Codice di procedura penale

Art. 631 c.p.p. — Limiti della revisione

Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilita' della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 42/2018

    Questione inammissibile
    2 marzo 2018

    Sono dichiarate inammissibili, per carente descrizione dei fatti che si traduce in difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Catanzaro in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 111 Cost. - dell'art. 631 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione delle sentenze di condanna irrevocabili siano tali da dimostrare, se accertati, l'esclusione di una circostanza aggravante che abbia negativamente influito sul trattamento sanzionatorio del condannato. L'ordinanza di rimessione manca di qualunque descrizione dei fatti, oggettivamente incompatibili tra loro, su cui si fondano le diverse sentenze passate in giudicato, perché non ha indicato quali accertamenti contenuti nella sentenza che ha escluso l'aggravante sono diversi da quelli contenuti in quella oggetto della richiesta di revisione, dato che non è sufficiente, al fine di individuare gli elementi che potrebbero dare luogo al conflitto teorico di giudicati, allegare il contrasto tra i "dispositivi" delle due diverse decisioni di condanna sulla sussistenza della stessa aggravante. ( Precedente citato: sentenza n. 129 del 2008 ). Ai fini della rimozione del giudicato non rileva la erronea (in ipotesi) valutazione del giudice, bensì esclusivamente il "fatto nuovo" (tipizzato nelle varie ipotesi scandite dall'art. 630 del codice di rito), che rende necessario un nuovo scrutinio della base fattuale su cui si è radicata la condanna oggetto di revisione. ( Precedente citato: sentenza n. 129 del 2008 ).

    Art. 631 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.

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  • Ordinanza n. 233/1983

    Questione inammissibile
    21 luglio 1983

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 c.p.p. e dell'art. 501 bis c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41 e 42 Cost. dal Pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983. F.to: LEOPOLD…

    Art. 631 c.p.p. · Art. 501-bis c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 33/1979

    Questione infondata
    25 maggio 1979

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 c.p.p. sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione - dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979. F.to: L…

    Art. 631 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art631 · fonte del testo

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