Corte costituzionale

Sentenza n. 192/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/05/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 79 del codice

di procedura penale e 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990

(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione di veicoli a motore natanti), in relazione agli

artt. 329 e 335 del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 14 maggio 1990 dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Pistoia nel procedimento penale a

carico di Tesi Brunero, iscritta al n. 656 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il procuratore di Benedetti Donato, in data 18 aprile 1990,

sporgeva, al Pretore di Pistoia, querela per lesioni da incidente

stradale a carico di Tesi Brunero; depositava atto di costituzione di

parte civile nei confronti del suddetto, al fine di conseguire il

risarcimento dei danni subiti e proponeva istanza per l'assegnazione

di una somma da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno, ai

sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969 n. 990.

Il Pretore richiedeva in visione al p.m. il fascicolo delle

indagini e fissava l'udienza in camera di consiglio nella quale il

difensore dell'imputato eccepiva l'inammissibilità della

costituzione di parte civile nella fase delle indagini preliminari e

l'incompetenza funzionale del g.i.p. a decidere.

Il g.i.p. con ordinanza del 14 maggio 1990 (R.O. n. 656 del 1990),

sollevava questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 79 del codice di procedura penale e 24 della

legge 24 dicembre 1969, n. 990, in relazione agli artt. 329 e 335 del

codice di procedura penale.

Rilevava che l'art. 79 del codice di procedura penale indica solo

il momento in cui la parte civile può esercitare i suoi diritti nel

processo penale, ma non esclude l'esercizio dei diritti previsti da

altre norme, ed in particolare della facoltà del danneggiato da

incidente stradale di richiedere, in via di urgenza, l'attribuzione

di una somma di denaro mediante un procedimento sommario

anticipatorio delle statuizioni della sentenza emessa nel giudizio a

cognizione piena.

Osservava, però, che, nell'attuale codice di procedura penale, il

concreto esercizio di detta facoltà incontra seri ostacoli per la

mancata previsione di un'apposita udienza, per la quale il p.m. debba

trasmettere al giudice il suo fascicolo contenente gli atti rilevanti

per la concessione del provvedimento richiesto; al contrario, il regime del segreto di ufficio vigente ai sensi degli artt. 329 e 335

del codice di procedura penale lo consente solo in casi appositamente

previsti.

Pertanto, la normativa in esame si porrebbe in contrasto con

l'art. 24, primo comma, della Costituzione, per il limite posto al

pieno esercizio del diritto di azione; con l'art. 102, primo comma,

della Costituzione, per la sostanziale preclusione all'esercizio

della funzione giurisdizionale conseguente all'impossibilità per il

giudice di decidere su una istanza legittimamente propostagli, stante

l'impedimento all'acquisizione degli elementi necessari esistenti nel

processo; con l'art. 3 della Costituzione, per l'irrazionale

disparità di trattamento tra il regime di conoscibilità degli atti

del p.m. a seconda che si debba decidere sulla istanza di

provvisionale o su quella di sequestro penale o di dissequestro.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

2.1. - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,

la quale ha concluso per l'inammissibilità o, quantomeno, per la

infondatezza della questione.

Ha osservato preliminarmente che l'art. 24 della legge n. 990 del

1969 non è stato censurato; che il giudice, ritenuta la validità

della costituzione di parte civile e la legittimità della richiesta

nella fase che precede l'udienza preliminare, avrebbe dovuto

applicare il principio secondo cui l'art. 79 del codice di procedura

penale indica solo il momento a decorrere dal quale la parte civile

può esercitare i suoi diritti.

Nel merito ha rilevato che la opzione del legislatore per la

disincentivazione della partecipazione di soggetti aventi pretese

civilistiche all'interno del processo penale, specie nella fase delle

indagini preliminari, non è affatto irragionevole, ma perfettamente

coerente con il principio della massima semplificazione del processo

penale.

Pertanto, in tale contesto, non sussisterebbe la violazione né

dell'art. 24 della Costituzione, non potendosi ravvisare compressione

del diritto di difesa laddove la legge individua un termine

processuale di inizio dell'esercizio delle azioni risarcitorie, né

dell'art. 102 della Costituzione, impropriamente invocato nella

suddetta fase processuale, né dell'art. 3 della Costituzione,

perché le situazioni poste a raffronto sono nettamente

differenziate. Considerato in diritto

1. - È sottoposta all'esame della Corte la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 79 del codice di procedura

penale, nella parte in cui stabilisce che la costituzione di parte

civile può avvenire per l'udienza preliminare, in relazione all'art.

24 della legge 4 dicembre 1969, n. 990, che attribuisce all'avente

diritto al risarcimento dei danni da incidente stradale la facoltà

di richiedere in via di urgenza, con provvedimento sommario,

anticipatorio della decisione a cognizione piena, l'attribuzione di

una somma di denaro, e agli artt. 329 e 335 del codice di procedura

penale, che prevedono il segreto d'ufficio nella fase delle indagini

preliminari e non consentono né la trasmissione dal p.m. al g.i.p.

del fascicolo delle indagini, né la fissazione di un'udienza

apposita.

Sarebbero violati:

a) l'art. 24 della Costituzione, per il limite posto

all'esercizio del diritto di azione per risarcimento dei danni nel

processo penale;

b) l'art. 102, primo comma, della Costituzione, in quanto

risulterebbe sostanzialmente precluso l'esercizio della funzione

giurisdizionale a causa dell'impossibilità del giudice di decidere

su una istanza legittimamente propostagli, attesa la mancanza di

elementi e del potere di acquisirli;

c) l'art. 3 della Costituzione, per la irragionevole

disparità, in ordine alla disciplina della conoscibilità da parte

del giudice degli atti del p.m., che sussisterebbe tra la fattispecie

in esame e quella della concessione del sequestro penale o del

dissequestro.

1. - La questione non è fondata.

2.1. - L'art. 79 del codice di procedura penale prevede il termine

per la costituzione di parte civile nel processo penale. Essa, pur

essendo consentita, secondo il prevalente indirizzo

giurisprudenziale, durante la fase delle indagini preliminari, ha

effetto per l'udienza preliminare. Ciò perché, fino alla fissazione

di questa, non esiste un vero e proprio rapporto processuale; vi è

solo una situazione nella quale il p.m. indaga per stabilire se

sussistano o meno gli elementi per promuovere l'azione penale o se

invece dovrà chiedere l'archiviazione (direttiva n. 38 della legge

delega del 1987).

La presenza della parte civile nella fase processuale in questione

è stata esclusa per non complicare lo svolgimento delle attività

necessarie ai suddetti fini, pur essendosi tenuto presente che il suo

intervento poteva contribuire alla acquisizione di elementi di prova

da utilizzare poi nelle susseguenti fasi del giudizio.

Si è però data prevalenza alla esigenza di non aggravare oltre

misura questa fase, che si è voluta la più spedita possibile.

Rispetto al precedente codice di rito si è abbandonata la

soluzione che privilegiava la giurisdizione penale, nella quale erano

previsti anche gli aspetti civilistici conseguenti dal reato e si è

optato per il regime di separazione dell'azione penale dall'azione

civile, scoraggiando anche la partecipazione del danneggiato dal

reato al processo penale, in coerenza con il sistema del rito

accusatorio.

Le considerazioni che precedono valgono anche per il procedimento

che prevede l'assegnazione di una somma in anticipo dell'ammontare

dei danni subiti dal danneggiato da incidente stradale, di cui

all'art. 24 della legge 4 dicembre 1969, n. 990.

La scelta operata dal legislatore a tutela e realizzazione di

altri interessi che ha ritenuto di dovere privilegiare, giustifica

pienamente la mancata previsione di una udienza apposita, prima di

quella preliminare.

Così anche per quanto riguarda il mantenimento del segreto che

copre gli atti raccolti nella fase delle indagini preliminari e il

suo utilizzo per l'udienza.

È certamente consentito al danneggiato inoltrare la richiesta di

cui trattasi al g.i.p. all'udienza preliminare nella quale egli

dispone degli atti suddetti.

Del resto, lo stesso art. 24 citato, attribuendo la facoltà di

chiedere il provvedimento anticipatorio della liquidazione finale dei

danni subiti, nella vigenza del codice del 1930, al giudice

istruttore nella istruttoria formale o al p.m. nella istruttoria

sommaria (sent. Corte cost. n. 14 del 1976) presupponeva terminata la

fase delle indagini.

Indipendentemente, però, dal processo penale e dall'inserimento

in esso dell'azione civile, il danneggiato può promuovere l'azione

di risarcimento dei danni direttamente dinanzi al giudice civile e

chiedergli il provvedimento anticipatorio senza subire alcuna

preclusione o impedimento, soluzione quest'ultima considerata dal

legislatore più favorevolmente di quanto facesse il codice

precedente.

Atteso che l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento dei

danni nel processo penale non è l'unico strumento di tutela

giurisdizionale del diritto del danneggiato, non sussiste violazione

dell'art. 24 della Costituzione (sent. n. 443 del 1990). Essa si

verificherebbe se la via del processo penale fosse l'unica e non si

fosse prevista altra forma di tutela giurisdizionale.

Tanto più che per l'art. 75, secondo comma, del codice di

procedura penale, l'azione anteriormente proposta in sede civile

prosegue se non è trasferita in sede penale allo stesso modo di

quella iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte

civile. Il tutto muovendo da un'ottica innovatrice diretta a favorire

la separazione dei due giudizi, quello penale e quello civile, in

conformità di quella che è una delle caratteristiche del sistema

accusatorio.

A conferma del tendenziale favor per la separazione stanno anche

le eccezioni apportate alla previsione

dell'art. 75, ultimo comma, del codice di procedura penale.

La scelta del legislatore è giustificata dalla necessità di

tutelare altri interessi tra cui quello della speditezza del processo

penale secondo le direttive della legge-delega che impongono la

massima semplificazione e celerità anche nello svolgimento del

processo (sent. Corte cost. n. 443 del 1990).

2.2 - Non sussiste nemmeno la violazione dell'art. 102, primo

comma, della Costituzione.

Non è, infatti, del tutto precluso l'esercizio della funzione

giurisdizionale in sede penale e non sussiste la impossibilità del

giudice di decidere su una istanza legittimamente propostagli in

quanto sono solo regolati i tempi del procedimento.

Occorre, invero, che l'azione penale sia iniziata e sia

validamente instaurato il rapporto processuale.

L'esercizio della funzione giurisdizionale è individuato nella

sua pienezza allorché nessuna remora è posta per lo svolgimento di

un rapporto processuale dopo che esso sia stato validamente

instaurato.

2.3 - Né risulta violato l'art. 3 della Costituzione in quanto le

situazioni poste a raffronto, quella in esame e quella della

concessione del sequestro penale o del dissequestro per cui sono

previste apposite udienze, sono nettamente diverse.

Pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 79 del codice di procedura penale e 24 della legge 24

dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a

motore natanti), in relazione agli artt. 329 e 335 del codice di

procedura penale, nella parte in cui dette norme escludono che il

giudice penale possa, nel corso delle indagini preliminari, decidere

sulla istanza di assegnazione di una somma di denaro da imputarsi

alla liquidazione definitiva del danno da incidente stradale, in

riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 102, primo comma, della

Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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