Art. 96 c.p.p. — Difensore di fiducia

L'imputato ha diritto di nominare non piu' di due difensori di fiducia. La nomina e' fatta con dichiarazione resa all'autorita' procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finche' la stessa non vi ha provveduto, puo' essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art96 · fonte del testo

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