Art. 29 — Irrevocabilità e revisione della sentenza

La sentenza e' irrevocabile, ma puo' essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte Costituzionale dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali, soli o uniti a quelli gia' esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso. ((Il potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di procedura penale e' esercitato dal comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1)). L'ordinanza che ammette la revisione e' comunicata al Presidente della Camera dei deputati. Questi convoca il Parlamento in seduta comune per l'adesione dei commissari d'accusa.

Testo vigente dal 7 giugno 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 giugno 1989

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 1962 al 7 giugno 1989. 8 parole tolte, 29 parole aggiunte.

… ovvero che il condannato non lo ha commesso. Il potere di chiedere la revisionetolto: , attribuito al pubblico ministero tolto: dall'articolo 556 del aggiunto: dal codice di procedura penaletolto: , e' esercitato dalla Commissione inquirente aggiunto: e' esercitato dal comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. L'ordinanza che ammette la revisione e' comunicata al Presidente della Camera dei deputati. Questi convoca il Parlamento in seduta comune per l'adesione dei commissari d'accusa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art29 · fonte del testo

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