udienze degli avvocati costituisca legittimo impedimento anche

se manchi un termine finale certo. L'agitazione proclamata

dall'assemblea generale degli avvocati italiani non aveva un termine

finale certo, come dimostrano le proroghe susseguitesi, mentre

l'agitazione delle camere penali, aggiuntasi e sovrappostasi, ha

sostituito addirittura il termine finale con una condizione:

l'approvazione "in sede parlamentare dei contenuti delle riforme a

cui si erano impegnate le forze politiche". La celebrazione dei

processi sarebbe così rimessa alla volontà delle camere penali, e

ciò costituirebbe un vulnus al disposto degli artt. 97, 112 e 101

della Costituzione, giacché sarebbe leso il canone del buon

andamento, riferibile anche all'organizzazione giudiziaria e ai

profili prescrizionali, particolarmente brevi, dei reati

contravvenzionali; sarebbe vanificata l'obbligatorietà dell'azione

penale da parte del pubblico ministero; e sarebbe oggettivamente

compromessa l'indipendenza del giudice, soggetto solo alla legge e

non agli indirizzi di una qualche assemblea. Del resto, il

legislatore potrebbe, forse, aver inteso fornire un orientamento nel

prevedere, con l'art. 477, secondo comma, del codice di procedura

penale, la possibilità - per i processi che non possono concludersi

in una sola udienza - di sospendere il dibattimento per un termine

massimo di dieci giorni. Nel motivare sulla rilevanza della

questione, il Pretore di Forlì suggerisce l'estensione al processo

penale dei principi stabiliti, per lo sciopero, dalla legge n. 146

del 1990.

12. - Nel corso del procedimento penale a carico di Bergantino

Vincenzo, e in altri diciannove procedimenti, il giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, ha

sollevato, in relazione all'art. 1 della legge n. 146 del 1990,

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 420, terzo comma, e 97 del codice di procedura penale, e

dell'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. L'art.

420 del codice di procedura penale, ricorda il rimettente, prevede

come necessaria la partecipazione del pubblico ministero e del

difensore all'udienza preliminare, stabilendo che - nel caso in cui

quest'ultimo non compaia - venga designato un sostituto ai sensi

dell'art. 97, quarto comma, dello stesso codice. In linea astratta,

per la reperibilità soccorre l'art. 29 delle disposizioni di

attuazione, ma se tutti i professionisti, come nel caso di specie,

dichiarano di aderire all'agitazione e si astengono (da ultimo il

componente del Consiglio dell'ordine forense), nessun'altra strada

sarebbe percorribile per assicurare l'effettività di quella

partecipazione del difensore che è condizione indefettibile per la

celebrazione dell'udienza. Osserva il giudice a quo che la legge n.

146 del 1990 non ricomprenderebbe fra i suoi destinatari coloro che

esercitano un servizio di pubblica necessità, e soggiunge che lo

spirito di essa consisterebbe nel bilanciare i diritti

costituzionalmente protetti - quello di sciopero, da una parte, e

quelli alla vita, alla salute e alla libertà personale, dall'altra -

attraverso una regolamentazione del primo che non impedisca il

realizzarsi di attività pubbliche in settori essenziali per la

tutela dei diritti della persona. Alla luce di tali considerazioni,

appare irrazionale che, mentre per i pubblici dipendenti che operano

nel settore giustizia sono previste numerose limitazioni al diritto

di sciopero (dettate dalla preoccupazione di non intaccare diritti

dei cittadini meritevoli di tutela), altrettanto non si verifica per

coloro che, in ragione della loro attività, sono attori necessari

per la salvaguardia di ogni diritto. Non operando nei confronti

della classe forense, la legge n. 146 del 12 giugno 1990, si porrebbe

in contrasto - così conclude l'ordinanza - con l'art. 2 della

Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili

dell'uomo; con l'art. 24, che assicura a tutti la possibilità di

agire in giudizio per la tutela dei propri diritti; con l'art. 101,

per il quale i giudici sono soggetti solo alla legge; e con l'art.

40, che prescrive, per il diritto di sciopero, un esercizio

nell'ambito delle leggi regolatrici.

13. - Si è costituito Bergantino Vincenzo che ha chiesto la

declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di non fondatezza

della questione, essendo preclusa alla Corte una pronuncia additiva

in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, e non

risultando irragionevole la normativa censurata.

14. - Nel corso del procedimento penale a carico di Romaniello

Luigi e altro imputato, rilevata l'assenza dei difensori di fiducia

aderenti all'agitazione della categoria, e di altri avvocati

"nominabili" d'ufficio, la Corte d'appello di Napoli ha sollevato,

per violazione degli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della

Costituzione, questione di costituzionalità degli artt. 304, primo

comma, lettera b), 76 (in relazione all'art. 102, secondo comma) del

codice di procedura penale, e 30 delle disposizioni di attuazione di

cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Osserva preliminarmente

il Collegio rimettente che il potenziale contrasto fra l'interesse

del "giudicabile" e quello del difensore sarebbe regolato dagli artt.

486 e 304, primo comma, lettera a), del codice di procedura penale,

essendo ivi previsto che soltanto l'imputato può chiedere la

celebrazione del processo se e in quanto il difensore di fiducia

abbia tempestivamente comunicato il proprio impedimento.

Diversamente, l'art. 304, primo comma, lettera b), dello stesso

codice, regolerebbe un'evenienza distinta dall'impedimento: la

"privazione di assistenza" conseguente alla "mancata presentazione",

o all'"allontanamento", o alla "mancata partecipazione" del

difensore. Tale situazione si adatterebbe meglio dell'altra alle

agitazioni forensi caratterizzate dall'astensione dalle udienze; e

tuttavia, questa disposizione non formalizzerebbe il contrasto degli

interessi fra l'imputato e il suo difensore (come invece, per altra

ipotesi, farebbe l'art. 486 del codice di procedura penale),

cosicché l'imputato, qualora volesse sostituire il difensore di

fiducia, o rinunciarvi, non potrebbe ottenere alcun risultato nel

caso, qual è quello in esame, d'una generalizzata mobilitazione

della categoria. Eppure, già le sezioni unite della Corte di

cassazione e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 114 del

1994, hanno individuato la linea da seguire nel bilanciamento degli

interessi in conflitto (già accolto nell'art. 304, primo comma,

lettera b), del codice di procedura penale) e hanno evitato di

adottare la soluzione aprioristica in favore della categoria forense.

La citata disposizione risulterebbe perciò viziata, in rapporto agli

indicati parametri costituzionali, nella parte in cui non prevede

che, nel caso di privazione di assistenza legale, l'imputato possa

chiedere e ottenere la celebrazione del dibattimento. Sarebbero del

pari viziati anche: l'art. 97, quarto comma, dello stesso codice,

nella parte in cui, richiamando l'art. 102, secondo comma, consente

al sostituto del difensore di fiducia di non prestare l'ufficio

deferitogli per l'identica ragione allegata dal sostituito; l'art. 30

delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di

cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, nella parte in cui,

quand'anche potesse giungersi a nominare un difensore d'ufficio,

questi potrebbe allegare l'astensione in atto quale causa

dell'impossibilità di adempiere. Le questioni così prospettate

sarebbero non manifestamente infondate, perché impedirebbero una

valutazione bilanciata degli interessi contrapposti, imponendo il

rinvio del processo con la sospensione dei termini di custodia

cautelare, in violazione del principio di uguaglianza, del diritto

dell'imputato al processo e del diritto alla difesa.

15. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza.

L'inammissibilità della questione relativa all'art. 304, primo

comma, lettera b), del codice di procedura penale, conseguirebbe alla

sua irrilevanza, non risultando la richiesta di celebrazione del

processo in assenza dei difensori di fiducia. Nel merito, sarebbe

manifestamente infondata, giacché l'ipotesi dell'astensione dalle

udienze degli avvocati dovrebbe rientrare, in base all'indirizzo

giurisprudenziale della Corte di cassazione, nella figura del

legittimo impedimento a comparire, giustificativa del rinvio

dell'udienza ai sensi dell'art. 486, quinto comma, del codice di

procedura penale. L'ordinanza di rimessione sarebbe, pertanto,

basata su un erroneo presupposto in diritto. Del pari inammissibili,

perché irrilevanti, sarebbero le questioni relative agli artt. 97,

comma 4, del codice di procedura penale, e 30 delle menzionate

disposizioni di attuazione, poiché non sarebbe intervenuta alcuna

nomina in sostituzione e, quindi, non si sarebbe potuto verificare

alcun rifiuto. Le questioni di costituzionalità prospettate in via

ipotetica sono improponibili: del resto, la difficoltà di rinvenire

un difensore d'ufficio darebbe luogo a un impedimento di fatto. Nel

merito, anch'essa sarebbe infondata, poiché il giudice a quo

differenzierebbe, indebitamente, la posizione del difensore di

fiducia, al quale sarebbero riconosciute le libertà sindacali, da

quella del difensore d'ufficio al quale analoga libertà dovrebbe

essere negata, con la palese violazione del principio di uguaglianza

che, invece, si vorrebbe garantire. L'agitazione sindacale non

sarebbe riconducibile alle disposizioni censurate, costituendo

un'espressione delle libertà costituzionali che, attualmente, non

subiscono limitazioni per il bilanciamento con altri e concorrenti

valori costituzionali: limitazioni che solo il legislatore potrebbe

introdurre (cfr. sentenza n. 114 del 1994).

16. - Nel corso di una causa avente a oggetto il pagamento di un

corrispettivo, il Pretore di Milano ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 41, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 85 e 169, secondo comma, del

codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di

depositare personalmente il fascicolo di causa a chi si sia

costituito in giudizio mediante un procuratore che aderisca alla

protesta collettiva e non permettono al giudice di fissare un termine

per l'effettuazione del deposito. Nel caso esaminato dal rimettente,

dei tre patrocinatori delle parti costituite, uno aveva dichiarato di

aderire all'astensione dalle udienze, un altro era risultato assente

e il terzo, pur non partecipando all'agitazione, aveva chiesto -

senza successo - un rinvio "per spirito di colleganza". Osserva

preliminarmente il giudice a quo che non è censurabile la scelta

compiuta dal procuratore di non depositare il proprio fascicolo,

anche se espone l'assistito alle conseguenze d'un giudizio

sfavorevole per la impossibilità di valutare le prove documentali:

di qui, la rilevanza della sollevata questione di legittimità

costituzionale. L'astensione dalle udienze d'uno dei difensori non

può, infatti, essere attratta nella previsione di cui all'art. 115

delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che

regola il grave impedimento, ma può esserlo, piuttosto, nella

previsione dell'art. 85 dello stesso codice, che disciplina la

rinuncia alla procura da parte del difensore. Non essendo

l'astensione degli avvocati dalle udienze esercizio d'un diritto

costituzionale (qual è lo sciopero in base all'art. 40 della

Costituzione), bensì soltanto una libera scelta, ovvero una

volontaria omissione, civilisticamente qualificabile come rinuncia al

mandato. L'art. 85 del codice di procedura civile - non imponendo al

giudice la verifica della conoscenza, da parte del litigante, circa

l'astensione del proprio procuratore dall'udienza - si porrebbe in

contrasto con quei precetti costituzionali che permettono alla parte

di provvedere in altro modo alla propria difesa. In violazione

dell'art. 3 della Costituzione, esso lederebbe il principio di

uguaglianza, trattando diversamente quei cittadini i cui procuratori

non si astengono dall'udienza e gli altri i cui procuratori

aderiscono alla protesta collettiva, così demandando al difensore la

scelta del grado di tutela dei diritti. Ove, però, la disparità di

trattamento non sia ravvisata dalla Corte, si dovrebbe sospettare di

illegittimità costituzionale la disposizione processuale nella sua

totalità, in quanto non riconosce efficacia alla rinuncia al mandato

difensivo e non impone che ne sia data tempestiva notizia alla parte

prima dell'udienza in cui sarà dichiarata. In tal caso, non essendo

possibile valutare se la parte sia stata adeguatamente posta in

condizione di provvedere alla sostituzione, risulterebbe preclusa al

giudice anche la possibilità di disporre un rinvio utile alla parte

per esplicare in concreto le proprie difese (la disciplina dettata

per il caso di morte o impedimento del procuratore ex art. 301 del

codice di procedura civile costituirebbe il tertium comparationis).

La disposizione lederebbe, inoltre, l'art. 24 della Costituzione,

rimettendo alla discrezionale e incontrollabile scelta del

procuratore, la concreta realizzazione della difesa nel processo; e,

in violazione dell'art. 41, farebbe sì che l'iniziativa economica

del professionista (alla cui opera deve ricorrere normalmente

chiunque voglia agire in giudizio) possa svolgersi in contrasto con

l'utilità sociale e la libertà, e dignità, del mandante. Analoghe

considerazioni andrebbero sviluppate con riferimento all'art. 169,

secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui

vieta la fissazione di un termine, successivo all'udienza di

discussione, perché avvenga il deposito del fascicolo non effettuato

dal difensore, senza distinguere fra le possibili ragioni del mancato

adempimento (in ispecie fra il mancato deposito per la protesta

collettiva e ogni altro caso).

17. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'inammissibilità e la non fondatezza della questione, perché

l'ordinanza conterrebbe due premesse inesatte. La prima, che

riconduce l'astensione del difensore alla figura della rinuncia al

mandato (e, per suo effetto, alla totale interruzione dell'attività

difensiva); la seconda, che esalta il deposito del fascicolo di parte

sino a farlo assurgere a sola, o a fondamentale, attività difensiva

da espletare in udienza. In realtà, il deposito del fascicolo si

esegue di norma in cancelleria (artt. 169 e 190 del codice di

procedura civile), mentre la partecipazione alle udienze ha ben altro

rilievo e contenuto. Una volta passata in decisione, la causa

potrebbe, del resto, essere definita con un successivo deposito dei

fascicoli delle parti; oppure il giudice potrebbe disporre un rinvio

ad esso finalizzato. Poiché il rapporto tra la parte e il difensore

sarebbe estraneo al processo, ne consegue tuttavia che il giudice non

avrebbe alcun potere di verifica in ordine alla valutazione che la

parte effettua sulla scelta del proprio difensore circa l'adesione

alla protesta. Il compito della Corte consisterebbe nel vagliare le

disposizioni con riferimento alle normali previsioni e non, invece,

con riguardo ai dati dell'emergenza, che richiederebbero l'intervento

esclusivo del legislatore. La questione sarebbe dunque irrilevante

nel processo a quo.

18. - Con una seconda ordinanza, emessa in data 20 giugno 1995, il

Pretore di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1, secondo comma, e 2, terzo comma, della legge n. 146 del

1990, nonché degli artt. 669-duodecies, 669-septies e 669-octies del

codice di procedura civile, nella parte in cui tali norme impediscono

al giudice, investito di un procedimento cautelare e urgente, di

decidere allo stato degli atti nel caso di astensione dei procuratori

delle parti, motivata da adesione a una protesta collettiva indetta

senza il rispetto delle prescrizioni dettate dalla citata legge n.

146 del 1990. Premette il giudice a quo che all'udienza del 23

maggio 1995, nella causa avente a oggetto un ricorso ex art.

669-duodecies del codice di procedura civile, i procuratori di

entrambe le parti avevano dichiarato di astenersi - per l'adesione

allo stato di agitazione proclamato dal Consiglio nazionale forense -

e di ritenere inapplicabili al caso di specie i limiti previsti dalla

predetta legge n. 146 per lo sciopero in materia di servizi pubblici.

Ad avviso del rimettente, il procedimento in questione, instauratosi

a seguito di un'ordinanza di accoglimento di denuncia di nuova opera

e regolato dall'art. 669-duodecies del codice di procedura civile,

avrebbe indiscutibilmente natura cautelare e urgente. Di conseguenza,

soltanto per i lavoratori dipendenti coinvolti nell'amministrazione

della giustizia rientrerebbe nel novero di quei provvedimenti

cautelari e urgenti che l'art. 1, secondo comma, lettera a), della

legge n. 146 prevede come prestazioni indispensabili al fine di

contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la salvaguardia

dei diritti della persona. L'effettività di tale garanzia potrebbe

però essere vanificata dalla protesta di quei lavoratori autonomi,

dalla cui opera il titolare del diritto non può prescindere; né il

giudice, di fronte all'astensione dei difensori, potrebbe provvedere

d'ufficio, in base agli elementi già acquisiti, sì che si

verificherebbe un contrasto delle suddette disposizioni con gli artt.

3 e 24 della Costituzione. La tutela dei diritti costituzionali della

persona, che la legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

intende tutelare tout court, e non soltanto per i casi di protesta

dei lavoratori dipendenti, si rivelerebbe infatti monca e inefficace

per la sua inapplicabilità a coloro che - sebbene non siano

lavoratori dipendenti - pongono in essere forme di astensione dal

lavoro idonee a provocare turbative e pregiudizi, secondo il Pretore

di Milano, non meno devastanti di uno sciopero. Onde la

illegittimità costituzionale della legge n. 146 del 1990, per

lesione dell'art. 3 della Costituzione, giacché escluderebbe la

categoria dei professionisti dall'osservanza delle modalità e

limitazioni di cui fa carico, per i servizi essenziali e i

procedimenti cautelari, alle altre categorie di lavoratori. Essa

violerebbe, inoltre, l'art. 24 della Costituzione, comprimendo o

addirittura elidendo il diritto di difesa ogni qual volta si voglia

far valere un diritto costituzionalmente garantito della persona,

tutelabile solo con l'adozione di provvedimenti cautelari o urgenti.

Un effetto sintomatico, questo, dell'irragionevolezza della legge in

esame, che si paleserebbe come incoerente con l'intero ordinamento

giuridico e con i fini enunciati, perché quegli stessi diritti che

mira a tutelare sarebbero lesi, o comunque pregiudicati, dalla

condotta di coloro che sono chiamati a svolgere funzioni necessarie

per l'espletamento d'un servizio essenziale. Analoghe conclusioni

dovrebbero altresì essere avanzate in riferimento agli artt.

669-duodecies, 669-septies e 669-octies del codice di procedura

civile nell'ipotesi di astensione dei difensori, in quanto

escluderebbero che il giudice, investito della decisione cautelare e

urgente, possa provvedere allo stato degli atti.

19. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità e la non fondatezza della questione. L'ordinanza

non sarebbe, infatti, sufficientemente motivata sul punto della

rilevanza, poiché il giudizio a quo sembrerebbe riguardare non tanto

l'adozione di un provvedimento cautelare, quanto la sua attuazione ex

art. 669-duodecies del codice di procedura civile, che non

sottenderebbe il carattere dell'urgenza. Nel merito, poi, l'ipotesi

di pronuncia additiva richiesta dal Pretore di Milano (il quale

intende emanare un provvedimento di natura cautelare senza sentire le

parti), non sarebbe suscettibile di accoglimento, in quanto vi

sarebbe una profonda diversità fra la posizione del lavoratore

dipendente e quella del lavoratore autonomo. D'altronde, la sentenza

n. 114 del 1994, richiamata dal giudice a quo, avrebbe già indicato

la strada per il bilanciamento dei valori coinvolti nell'esercizio

della giurisdizione, escludendo la possibilità d'una sentenza

additiva. Considerato in diritto

1. - Con 94 ordinanze di rimessione, di cui molte di identico

contenuto, indicate in dettaglio nella narrativa in fatto, il

Tribunale di Sassari, il Pretore di Padova, il Tribunale di Roma, il

Pretore di Bologna, il Pretore di Forlì, la Corte d'appello di

Napoli, il Pretore di Milano e il giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale militare di Padova hanno sollevato questioni di

legittimità costituzionale, tutte in materia di astensione degli

avvocati dalle udienze, che si possono raggruppare - riuniti i

giudizi per omogeneità della materia - nei cinque tipi di seguito

indicati.

1.1. - Il primo gruppo di questioni, sollevate dal Tribunale di

Sassari, dal Pretore di Padova, dal Pretore di Bologna e dal Pretore

di Forlì, concerne l'art. 486, quinto comma, del codice di procedura

penale, e ha riguardo alla nozione di "legittimo impedimento" e alla

riconducibilità ad essa dell'ipotesi dell'astensione degli avvocati

dalle udienze.

1.1.1. - Il Tribunale di Sassari ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice

di procedura penale, per contrasto con gli artt. 2, 10 (in

riferimento all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti

dell'uomo che assicura il diritto a una decisione giudiziale in tempi

ragionevoli), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione, perché l'azione

penale sarebbe paralizzata e la giustizia non più amministrata in

conseguenza dell'astensione a tempo indeterminato degli avvocati e

procuratori.

1.1.2. - Il Pretore di Padova ha denunciato la stessa disposizione,

perché ricomprende nella nozione di legittimo impedimento

l'astensione dalle udienze del difensore di fiducia - ovvero di

quello d'ufficio nominato a seguito del rigetto della richiesta di

rinvio - senza prevedere un congruo preavviso né il termine finale

dell'astensione, diversamente da quanto richiede in via obbligatoria,

per le categorie dei pubblici dipendenti, la legge 12 giugno 1990, n.

146. Sì che sarebbero violati:

l'art. 2 della Costituzione, perché la paralisi della giustizia

inciderebbe sulla tutela dei diritti inviolabili, il cui presupposto

è l'ordinato funzionamento della giurisdizione;

l'art. 24, primo comma, per la grave turbativa arrecata al

diritto di agire in giudizio;

l'art. 24, secondo comma, perché si vanificherebbe il diritto di

difesa in ogni stato e grado del processo;

l'art. 35, primo comma, perché i rinvii a catena delle udienze

si rifletterebbero sulla regolarità delle occupazioni di coloro che

sono, a vario titolo, coinvolti nel processo;

l'art. 97, perché, impedendo l'applicazione dell'art. 477 del

codice di procedura penale e degli artt. 132 e 160 delle relative

disposizioni di attuazione, si produrrebbero seri inconvenienti nel

funzionamento del processo penale;

l'art. 101, secondo comma, perché si intralcerebbe lo

svolgimento della funzione giurisdizionale;

l'art. 112, perché sarebbe compromesso il principio

dell'obbligatorietà dell'azione penale, non essendo garantita la

sospensione dei termini prescrizionali.

1.1.3. - Il Pretore di Bologna dubita parimenti della legittimità

costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura

penale, perché sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 21 e 40 della

Costituzione, nella parte in cui riconosce al difensore un diritto,

privo di limiti, ad astenersi dall'esercizio della difesa.

1.1.4. - ll Pretore di Forlì ha denunciato la disposizione testé

citata, nella parte in cui prevede che l'astensione dalle udienze

costituisca legittimo impedimento anche se non vi sia un termine

finale certo o comunque non superiore a dieci giorni (ex art. 477,

secondo comma, del codice di procedura penale). Rimettendo alla

volontà delle camere penali la celebrazione dei processi, essa

lederebbe:

l'art. 97 della Costituzione, perché il buon andamento della

pubblica amministrazione è riferibile anche all'organizzazione

giudiziaria;

l'art. 112, perché l'azione penale, obbligatoria, spetta

esclusivamente al pubblico ministero;

l'art. 101, secondo comma, perché il giudice è sottoposto solo

alla legge e non, quali che siano, a determinazioni assembleari.

1.2. - La seconda questione, sollevata dalla Corte di appello di

Napoli, sottopone alla verifica di costituzionalità:

l'art. 304, primo comma, lettera b), del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di privazione di

assistenza legale, l'imputato possa chiedere e ottenere la

celebrazione del dibattimento;

l'art. 97, quarto comma, dello stesso codice, nella parte in cui,

richiamando l'art. 102, consente al sostituto del difensore di

fiducia di non prestare l'ufficio deferitogli per l'identica ragione

allegata dal sostituito;

l'art. 30 delle disposizioni di attuazione del codice di

procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989,

perché - quand'anche si riuscisse a nominare un difensore d'ufficio

- questi potrebbe addurre l'astensione quale causa

dell'impossibilità di adempiere. Tali disposizioni violerebbero il

principio di uguaglianza, il diritto dell'imputato al processo e il

diritto alla difesa, rispettivamente tutelati dall'art. 3 e dall'art.

24, primo e secondo comma, della Costituzione. Con specifico riguardo

all'art. 304, primo comma, lettera b), la Corte d'appello di Napoli

osserva che l'astensione dalle udienze non dovrebbe essere

qualificata come legittimo impedimento del difensore, ma assimilata

alle previsioni del secondo comma dell'art. 304 ("mancata

presentazione", "allontanamento", "mancata partecipazione" del

difensore), ragion per cui se ne chiede la declaratoria di

illegittimità costituzionale al fine di garantire all'imputato la

possibilità di domandare, e ottenere, la celebrazione del

dibattimento in assenza del difensore. In merito alle altre due

disposizioni, il Collegio rimettente sospetta della loro

incostituzionalità nella parte in cui non impediscono al difensore

d'ufficio - nominato in sostituzione di quello di fiducia - di

astenersi dalla difesa.

1.3. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

militare di Padova ha denunciato il combinato disposto degli artt.

420, terzo comma, e 97 del codice di procedura penale, e dell'art.

29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), in relazione all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146

(Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici

essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona

costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di

garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui non prevede

fra i suoi destinatari anche coloro che esercitano un servizio di

pubblica necessità. Tali disposizioni sarebbero in contrasto con gli

artt. 2, 24, 101 e 40 della Costituzione, perché non stabiliscono

alcuna limitazione al diritto di astensione collettiva, come accade

invece per coloro che, in ossequio all'art. 40 della Costituzione,

sono ormai soggetti alla citata legge n. 146.

1.4. - Il Tribunale di Roma ha sollevato, con riferimento agli

artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2, 4, 8, 12 e 13 della legge n. 146 del

1990 testé indicata. A differenza di quanto previsto per gli altri

lavoratori del settore giustizia, le disposizioni denunciate

mancherebbero infatti di regolamentare la protesta degli appartenenti

alla categoria forense, che vengono qualificati, sulla base d'un

indirizzo giurisprudenziale, quali privati esercenti un servizio di

pubblica necessità. Con ciò esse opererebbero una irragionevole

discriminazione e determinerebbero la lesione del diritto di difesa e

quello del buon andamento della pubblica amministrazione.

1.5. - Il quinto gruppo di questioni di costituzionalità attiene

ad alcune previsioni del codice di procedura civile che sono oggetto

di doglianza del Pretore di Milano in due distinte ordinanze.

1.5.1. - Con la prima (r.o. 660 del 1995), il giudice a quo

solleva, in relazione agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 85 e 169,

secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui

inibiscono a colui che si sia costituito in giudizio, mediante un

procuratore che abbia aderito alla protesta collettiva, di depositare

personalmente il proprio fascicolo, e non consentono al giudice di

fissare un termine perché la parte effettui personalmente il

deposito, anche dopo l'udienza di discussione. Donde la violazione

dell'art. 3, perché non sarebbe assicurata l'uguaglianza fra i

cittadini i cui procuratori non si astengono dall'udienza e quelli i

cui procuratori aderiscono all'astensione; quella dell'art. 24,

perché si rimetterebbe alla discrezionale e incontrollabile scelta

del procuratore la concreta realizzazione della difesa nel processo;

e, infine, quella dell'art. 41 della Costituzione, perché

l'iniziativa economica del professionista si svolgerebbe in contrasto

con l'utilità sociale, la libertà e la dignità del mandante.

1.5.2. - Lo stesso Pretore (r.o. 661 del 1995) ha successivamente

censurato anche gli artt. 1, secondo comma, e 2, terzo comma, della

legge n. 146 del 1990, nonché gli artt. 669-duodecies, 669-septies e

669-octies del codice di procedura civile, nella parte in cui

impediscono al giudice, investito di un procedimento cautelare e

urgente, di decidere allo stato degli atti nel caso di astensione dei

procuratori delle parti motivata dall'adesione a una protesta

collettiva indetta senza il rispetto della citata legge n. 146 del

1990. Disposizioni che sarebbero in contrasto con:

il principio di uguaglianza, per l'inapplicabilità della legge

n. 146 del 1990 agli avvocati e procuratori, che - pur non essendo

lavoratori dipendenti - possono porre in essere forme di lotta idonee

a provocare, non meno dello sciopero, seri pregiudizi al pubblico

servizio interessato;

il diritto di difesa, specie con riguardo a procedimenti delicati

come sono quelli finalizzati al rilascio di provvedimenti cautelari o

urgenti.

2. - Vanno dapprima esaminate le questioni di ammissibilità sorte

nel corso dei singoli giudizi.

2.1. - In primo luogo va affrontato un problema di rito: quello

posto dal Consiglio nazionale forense che - pur non essendo parte nei

processi a quibus - ha tuttavia depositato atti d'intervento nei

giudizi promossi dal Tribunale di Sassari e dal Pretore di Padova.

Questa Corte ha già chiarito con specifico riferimento alla

materia disciplinare (sentenza n. 114 del 1970) che il Consiglio

nazionale forense tutela un interesse pubblicistico, ragion per cui

non si può non riconoscergli un ruolo di rappresentanza sia delle

diverse articolazioni associative, altrimenti prive d'un canale di

comunicazione istituzionale, sia dei singoli che non aderiscano ad

alcuna associazione. Di conseguenza, la Corte ritiene di confermare

l'orientamento espresso in occasione dell'intervento della

Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli

odontoiatri che si fonda sul riconoscimento delle competenze di

entrambi gli ordini (cfr. sentenza n. 456 del 1993). È quindi

ammissibile l'intervento del Consiglio nazionale forense, giacché si

tratta di questioni inerenti allo statuto degli avvocati e

procuratori, il cui esito non è indifferente all'esercizio delle

attribuzioni dello stesso Consiglio (cfr. sentenze nn. 421 del 1995 e

315 del 1992).

2.2. - In base a una interpretazione dell'art. 127 del codice di

procedura penale che si assume letterale, l'Avvocatura dello Stato ha

eccepito l'inammissibilità della questione sollevata con due

ordinanze dal Tribunale di Roma, di cui al punto 1.4, e ha sostenuto

che non sarebbe necessaria la presenza del difensore, potendo il

giudice - dopo averla constatata - decidere in assenza di questi.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva, tuttavia, che tale

interpretazione è possibile solo quando l'assenza non sia da

ascrivere a una protesta collettiva: in tal caso, invece, il

Tribunale avrebbe il dovere di attendere la cessazione dello stato di

agitazione prima di adottare la propria decisione. L'eccezione è da

respingere, perché il controllo sull'ammissibilità può comportare

una decisione processuale solo quando la premessa interpretativa sia

palesemente arbitraria e, cioè, in caso di assoluta, reciproca

estraneità fra oggetto della questione e oggetto del giudizio di

provenienza o quando l'interpretazione prospettata dal giudice a quo

risulti non plausibile (da ultimo, v. le sentenze nn. 344 del 1993 e

436 del 1992).

2.3. - Va accolta l'eccezione di inammissibilità prospettata

dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla questione di

costituzionalità, sollevata dalla Corte d'appello di Napoli,

dell'art. 304, primo comma, lettera b), del codice di procedura

penale e degli artt. 97, quarto comma, dello stesso codice e 30 del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Dall'ordinanza di

rimessione non è dato sapere se gli imputati abbiano chiesto - anche

in assenza dei difensori di fiducia - la celebrazione del processo; e

se vi sia stata la nomina di un difensore d'ufficio in luogo di

coloro che abbiano aderito alla protesta. Poiché tali elementi sono

necessari per accertare la rilevanza delle due questioni sollevate

dalla Corte d'appello di Napoli, ne va dichiarata l'inammissibilità.

2.4. - È stata poi eccepita, dalla stessa Avvocatura dello Stato,

l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

degli artt. 669-septies, 669-octies e 669-duodecies del codice di

procedura civile, nonché degli artt. 1, secondo comma, e 2, terzo

comma, della legge n. 146 del 1990, sollevata dal Pretore di Milano

(r.o. n. 661 del 1995), perché il Pretore non è stato investito

della richiesta di rilascio d'un provvedimento cautelare, bensì

soltanto della sua attuazione. Tale eccezione va respinta, giacché

la fase attuativa della cautela (che non rientra nell'attività

esecutiva, oggetto del processo di esecuzione) è strettamente legata

a quella del suo rilascio. La qualificazione datane dal giudice a

quo, conformemente a quanto si è detto sopra al n. 2.2, non è

dunque arbitraria né suscettibile di censure preliminari.

2.5. - Il Consiglio nazionale forense eccepisce l'inammissibilità

della questione sollevata dal Pretore di Padova non solo in quanto è

sopravvenuta la cessazione dell'astensione collettiva dalle udienze,

ma per i termini in cui è posta. Perché il Pretore avrebbe

applicato erroneamente il quarto comma dell'art. 97 del codice di

procedura penale, e non il primo comma, nominando quale difensore

d'ufficio il Presidente del locale ordine forense anziché altro

professionista scelto nell'albo predisposto ai sensi dell'art. 97,

secondo comma, del codice di procedura penale e, inoltre, perché

avrebbe dovuto sollevare la questione nel procedimento conseguente

alla dichiarazione di astensione anche da parte del difensore

d'ufficio.

Tali eccezioni sono da disattendere. La nomina del Presidente del

locale Consiglio dell'ordine può costituire una irregolarità o un

vizio procedurale, ma non implica alcuna ragione d'inammissibilità.

La questione, poi, non doveva essere sollevata in un giudizio penale

a carico del difensore d'ufficio anch'egli aderente all'astensione

collettiva, derivando gli effetti giuridici del rifiuto direttamente

dalla qualificazione dell'astensione (rilievo costituzionale della

protesta e assenza di limiti al suo esercizio con riferimento al

processo) che è il presupposto implicito dell'ordinanza di

rimessione. Né ha rilievo l'eventuale cessazione dell'astensione

collettiva dalle udienze, giacché il mutamento della situazione di

fatto non incide sul giudizio di legittimità costituzionale già

proposto.

3. - Passando al merito, alcuni giudici (Tribunale di Sassari e

Pretore di Bologna) chiedono una pronuncia meramente caducatoria, e

altri (Pretore di Padova e Pretore di Forlì) una sentenza che limiti

il legittimo impedimento esclusivamente al caso dell'astensione con

preavviso e termine finale certo (v. supra nn. 1.1 ss.). I parametri

indicati sottendono la lesione di beni costituzionalmente protetti,

quali i diritti inviolabili della persona, i principi di uguaglianza

e di ragionevolezza (assumendosi come tertium comparationis la

condizione dei lavoratori subordinati nel settore giustizia), di

soggezione del giudice solo alla legge, di obbligatorietà

dell'azione penale, di buon andamento dell'amministrazione

giudiziaria. Si impone, a questo punto, un preliminare chiarimento

sui caratteri dell'astensione, qui in esame, e sulle situazioni

soggettive di cui sono titolari gli appartenenti alla categoria

professionale forense.

3.1. - L'ordinamento repubblicano si fonda sul pieno riconoscimento

della libertà di associazione e dell'attività sindacale e

sull'espressa garanzia del diritto di sciopero entro i limiti

indispensabili alla salvaguardia di altri interessi

costituzionalmente protetti. Vi è dunque un'area, connessa alla

libertà di associazione, che è oggetto di salvaguardia

costituzionale ed è significativamente più estesa rispetto allo

sciopero. Sì che è accordata una generale tutela alle iniziative -

le quali si traducano in aggregazioni sociali di varia natura che

possono esprimersi anche mediante astensioni collettive dal lavoro -

volte a difendere peculiari interessi di categoria, non soltanto

economici, e a garantire un corretto esercizio della libera

professione. E qui vengono in rilievo le potestà che, a salvaguardia

di interessi pubblici, l'ordinamento attribuisce agli ordini

professionali per rimuovere situazioni pregiudizievoli (v. da ultimo

Cassazione civile n. 3361 del 1993). Il riconoscimento che la Carta

costituzionale assicura all'autonomia dei singoli e dei gruppi e

all'insieme delle libertà sopra richiamate, vale altresì per

l'astensione dal lavoro di quei professionisti che svolgono - come

gli avvocati e i procuratori legali - la propria attività in

condizioni di indipendenza. E, dunque, se da un lato è vero che

l'astensione da ogni attività defensionale non può configurarsi

come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione

dell'art. 40, dall'altro va però sottolineato che nel caso in esame

viene in rilievo il favor libertatis, il quale ispira la prima parte

della Costituzione e si pone come fondamentale criterio regolatore di

tale ambito di rapporti, garantendo la libertà di ogni formazione

sociale e postulando, nel contempo, la concorrente tutela degli altri

valori di rango costituzionale. D'altro canto, se l'astensione dalle

udienze degli avvocati e procuratori è manifestazione incisiva della

dinamica associativa volta alla tutela di questa forma di lavoro

autonomo, essa non può essere ridotta a mera facoltà di rilievo

costituzionale. E ciò senza dimenticare le indubbie peculiarità

dell'avvocatura considerate in più parti della Carta costituzionale:

nell'art. 24, che garantisce la difesa tecnica a supporto del diritto

di agire in giudizio; negli artt. 104, quarto comma, e 135, secondo

comma, che conferiscono agli avvocati la legittimazione sia per

l'elezione al Consiglio superiore della magistratura sia per la

nomina o elezione alla Corte costituzionale; e infine nell'art. 106,

terzo comma, che prevede per loro la possibilità di essere chiamati

all'ufficio di consigliere di cassazione.

3.2. - Sulla base di queste considerazioni, vanno respinte le due

questioni di costituzionalità sollevate dal Pretore di Milano. La

prima, per erroneità della premessa secondo cui la libertà di

astenersi dalle udienze equivarrebbe a una implicita rinuncia alla

procura ad litem sottoscritta dal titolare dell'interesse coinvolto

nella res litigiosa. Una ipotesi estrema, carente di solido

fondamento, che richiede - quale effetto dell'invocata sentenza

additiva - un incremento di poteri, per vero modesto, a favore del

litigante in prima persona, al quale sarebbe concesso di depositare

il fascicolo precedentemente ritirato dal difensore. Con ciò

venendosi a introdurre surrettiziamente una forma di autodifesa

alternativa alla difesa tecnica che si porrebbe in contrasto con

l'art. 24 della Costituzione (cfr. sentenze nn. 188 del 1980 e 99 del

1975), dal momento che la parte sarebbe privata della possibilità di

avvalersi del proprio difensore in una fase o in un grado del

processo. La seconda, perché la decisione allo stato degli atti -

che ad avviso del giudice a quo meglio si adatta al summatim

cognoscere caratteristico dei procedimenti cautelari - sarebbe

assunta in spregio della funzione dell'avvocato e con potenziale

pregiudizio per la parte che ha ragione, ove a favore di questa si

dovesse richiedere un ulteriore apporto defensionale.

3.3. - La salvaguardia degli spazi di libertà dei singoli e dei

gruppi che ispira l'intera prima parte della Costituzione non

esclude, tuttavia, che vi siano altri valori costituzionali

meritevoli di tutela. Vengono così in evidenza i diritti

fondamentali dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della

funzione giurisdizionale, in ispecie il diritto di azione e di difesa

di cui all'art. 24 della Costituzione, nonché i principi di ordine

generale che sono posti a tutela della giurisdizione.

Significativamente l'art. 1, primo comma, della legge n. 146 del 1990

qualifica come essenziale il servizio pubblico che garantisce il

godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati:

quello alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla

libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale,

all'istruzione e alla libertà di comunicazione. Esso dunque fa

riferimento non tanto a prestazioni determinate oggettivamente,

quanto al nesso teleologico fra queste e gli interessi e beni

costituzionalmente protetti. Coerentemente, il secondo comma, lettera

a), dello stesso articolo, annovera fra i servizi pubblici essenziali

"l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai

provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli

cautelari ed urgenti nonché ai processi penali con imputati in stato

di detenzione". Quando la libertà degli avvocati e procuratori si

eserciti in contrasto con la tavola di valori sopra richiamata, essa

non può non arretrare per la forza prevalente di quelli. Ma da ciò

non può derivare la fondatezza delle questioni di costituzionalità

sollevate dal Tribunale di Sassari, dal Pretore di Padova, dal

Pretore di Bologna e dal Pretore di Forlì. Tutte denunce riferite

all'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, le quali

muovono dall'erroneo presupposto che la libertà dei professionisti

non incontri limite alcuno, mentre è vero il contrario. Nella stessa

giurisprudenza di legittimità non si è ancora formato un diritto

vivente, essendovi pronunce della Corte di cassazione che rigettano

la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore e

dispongono doversi proseguire oltre. Alcune decisioni tendono a

riconoscere al giudice il potere di bilanciare i valori in conflitto

e, conseguentemente, di far recedere la "libertà sindacale" di

fronte a valori costituzionali primari. Conforme a Costituzione,

tale linea è, fra le due possibili, quella da privilegiare, secondo

quanto si desume dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di

interpretazione adeguatrice. Sta di fatto, però, che a seguito del

bilanciamento degli opposti interessi operato dal giudice penale -

gran parte delle questioni in esame è sorta, invero, nell'ambito di

tale processo - la nomina d'un difensore d'ufficio non offre una

risposta soddisfacente. Perché l'adesione anche del sostituto alla

protesta di categoria - come ha denunciato in questa sede il Pretore

di Padova - può far nascere altri processi a carico di coloro che si

astengono dalle udienze: processi che esigono, essi stessi, la

presenza d'un difensore. Non sfugge questa impasse al Tribunale di

Roma, che solleva la questione di costituzionalità degli artt. 2, 4,

8, 12 e 13 della legge n. 146 del 1990; mentre il giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova pone una

questione sostanzialmente analoga - la mancata estensione di essa

agli esercenti servizi di pubblica necessità - con riguardo a un

complesso normativo palesemente non pertinente: gli artt. 420, terzo

comma, e 97 del codice di procedura penale e l'art. 29 delle norme di

attuazione di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Sì che

quest'ultima questione va dichiarata inammissibile per errata

identificazione delle norme denunciate.

3.4. - Nata per garantire i servizi pubblici essenziali e, quindi,

i beni della vita ch'essi mirano a tutelare, la legge n. 146 omette

di disciplinare situazioni che - al pari dello sciopero - possono

determinare lesioni non rimediabili ai detti beni. E non regolando

analiticamente procedure e modalità per le diverse ipotesi di

astensione dal lavoro, non predispone specifiche misure idonee a

evitare che vengano compromessi i beni primari della convivenza

civile che non tollera la paralisi della funzione giurisdizionale e,

quindi, esige prescrizioni volte ad assicurare, durante l'astensione

dall'attività giudiziaria, le prestazioni indispensabili. Già

nella sentenza n. 114 del 1994, questa Corte ha indicato con

preoccupazione le gravi conseguenze che all'esercizio della

giurisdizione possono derivare dalle astensioni senza preavviso e a

tempo indeterminato; ma in considerazione del principio di stretta

legalità contenuto nell'art. 25 della Costituzione - che delimita i

poteri della Corte costituzionale precludendo l'adozione d'ogni

pronuncia additiva in malam partem - si è ritenuta inammissibile la

richiesta di una sentenza additiva mirante a sospendere il corso

della prescrizione al di fuori dei casi previsti dalla legge. Nella

stessa sentenza si ricorda come la legge n. 146 del 1990 disciplini

il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali,

ricomprendendovi anche l'amministrazione della giustizia proprio al

fine di salvaguardare beni essenziali costituzionalmente protetti. A

tal proposito, richiamando l'art. 1 della citata legge n. 146, questa

Corte ha rilevato che non vi è ragione per cui debbano restare

esenti da regolamentazione forme di protesta collettiva, le quali

compromettono, al pari dello sciopero, il pieno e ordinato esercizio

di funzioni, come quella giurisdizionale, che assumono rilievo

fondamentale nell'ordinamento; e ha quindi rivolto un invito al

legislatore, auspicando l'introduzione d'una disciplina che colmi la

lacuna denunciata (v. ancora la sentenza n. 114 del 1994, considerato

in diritto, n. 3). Nell'adottare siffatta decisione, la Corte aveva

presente l'impegno e lo scrupolo deontologico con cui avvocati e

procuratori assolvono quotidianamente una funzione insostituibile per

il corretto svolgimento della dinamica processuale. Così come non

era dimentica dei meriti storici che l'avvocatura ha acquisito anche

fuori delle aule di giustizia, contribuendo alla crescita culturale e

civile del Paese e, soprattutto, alla difesa delle libertà. L'invito

al legislatore era necessario, ma si è rivelato inadeguato, essendo

trascorsi invano due anni senza che l'auspicato intervento normativo

si sia realizzato. In questi due anni la situazione si è

deteriorata al punto da destare allarme per il ripetersi di

astensioni non regolamentate, sì che acuto è il disagio e concreto

il pregiudizio per l'amministrazione della giustizia e,

conseguentemente, per i diritti fondamentali della persona che in

essa trovano tutela. Si è fatto uso della "libertà sindacale" tanto

che in alcuni distretti giudiziari vi è stata per lunghi periodi la

paralisi di tutte le attività, con inevitabili effetti perversi che

ancora oggi si avvertono. D'altra parte, la questione in esame pone

problemi nuovi rispetto a quelli vagliati con la sentenza n. 114:

sollevata in riferimento ad alcune disposizioni della legge n. 146,

palesa l'incongruenza fra gli obiettivi ispiratori di essa e i suoi

strumenti operativi, limitati all'esercizio del diritto di sciopero

quale risulta dalla legislazione e dagli svolgimenti

giurisprudenziali.

3.5. - I dubbi di costituzionalità sulla normativa del 1990 sono

dunque parzialmente fondati. L'obiettivo della legge n. 146 è la

garanzia dei servizi pubblici essenziali, costruita com'è in

funzione della tutela dei beni fondamentali della persona: l'art. 1,

primo comma, è in tal senso emblematico, ma la restante parte della

legge - nel mirare esclusivamente alla protezione dall'abuso del

diritto di sciopero - non appresta una razionale e coerente

disciplina che includa tutte le altre manifestazioni collettive

capaci di comprimere detti valori primari. Non si può procedere a

una interpretazione estensiva o analogica dei diversi meccanismi

contenuti nella legge, tale da ricomprendere l'astensione dal lavoro

di soggetti che non siano lavoratori subordinati né presentino

quell'indice di "non indipendenza" che ne rivela la debolezza

economica; e tuttavia, l'astensione dalle udienze di questi attori

del processo, la cui presenza è necessaria, incide - in misura non

minore dello sciopero del personale delle cancellerie e delle

segreterie giudiziarie - sull'amministrazione della giustizia, che è

servizio pubblico essenziale. La mancata previsione di tale ipotesi

fra quelle che la legge n. 146 individua, ne compromette le

finalità e ne riduce l'efficacia, ponendo nel contempo un problema,

non più eludibile, di legittimità costituzionale. La salvaguardia

degli spazi di libertà riservati ai singoli, e ai gruppi, che ispira

la prima parte della Carta costituzionale non esclude che vi siano

altri valori costituzionali meritevoli di tutela, come s'intravede

nell'impianto della legge n. 146, dove vengono in rilievo diritti

fondamentali - quello di azione e quello di difesa di cui all'art. 24

della Costituzione - che sono attribuiti ai soggetti destinatari, a

vario titolo, della funzione giurisdizionale. Ora, avendo

l'esperienza rivelato le carenze della legge n. 146, si impone una

più ampia regolamentazione anche in riferimento all'astensione

collettiva dal lavoro non qualificabile, per l'assenza dei suoi

tratti tipici, come esercizio del diritto di sciopero; e si

richiedono, quanto meno, un congruo preavviso e un ragionevole limite

temporale di durata, peraltro già previsti da codici di

autoregolamentazione recentemente adottati da vari organismi

professionali che, tuttavia, non hanno efficacia generale.

Un'adeguata disciplina, ormai indilazionabile, è strumentale alla

salvaguardia dei principi e valori costituzionali più volte

menzionati: il buon andamento dell'amministrazione della giustizia

postula che il legislatore, coerentemente con i canoni costituzionali

richiamati, specifichi anche le prestazioni essenziali da adempiere

durante l'astensione, le procedure e le misure conseguenziali

nell'ipotesi di inosservanza. Sì che deve dichiararsi

l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della

legge n. 146, nella parte in cui non prevede, nel caso

dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati

e dei procuratori legali, l'obbligo d'un congruo preavviso e d'un

ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede, altresì,

gli strumenti idonei a individuare (e assicurare) le prestazioni

essenziali durante l'astensione stessa, nonché le procedure e le

misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza. Nel sottolineare

che l'astensione di avvocati e procuratori da ogni attività

defensionale non rientra compiutamente, per la sua morfologia, nei

meccanismi procedurali previsti dagli artt. 8, 9, 10, 12, 13 e 14

della legge n. 146, la Corte non può che lasciare al legislatore di

definire in modo organico le misure atte a realizzare l'equilibrata

tutela dei beni coinvolti, essendole preclusa l'individuazione nel

dettaglio delle soluzioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1

e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del

diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla

salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della

legge), nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione

collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e dei

procuratori legali, l'obbligo d'un congruo preavviso e di un

ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede altresì

gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni

essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali

nell'ipotesi di inosservanza;

2) dichiara inammissibili:

la questione di legittimità costituzionale degli artt. 304,

primo comma, lettera b) e 97, quarto comma, del codice di procedura

penale e dell'art. 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza in

epigrafe;

la questione di legittimità costituzionale degli artt. 420,

terzo comma, e 97 del codice di procedura penale, e dell'art. 29 del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata, in riferimento

agli articoli 2, 24, 101 e 40 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova con le

ordinanze in epigrafe;

3) dichiara non fondate:

la questione di legittimità costituzionale dell' art. 2, commi

2, 3, 4, 6 e 7, e degli artt. 4, 8, 12 e 13 della legge 12 giugno

1990, n. 146, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo

comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con le

ordinanze in epigrafe;

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486,

quinto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 10 (in relazione all'art. 6 della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848),

24, 101, 102 e 134 della Costituzione, dal Tribunale di Sassari con

le ordinanze in epigrafe;

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486,

quinto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 24, 97, 101, secondo comma, e 112 della

Costituzione, dal Pretore di Padova con le ordinanze in epigrafe;

la questione dell'art. 486, quinto comma, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21 e 40

della Costituzione, dal Pretore di Bologna con le ordinanze in

epigrafe;

la questione dell'art. 486, quinto comma, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 112 e 101

della Costituzione, dal Pretore di Forlì con le ordinanze in

epigrafe;

la questione degli artt. 85 e 169, secondo comma, del codice di

procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41,

secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano con

l'ordinanza in epigrafe;

la questione degli artt. 1, secondo comma, e 2, terzo comma,

della legge n. 146 del 1990, e degli artt. 669-duodecies, 669-septies

e 669-octies del codice di procedura civile, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di

Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari