Art. 628-bis c.p.p. — Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali

Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quando hanno proposto ricorso per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato. La richiesta di cui al comma 1 contiene l'indicazione specifica delle ragioni che la giustificano ed e' presentata personalmente dall'interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale, con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna nelle forme previste dall'articolo 582, entro novanta giorni dalla data in cui e' divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione o dalla data in cui e' stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo. Unitamente alla richiesta sono depositati, con le medesime modalita', la sentenza o il decreto penale di condanna, la decisione emessa dalla Corte europea e gli eventuali ulteriori atti e documenti che giustificano la richiesta. Le disposizioni del comma 2, primo periodo, si osservano a pena di inammissibilita'. Sulla richiesta la Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611. Se ne ricorrono i presupposti, la corte dispone la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ai sensi dell'articolo 635. Fuori dei casi di inammissibilita', la Corte di cassazione accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravita', ha avuto una incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente. Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Altrimenti trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si e' verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi. La prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia della Corte di cassazione che dispone la riapertura del processo davanti al giudice di primo grado. Quando la riapertura del processo e' disposta davanti alla corte di appello, fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 344-bis e il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 128. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la violazione accertata dalla Corte europea riguarda il diritto dell'imputato di partecipare al processo.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 628-bis c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 469/2026

    7 gennaio 2026

    PRIMO ABSTRACT La Quarta Sezione penale ha affermato che, alla luce di criteri interpretativi convenzionalmente orientati, il rimedio della richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali, di cui all’art. 628- bis cod. proc. pen., è estensibile anche al caso in cui la sentenza di appello censurata dalla Corte EDU abbia applicato, in esito ad una pronunzia di estinzione del reato per prescrizione, la misura di sicurezza della confisca, non essendo incompatibile l’ampia formula utilizzata dalla norma indicata con la sua riferibilità al destinatario di una misura di sicurezza reale e rilevando, ai fini dell’attivazione del rimedio, la sola circostanza che il provvedimento giurisdizionale, quale ne sia la denominazione, contenga un concreto accertamento della responsabilità. SECONDO ABSTRACT La Quarta Sezione penale ha affermato che il giudice, che, in esito alla riscontrata esistenza di una causa di estinzione del reato, dispone di elementi sufficienti per adottare un provvedimento ablatorio, è tenuto a circoscrivere a quest’ultimo la motivazione, calibrando con rigore le espressioni utilizzate, sì da evitare l’impiego di formule che, sebbene non necessarie per la decisione, attribuiscano esplicitamente responsabilità penale a chi non può essere ritenuto colpevole in ragione dell’intervenuta causa estintiva, posto che tali espressioni implicano un giudizio sulla responsabilità penale confliggente con la presunzione di innocenza e si traducono in un linguaggio discriminatorio nei confronti della persona. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che può essere emendata con il rimedio della rettificazione di errori non determinanti annullamento, di cui all’art. 619 cod. proc. pen., la violazione, accertata dalla Corte EDU, dell’art. 6, par. 2, Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che, presentando carattere esclusivamente motivazionale, non incide sulla validità del provvedimento).

    Art. 628-bis c.p.p. · Art. 619 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 37851/2025

    20 novembre 2025

    La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni straordinarie, ha affermato che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 628- bis cod. proc. pen., che ha introdotto la “richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU”, non residuano spazi di applicazione per la cd. “revisione europea” disciplinata dall’art. 630 cod. proc. pen., come interpolato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011, posto che il fine perseguito dai due rimedi impugnatori è identico, mentre risulta modificato il solo procedimento previsto per quello di nuova introduzione.

    Art. 628-bis c.p.p. · Art. 630 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. V, sent. n. 30182/2025

    3 settembre 2025

    a) La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che le violazioni strumentali al diritto di difesa accertate dalla Corte EDU possono, in astratto, essere poste a base di una richiesta ex art. 628- bis cod. proc. pen., nel caso in cui il loro collegamento funzionale e le loro ricadute, per natura e gravità, abbiano avuto un evidente effetto pregiudizievole sulle prerogative difensive nel processo nel cui ambito si sono manifestate ed incidenza effettiva, ancorché indiretta o mediata, sulla sentenza di condanna. b) La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, in caso di richiesta ex art. 628- bis cod. proc. pen. avanzata con riferimento a una violazione accertata dalla Corte EDU e collegata in via strumentale a quella effettivamente fatta valere, è necessario che il richiedente, in funzione dell’ammissibilità della stessa e per giustificare il suo eventuale accoglimento, prospetti adeguatamente l’incidenza effettiva, per natura e gravità, della violazione accertata sugli esiti del procedimento e sulla decisione di condanna.

    Art. 628-bis c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art628bis · fonte del testo

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