Art. 96 c.p.p. — Difensore di fiducia
L'imputato ha diritto di nominare non piu' di due difensori di fiducia. La nomina e' fatta con dichiarazione resa all'autorita' procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finche' la stessa non vi ha provveduto, puo' essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988
