Codice di procedura penale

Art. 630 c.p.p. — Casi di revisione

La revisione puo' essere richiesta:

  • a)se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;
  • b)se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;
  • c)se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle gia' valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;
  • d)se e' dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsita' in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato. 187
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 7 aprile 2011, n. 113 (in G.U. 1a s.s. 13/4/2011, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando cio' sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo".

Testo vigente dal 14 aprile 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 630 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 37851/2025

    20 novembre 2025

    La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni straordinarie, ha affermato che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 628- bis cod. proc. pen., che ha introdotto la “richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU”, non residuano spazi di applicazione per la cd. “revisione europea” disciplinata dall’art. 630 cod. proc. pen., come interpolato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011, posto che il fine perseguito dai due rimedi impugnatori è identico, mentre risulta modificato il solo procedimento previsto per quello di nuova introduzione.

    Art. 630 c.p.p. · Art. 628-bis c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 113/2011

    Ha colpito questo articolo
    7 aprile 2011

    È ammissibile - poiché non ricorre la preclusione alla riproposizione della questione nel medesimo grado di giudizio - la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione e all'art. 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la rinnovazione del processo allorché la sentenza o il decreto penale di condanna siano in contrasto con la sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Tale questione, pur nell'analogia delle finalità perseguite, è infatti sostanzialmente diversa rispetto a quella sollevata dallo stesso giudice a quo nel medesimo giudizio e dichiarata non fondata con sentenza n. 129 del 2008 di questa Corte. Tale diversità si apprezza in relazione a tutti e tre gli elementi che compongono la questione: l'oggetto è più ampio (essendo sottoposto a scrutinio l'art. 630 cod. proc. pen. nella sua interezza, e non la sola disposizione di cui al comma 1, lett. a ), nuovo è il parametro evocato e differenti sono anche le argomentazioni svolte a sostegno della denuncia di incostituzionalità. - Sulla preclusione alla riproposizione della questione nel medesimo grado di giudizio, volta ad evitare un bis in idem che si risolverebbe nella inammissibile impugnazione della precedente decisione della Corte (art. 137, ultimo comma, Cost.), v. le citate sentenze n. 477 del 2002, n. 225 del 1994 e n. 257 del 1991.

    Art. 630 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 159/1976

    Questione infondata
    7 luglio 1976

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, dal tribunale di Civitavecchia con ordinanza dell'11 dicembre 1974. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24…

    Art. 630 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 208/1972

    Questione infondata
    29 dicembre 1972

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale, proposta, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, con ordinanza del pretore di Pisa del 21 marzo 1972, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 5 del 15 gennaio 1970. Così de…

    Art. 630 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 aprile 2011

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 14 aprile 2011.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 7 aprile 2011, n. 113 (in G.U. 1a s.s. 13/4/2011, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando cio' sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art630 · fonte del testo

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