Codice di procedura penale

Art. 633 c.p.p. — Forma della richiesta

((1. La richiesta di revisione e' proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11)) 97 Nei casi previsti dall'articolo 630 comma 1 lettere a) e b), alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati. Nel caso previsto dall'articolo 630 comma 1 lettera d), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 novembre 1998, n. 405

97

La L. 23 novembre 1998, n. 405 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "la competenza, individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, vale anche per i procedimenti di revisione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, salvo che sia stato aperto il dibattimento ai sensi degli articoli 636 e 492 del codice di procedura penale o sia stata pronunciata ordinanza di inammissibilita' a norma dell'articolo 634 dello stesso codice." Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Lo spostamento della competenza di cui al comma 1 opera tuttavia anche per i procedimenti di revisione per i quali la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza di inammissibilita' rinviando ad altra sezione della corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza annullata."

Testo vigente dal 10 dicembre 1998

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 121/1995

    Questione infondata
    13 aprile 1995

    Non contrasta con l'art. 3 Cost. la disciplina posta dagli artt. 633, 636 e 639 cod. proc. pen., che, secondo l'assunto del giudice 'a quò, conferirebbe alla corte di appello, da un lato, il potere di sindacare, nel giudizio di revisione, anche le pronunce adottate dalla Corte di cassazione e, dall'altro, di delibare le richieste di revisione relative a condanne pronunciate dalle corti di assise, poiché, per quanto attiene alla prima delle dedotte questioni, è agevole avvedersi di come l'oggetto del giudizio di revisione sia necessariamente rappresentato da un provvedimento di condanna (art. 629 c.p.p.), sicché, non potendo in nessun caso una simile pronuncia essere adottata in sede di legittimità, deve ritenersi impropria la premessa stessa da cui trae origine la censura; mentre, relativamente al secondo aspetto, va osservato che la scelta del legislatore delegante di devolvere alla corte di appello il giudizio di revisione, anche se relativo a condanne pronunciate per reati di competenza della corte di assise, non presenta, in sé, alcun aspetto di contrasto con il principio di uguaglianza, neanche sotto il profilo della irragionevolezza, limitandosi il giudice 'a quò a contestare l'opportunità di sottrarre l'impugnazione straordinaria all'organo che il sistema individua come quello "naturalmente" deputato a pronunciarsi sul merito in sede di cognizione, e così finendo per riproporre, sotto un mutato profilo, questione identica a quella che la Corte costituzionale ha già affrontato e disatteso con precedente decisione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 633, 636 e 639 cod. proc. pen.). - V. O. n. 375/1991. red.: G. Conti

    Art. 633 c.p.p. · Art. 636 c.p.p. · Art. 639 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 375/1991

    Questione infondata
    23 luglio 1991

    Il principio del giudice naturale precostituito per legge non può ritenersi violato quando, come nella ipotesi oggetto del presente giudizio, l'organo giudicante venga istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie, sicché la devoluzione alla Corte di appello del giudizio di revisione non vulnera in alcun modo l'art. 25 della Costituzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., degli artt. 633, 636 e 639 Cost.)

    Art. 633 c.p.p. · Art. 636 c.p.p. · Art. 639 c.p.p. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 79/1974

    Questione infondata
    20 marzo 1974

    a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 del codice penale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 27 e 38 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con le sentenze n. 167 del 21 novembre 1972 e n. 148 del 28 giugno 1973; b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzio…

    Art. 216 c.p. · Art. 204 c.p. · Art. 213 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 10 dicembre 1998. 21 parole tolte, 9 parole aggiunte.

aggiunto: 1. La richiesta di revisione e' proposta personalmente o per mezzo di un procuratore … essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello tolto: nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna. aggiunto: individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 Nei casi previsti dall'articolo 630 comma 1 lettere a) e b), alla richiesta …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 novembre 1998, n. 405

    La L. 23 novembre 1998, n. 405 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "la competenza, individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, vale anche per i procedimenti di revisione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, salvo che sia stato aperto il dibattimento ai sensi degli articoli 636 e 492 del codice di procedura penale o sia stata pronunciata ordinanza di inammissibilita' a norma dell'articolo 634 dello stesso codice." Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Lo spostamento della competenza di cui al comma 1 opera tuttavia anche per i procedimenti di revisione per i quali la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza di inammissibilita' rinviando ad altra sezione della corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza annullata."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art633 · fonte del testo

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