Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1996 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 79 e 519 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25

ottobre 1994 dal Pretore di Lucca, sezione distaccata di Viareggio,

nel procedimento penale a carico di Orvieto Lorenzo, iscritta al n.

505 del registro ordinanze del 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il Giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale instaurato per falso in

cambiali e appropriazione indebita, il Pretore di Lucca, sezione

distaccata di Viareggio, ha sollevato, con ordinanza del 25 ottobre

1994, pervenuta alla Corte il 26 luglio 1995, questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, degli artt.

79 e 519 del codice di procedura penale "nella parte in cui non

prevedono che, a seguito di contestazione suppletiva relativa ad un

fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento

dell'esercizio dell'azione penale, alla persona offesa citata ex art.

519 cod. proc. pen. sia consentita la costituzione di parte civile

anche oltre il termine fissato dall'art. 79 cod. proc. pen.".

Risulta dagli atti che, dopo la dichiarazione di apertura del

dibattimento, il pubblico ministero formulava nei confronti

dell'imputato la contestazione suppletiva (oltre che del reato di

sostituzione di persona) del reato di truffa commesso a danno di

persona offesa diversa da quella già citata in relazione alla

contestazione originaria: reato connesso, ai sensi dell'art. 517 in

relazione all'art. 12, primo comma, lettera b) cod. proc. pen., a

quelli per cui già si procedeva, in quanto l'imputato era accusato

di avere utilizzato i titoli cambiari falsificati offrendoli in

pagamento per l'acquisto di un'autovettura. Il Pretore disponeva, ai

sensi dell'art. 520 cod. proc. pen., la notifica del verbale

contenente la contestazione suppletiva all'imputato, rimasto

contumace, e la citazione in giudizio della persona offesa dal nuovo

reato. In apertura della nuova udienza la persona offesa avanzava

istanza di costituzione di parte civile per il reato di truffa, per

il quale era stata presentata in precedenza tempestiva querela,

risultante dagli atti del pubblico ministero. Il Pretore riteneva in

un primo tempo inammissibile tale costituzione in quanto avvenuta

dopo la scadenza del termine di cui all'art. 79 cod. proc. pen., e

cioè dopo la conclusione della fase di controllo sulla costituzione

delle parti ai sensi dell'art. 484 dello stesso codice; ma

successivamente, pronunciandosi sulla eccezione di legittimità

costituzionale subito sollevata dal difensore di detta persona

offesa, rimetteva la questione a questa Corte ritenendola rilevante e

non manifestamente infondata, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Il giudice remittente osserva che il termine per la costituzione di

parte civile è fissato dall'art. 79 cod. proc. pen. a pena di

decadenza, e che nessuna norma ne autorizza la proroga. Tuttavia,

nell'ipotesi di contestazione suppletiva di un reato connesso

perpetrato in danno di una persona offesa non costituita, si

configura, secondo il remittente, una nuova situazione giuridica, in

relazione alla quale la medesima persona offesa deve essere messa in

condizione di poter adeguatamente tutelare i suoi interessi in sede

penale; e del resto la stessa previsione, nell'art. 519, terzo comma,

cod. proc. pen., della citazione della persona offesa dal reato

contestato in via suppletiva trova, secondo il remittente, la sua

ragion d'essere in tale tutela.

Prescrivendo da un lato la citazione della persona offesa,

dall'altro lato precludendo la facoltà di costituirsi parte civile,

stante il termine a quel punto necessariamente scaduto, l'ordinamento

processuale entrerebbe in contraddizione con se stesso, violando il

principio costituzionale di uguaglianza inteso come "generale canone

di coerenza dell'ordinamento normativo". In secondo luogo l'art. 3

della Costituzione sarebbe violato anche sotto il profilo della

ingiustificata disparità di trattamento, in ordine alla facoltà di

costituirsi parte civile, fra la persona offesa citata con l'atto di

rinvio a giudizio e quella citata a seguito di contestazione

suppletiva in relazione ad un fatto già risultante dagli atti di

indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale. In ciò

sarebbe altresì insita, ad avviso del remittente, una evidente

lesione del diritto alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 24

della Costituzione, non giustificata da altre norme o principi

desumibili dal sistema costituzionale.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri con atto del 7 ottobre 1995, chiedendo che la questione

sollevata sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura, ipotizzando che nella specie la contestazione

suppletiva riguardasse un reato in concorso formale con quello per

cui si procedeva, e dunque assumendo l'insussistenza di fatti storici

diversi da quelli già contestati, sostiene che la contestazione

suppletiva non ha comportato alcuna modificazione della realtà

processuale, ma solo una diversa qualificazione giuridica del fatto,

inidonea come tale a modificare i presupposti di fatto e di diritto

dell'azione civile e i contenuti della domanda che con essa può

essere proposta. Pertanto il soggetto passivo del reato non potrebbe

fondatamente invocare simili vicende del processo per esercitare a

dibattimento iniziato l'azione civile, che avrebbe potuto esercitare

sin dall'inizio.

Secondo l'Avvocatura peraltro la situazione non sarebbe

sostanzialmente diversa se si versasse in una ipotesi di

contestazione in via suppletiva di un fatto diverso, ai sensi

dell'art. 516 cod. proc. pen., o di un fatto nuovo, ai sensi

dell'art. 518. Infatti la statuizione del termine di decadenza per la

costituzione di parte civile sarebbe razionalmente giustificata dai

principi fondamentali della stabilità dei rapporti giuridici

processuali e della accessorietà del ruolo della parte civile,

combinati con l'esigenza della speditezza del processo, in quanto la

tardiva ammissione della parte civile comporterebbe ingiustificati

ritardi nel raggiungimento del primario fine di accertare la

responsabilità penale dell'imputato. Per converso questa regola non

potrebbe limitare i concorrenti principi cui si ispirano le norme

sulla contestazione suppletiva, i quali rifletterebbero altre

fondamentali esigenze del processo, vale a dire l'esigenza che la

prova si formi nel corso del dibattimento e che l'emersione di fatti

oggetto di contestazione suppletiva non comporti, ove possibile, la

retrocessione del processo a fasi antecedenti: con la conseguenza che

il processo medesimo può subire "una forma di affinamento e perfino

di sviluppo", nel superiore interesse della giustizia, alla sola

condizione che siano rispettati i diritti dell'imputato.

Pur ammettendo che in certi casi di contestazione suppletiva di

fatti nuovi o diversi può risultare di fatto impedito l'esercizio

dell'azione civile in sede penale, l'Avvocatura, ribadendo

l'accessorietà del ruolo della parte civile, sostiene che tale

eventualità non configurerebbe alcuna lesione di diritti

costituzionalmente garantiti: non si avrebbe violazione dell'art. 3

della Costituzione perché le norme in questione si limiterebbero a

regolare diversamente, per esigenze razionali, le situazioni

obiettivamente differenziate derivanti dalla formulazione della

contestazione in via originaria e in via suppletiva. Non sarebbe poi

violato l'art. 24 perché la Costituzione rimette al legislatore

ordinario l'individuazione degli strumenti processuali accordati alle

parti e non eleva a dignità costituzionale la facoltà di esercitare

l'azione civile in sede penale: tanto più che è stata eliminata

l'efficacia del giudicato penale in sede civile nei confronti delle

parti che non siano intervenute nel processo penale. Considerato in diritto

1. - La questione all'esame di questa Corte concerne la

legittimità costituzionale della preclusione, che discenderebbe

dalle norme denunciate, alla costituzione di parte civile della

persona offesa da un reato contestato in via suppletiva, e che per

questo sia stata citata in giudizio solo dopo l'apertura del

dibattimento. Tale evenienza può verificarsi sia nel caso di

contestazione suppletiva di un fatto "diverso" da quello

originariamente contestato, ai sensi dell'art. 516 del codice di

procedura penale, o di un fatto "nuovo", ai sensi dell'art. 518,

secondo comma, sia nel caso - in concreto verificatosi nel giudizio a

quo - di contestazione suppletiva di un reato connesso a quello per

cui si procede perché in concorso formale col medesimo o ad esso

legato dal vincolo della continuazione (art. 517, in relazione

all'art. 12, primo comma, lettera b), cod. proc. pen.).

2. - La questione è infondata nei sensi di seguito precisati.

Il giudice remittente muove dalla premessa interpretativa secondo

cui sarebbe preclusa in ogni caso la costituzione di parte civile

dopo la scadenza del termine di cui all'art. 79 del codice di

procedura penale, e cioè dopo l'inizio del dibattimento, anche da

parte della persona offesa citata per la prima volta in giudizio dopo

quel momento, a seguito di contestazione suppletiva. Ma

l'interpretazione delle norme denunciate fatta propria dal giudice

remittente, ancorché aderente alla lettera della disposizione di cui

all'art. 79, non è l'unica possibile.

Come ha ritenuto, sulla scorta di una non isolata dottrina, la

Corte di cassazione (sezione III penale, sent. n. 1722 del 27

settembre 1995), il termine stabilito per la costituzione di parte

civile, a pena di decadenza, dall'art. 79 del codice di rito può

essere inteso come vincolante solo in relazione alle imputazioni

contestate, così che, se nel procedimento penale si introduce la

contestazione di un nuovo fatto-reato, in relazione ad essa la parte

offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l'azione

civile nella sede penale, prima che sullo stesso fatto-reato si apra

l'istruzione dibattimentale; onde non è da considerarsi tardiva la

costituzione di parte civile in relazione al reato contestato in via

suppletiva, effettuata in apertura della nuova udienza. Ciò non può

non valere, a maggior ragione, quando a seguito della contestazione

suppletiva venga individuata per la prima volta, e venga citata in

giudizio, una persona offesa fino a quel momento assente dal giudizio

medesimo.

3. - Così interpretate, le norme denunciate sfuggono evidentemente

alle censure mosse nell'ordinanza del giudice remittente; mentre, al

contrario, l'interpretazione da questi accolta conduce ad attribuire

alle stesse norme un significato che sarebbe in contrasto con la

Costituzione.

È vero infatti che, di per sé, il diritto per il danneggiato dal

reato di esperire l'azione civile in sede penale non è oggetto di

garanzia costituzionale. Tuttavia in un sistema, come quello accolto

nel vigente codice di procedura penale, in cui alla persona offesa è

accordata in via generale tale possibilità, in vista dell'unicità

del fatto storico valutabile sotto entrambi i profili di illiceità,

e al fine di tutelare l'interesse del danneggiato a partecipare

all'accertamento in sede penale del fatto medesimo (v. sentenze n.

532 del 1995; n. 60 del 1996), sarebbe irragionevole, e pertanto

lesivo del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio

in condizioni di uguaglianza, impedire alla persona offesa di

esercitare detta facoltà in dipendenza della circostanza meramente

casuale che il reato da cui discende l'offesa sia contestato,

anziché in via originaria, in via suppletiva, e dunque che la

medesima persona offesa sia citata in giudizio solo dopo l'apertura

del dibattimento. Ciò tanto più che nella fase dibattimentale la

facoltà di costituirsi parte civile, con i diritti e con i poteri

che ne conseguono, rappresenta la principale e più significativa

delle facoltà accordate dalla legge alla persona offesa dal reato:

onde non può ritenersi che la citazione della persona offesa dal

reato contestato in via suppletiva - richiesta, a pena di nullità,

dall'art. 519 cod. proc. pen. - assolva, come suggerito da una

recente dottrina, alla sola funzione di consentire ad essa

l'attività di supporto e di controllo rispetto all'esercizio

dell'azione penale del pubblico ministero.

L'accennata preclusione, d'altra parte, non avrebbe adeguata

giustificazione, una volta che lo stesso ordinamento processuale

contempla la possibilità che dopo l'apertura del dibattimento i

fatti di reato per cui si procede vengano integrati o ridefiniti, e

dunque che il processo conosca nuovi sviluppi, rispetto ai quali

sarebbe illogico e contraddittorio impedire ai soggetti coinvolti

l'esercizio dei loro fondamentali diritti di ordine processuale: come

questa Corte ha riconosciuto non solo con riguardo alla facoltà

dell'imputato di richiedere il "patteggiamento" (sentenza n. 265 del

1994) e di proporre domanda di oblazione (sentenza n. 530 del 1995),

ma anche con riguardo alla facoltà del pubblico ministero e delle

parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove

prove in relazione alle contestazioni introdotte in via suppletiva

(sentenze n. 241 del 1992 e n. 50 del 1995).

Nemmeno infine potrebbe farsi valere in contrario l'esigenza di

speditezza dei procedimenti, posto che comunque la norma processuale

obbliga, in caso di contestazione suppletiva, sia a concedere termine

per la difesa e a sospendere il dibattimento se l'imputato ne faccia

richiesta (art. 519, primo e secondo comma, cod. proc. pen.), e a

notificare il verbale con la nuova contestazione all'imputato

contumace o assente, fissando una nuova udienza (art. 520 cod. proc.

pen.); sia a citare la persona offesa osservando un termine non

inferiore a cinque giorni (art. 519, terzo comma, dello stesso

codice).

4. - Deve dunque accogliersi, in virtù del canone per cui fra più

interpretazioni possibili va preferita quella che consente di

attribuire alla norma un significato conforme alla Costituzione

(cfr., ex plurimis sentenze n. 19 del 1995 e n. 121 del 1994),

l'interpretazione delle norme denunciate che esclude la preclusione

alla costituzione di parte civile della persona offesa dal reato

contestato in via suppletiva.

Tale conclusione, si può aggiungere, deve valere a prescindere

dalla circostanza che la contestazione suppletiva riguardi un

fatto-reato già risultante dagli atti prima dell'inizio del

dibattimento o al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero

un fatto emerso successivamente, nel corso dell'istruzione

dibattimentale. Infatti in entrambi i casi occorre consentire ai

soggetti presenti o che vengono evocati nel giudizio di esercitare i

loro diritti in relazione ai fatti contestati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale degli articoli 79 e 519 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Pretore

di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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