Corte costituzionale

Ordinanza n. 232/1986

Altra decisione · depositata il 05/11/1986 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

12 febbraio 1975, n. 6 (Norme in tema di liberazione condizionale), in

relazione all'art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 dalla Corte d'appello

di Perugia sull'istanza proposta da Rambaldi Gennaro, iscritta al n. 9

del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 9 prima serie speciale dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 1986 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Corte d'appello di Perugia, con ordinanza del 23

ottobre 1985, ha denunciato, in riferimento agli artt. 24, secondo

comma, e 3, primo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art.

2 della legge 12 febbraio 1975, n. 6, in relazione all'art. 630,

secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non

prevede anche per coloro che sono detenuti in luogo diverso da quello

in cui risiede il giudice, di poter presenziare all'udienza di

discussione della propria liberazione condizionale";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che, nel frattempo, è entrata in vigore la legge 10

ottobre 1986, n. 663, la quale ha abrogato espressamente (v. art. 29)

la legge 12 febbraio 1975, n. 6, e reso applicabile al procedimento per

la liberazione condizionale (v. art. 25, secondo comma, sostitutivo

dell'art. 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354) la disciplina

originariamente prevista per il solo procedimento di sorveglianza, a

cominciare dall'art. 71 bis, primo comma;

e che spetta al giudice a quo accertare se, alla stregua della

normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Perugia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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