Art. 38 c.p.p. — Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione

La dichiarazione di ricusazione puo' essere proposta, nell'udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'articolo 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da parte del giudice. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione puo' essere proposta entro tre giorni. Se la causa e' sorta o e' divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza. La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove e' proposta con atto scritto ed e' presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione e' depositata nella cancelleria dell'ufficio cui e' addetto il giudice ricusato. La dichiarazione, quando non e' fatta personalmente dall'interessato, puo' essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale. Nell'atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilita', i motivi della ricusazione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 132/2026

    Illegittimità dichiarata
    21 luglio 2026

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza di cui all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., può essere ricusato dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2026.…

    Art. 37 c.p.p. · Art. 409 c.p.p. · Art. 38 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 81/2026

    Questione inammissibile
    18 maggio 2026

    La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale [prima dell’applicabilità della novella delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 12 marzo 2026] è circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. (Precedenti: ordinanze allegate alle S. 174/2025; S. 139/2025; S. 140/2024; S. 39/2024).L’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4 delle Norme integrative, nella versione antecedente alle modifiche adottate con la deliberazione del 12 marzo 2026) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Precedenti: ordinanze allegate alle S. 139/2025; S. 66/2025; S. 140/2024; S. 39/2024; S. 22/2024)(Nel caso di specie è dichiarato inammissibile l’intervento spiegato da P. D.A. nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Cassazione, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 6, CEDU – degli artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen. Non è sufficiente, al fine dell’ammissibilità dell’intervento, che l’interveniente, non parte del giudizio principale, sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti in esso, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire).

    Art. 37 c.p.p. · Art. 38 c.p.p. · Art. 409 c.p.p. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art38 · fonte del testo

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