Corte costituzionale

Sentenza n. 150/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1972 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 630, ultimo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

5 novembre 1970 dal pretore di Napoli nel procedimento di esecuzione

penale a carico di Vanacore Giovanni, iscritta al n. 371 del registro

ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22 del 27 gennaio 1971.

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1972 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con sentenza istruttoria del 14 luglio 1966, il pretore di Napoli

dichiarava non doversi procedere perché estinti i reati per amnistia a

carico di tal Giovanni Vanacore, imputato, tra l'altro, di detenzione e

porto abusivi di arma (pistola Beretta, cal. 7,65 con otto cartucce),

omettendo di provvedere sull'arma sequestrata.

Per riparare tale omissione, lo stesso pretore instaurava il

procedimento incidentale preveduto dall'art. 655 c.p.p. nelle forme di

cui all'art. 630, con citazione dell'interessato e comunicazione del

giorno fissato per la soluzione dell'incidente al difensore nominatogli

d'ufficio, ma nessuno compariva.

Il pretore, di fronte a questo stato di fatto, con ordinanza in

data 5 novembre 1970, pur dando atto che pure la giurisprudenza

successiva alla sentenza di questa Corte, n. 69 del 1970, con la quale

era stata affermata la necessità della nomina del difensore di ufficio

anche all'imputato non ammesso al gratuito patrocinio era orientata,

argomentando dall'ultimo capoverso dell'art. 630, nel senso che in caso

di mancata comparizione del difensore d'ufficio si possa procedere alla

decisione dell'incidente, senza nominare altro difensore, in quanto, in

tale fase del procedimento la presenza del difensore è consentita ma

non obbligatoria, riteneva di dover sospendere la decisione e di

sollevare questione di legittimità costituzionale dell'ultimo

capoverso del citato art. 630 c.p.p., in riferimento all'art. 24 della

Costituzione.

Secondo il pretore se, in base alla sentenza della Corte

costituzionale di cui sopra, sono necessari a pena di nullità la

nomina di un difensore e l'avviso allo stesso del giorno fissato per la

discussione e poi in caso di non comparizione del difensore non si

provvede alla sua sostituzione e si decide ugualmente, la necessità

della nomina, pur affermata in base all'art. 24 della Costituzione, si

risolve in una mera lustra, con evidente violazione del principio di

difesa affermato dal precetto costituzionale.

Né può invocarsi l'analogia con la fase istruttoria, perché in

sede di incidente di esecuzione non si indaga ed istruisce, ma si

decide spesso su questioni importantissime e delicate, che richiedono

una difesa tecnica.

Inoltre vi sarebbe anche violazione dell'art. 3 della Costituzione,

in quanto lo stesso art. 630 dichiara obbligatorio, invece,

l'intervento del pubblico ministero.

Non vi è stata costituzione né intervento di parti. Considerato in diritto :

1. - L'art. 630 del codice di procedura penale, nel disciplinare il

procedimento per gli incidenti di esecuzione, dispone fra l'altro:

a) In seguito alla richiesta del pubblico ministero e alla istanza

dell'interessato, il presidente o il pretore nomina un difensore

d'ufficio all'interessato ammesso al gratuito patrocinio; fissa con

decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso, non

meno di cinque giorni prima di quello stabilito, al pubblico ministero

anche quando l'incidente è stato proposto a sua richiesta. Lo stesso

avviso nel medesimo termine deve essere notificato al privato che ha

proposto l'incidente e agli altri che vi abbiano interesse (comma

primo).

b) Il pubblico ministero presso il tribunale o la corte presenta

requisitoria scritta. I privati che ne fanno domanda, se compaiono,

sono uditi personalmente o per mezzo del difensore in camera di

consiglio; se sono detenuti in luogo diverso da quello in cui risiede

il giudice, sono previamente sentiti a loro domanda dal giudice di

sorveglianza o dal pretore del luogo all'uopo delegato; essi o il

difensore hanno anche facoltà di presentare memoria, senza che per

ciò possa essere ritardata la decisione (secondo comma).

c) Si osservano quando occorre le disposizioni concernenti

l'istruttoria formale (ultimo comma).

Con l'ordinanza di rinvio il pretore di Napoli, che aveva proposto

d'ufficio, ai sensi degli artt. 655 e 628 del codice di procedura

penale, incidente di esecuzione per provvedere sulla confisca di un

corpo di reato, come si è esposto in narrativa, ha denunciato a questa

Corte l'ultimo comma del sopra riportato art. 630, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, sostenendo, in sostanza, la tesi che

anche nel procedimento per incidente di esecuzione la difesa tecnica

dell'imputato debba ritenersi non facoltativa ma obbligatoria in ogni

fase e che, pertanto, l'incidente non possa essere deciso, in assenza

del difensore, anche se questo sia stato nominato d'ufficio ed abbia

avuto notificato tempestivamente il prescritto avviso, circa il giorno

fissato per la discussione, non potendosi ravvisare una razionale

analogia con la istruttoria formale.

2. - Anzitutto deve rilevarsi che (a parte la considerazione che,

trattandosi di incidente di esecuzione di competenza del pretore e da

questi proposto, non era prescritto l'intervento del pubblico

ministero) la questione è infondata, perché, in base ai principi

fissati nella sentenza n. 190 del 1970 il diverso trattamento tra p.m.

e difensore non è di per sé sufficiente a porre in essere una

violazione dell'art. 3 della Costituzione.

3. - Anche infondata risulta sotto il profilo della violazione

dell'art. 24 della Costituzione.

Già con sentenza n. 29 del 1962 questa Corte ebbe a dichiarare non

fondata analoga questione, rilevando, tra l'altro, che nei vigenti

nostri ordinamenti processuali il diritto alla difesa non si identifica

sempre con la necessità dell'assistenza del difensore, osservando, al

riguardo, che nel procedimento penale tale assistenza è obbligatoria

nella fase del giudizio, ma non lo è nella istruzione e che nel

procedimento civile lo stare in giudizio senza l'assistenza del

difensore è consentito per i giudizi davanti ai conciliatori ed anche,

a date condizioni, in quelli davanti ai pretori.

Affermò, poi, il principio generale che il diritto di difesa deve

ritenersi sufficientemente garantito dalle norme in virtù delle quali

è assicurata la possibilità di tutelare in giudizio le proprie

ragioni e di farsi assistere dal difensore, salvi i casi in cui il

legislatore ordinario disponga la obbligatorietà di tale assistenza.

Dopo la pubblicazione delle sentenze n. 86 del 1968 nonché di

quelle nn. 148 e 149 del 1969 e n. 2 del 1970, con le quali venne

dichiarata illegittima l'esclusione della difesa tecnica anche nella

istruttoria sommaria, nelle indagini di polizia giudiziaria e, a

maggior ragione, in taluni atti dell'istruttoria formale, la questione

della legittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. venne riprodotta

dalla Corte di assise di Milano per la parte del primo comma nella

quale, mentre è prescritto che debba essere nominato un difensore

all'interessato ammesso al gratuito patrocinio, nulla è disposto per

il caso di chi non è ammesso a quel beneficio e non ha, tuttavia,

nominato un suo difensore.

Questa volta la Corte, con sentenza n. 68 del 1970, ha riconosciuto

fondata la questione, dichiarando - illegittimo il primo comma

dell'art. 630 c.p.p., nella parte nella quale non prevede la nomina del

difensore di ufficio anche all'interessato non ammesso al gratuito

patrocinio, che non abbia provveduto a nominarne uno di fiducia e non

prevede che l'avviso del giorno della deliberazione dell'incidente vada

notificata anche al difensore dell'interessato.

La sentenza è motivata in riferimento alle citate pronunzie del

1968, 1969 e 1970, nonché alla legge 5 dicembre 1969, n. 932, e,

quindi, non incide sul presupposto della analogia tra istruttoria

formale ed incidente di esecuzione, che allora non formava oggetto di

contestazione come lo forma, invece, nel caso presente.

Ora, con la sentenza n. 62 del 1971, si è ritenuto: "La Corte,

richiamandosi ai principi costantemente affermati, secondo i quali il

diritto inviolabile di difesa garantito dalla norma costituzionale di

raffronto (art. 24) non comporta che il suo esercizio debba essere

disciplinato in modo identico in ogni tipo di procedimento ed in ogni

fase processuale, ritiene che, una volta che sia stato assicurato il

diritto dell'imputato di nominare un difensore di fiducia, in mancanza

di tale nomina, di essere assistito da un difensore di ufficio ed una

volta che sia stato garantito il diritto del difensore a svolgere

adeguati interventi, il legislatore abbia il potere di valutare se

determinati atti processuali possono essere validamente compiuti anche

se il difensore si astenga dal pronunziarsi. E non esce dai limiti di

questa discrezionalità una disciplina che, diversamente valutando le

esigenze difensive nella fase istruttoria ed in quella dibattimentale,

ritenga, per quanto riguarda la prima, che esse non impongano

attraverso la sanzione della nullità degli atti, una necessaria

partecipazione del difensore".

In base a questi principi la questione risulta infondata in

considerazione della tipicità del procedimento di incidente di

esecuzione, le cui caratteristiche lo differenziano nettamente dal

procedimento dibattimentale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 630, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata

dal pretore di Napoli, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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