Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1970 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

27 maggio 1968 dal pretore di Camposampiero nel procedimento per

incidente di esecuzione sollevato da Zanetto Giuseppe, iscritta al n.

128 del registro ordinanze 1968 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1969 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento relativo all'incidente di

esecuzione proposto con dichiarazione del 22 aprile 1968 dal detenuto

Zanetto Giuseppe, il pretore di Camposampiero, con ordinanza emessa il

27 maggio 1968, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, capoverso, del

codice di procedura penale, con riferimento agli artt. 3, comma primo,

e 24, comma secondo, della Costituzione.

La norma impugnata accorda al condannato, che sia detenuto in luogo

diverso da quello in cui risiede il giudice dell'incidente, solo il

diritto di essere sentito dal giudice di sorveglianza o dal pretore del

luogo in cui è detenuto; ma non anche il diritto di intervenire

personalmente nella trattazione dell'incidente medesimo.

Osserva il pretore che, alla stregua di tale disposizione, dovrebbe

essere disattesa l'istanza dello Zanetto, il quale, detenuto in un

primo tempo nelle carceri giudiziarie di Milano e poi in quelle di

Genova, aveva richiesto, dopo essere stato sentito dal pretore di

Milano, di presenziare alla discussione dell'incidente da lui proposto.

Per altro, ad avviso del pretore di Camposampiero, si pone

preliminarmente il problema della illegittimità costituzionale

dell'art. 630, capoverso, del codice di procedura penale, dalla cui

soluzione - evidentemente rilevante nel procedimento in esame -,

dipende rispettivamente la possibilità o meno per l'interessato di

presenziare alla trattazione dell'incidente di esecuzione.

Secondo il giudice a quo la norma impugnata sembra affetta da

illegittimità costituzionale sotto un duplice profilo: nei confronti

dell'art. 3, comma primo, della Costituzione, essa opererebbe una

disparità di trattamento non solo tra il cittadino detenuto e quello

non detenuto, ma tra gli stessi cittadini detenuti; e rispetto all'art.

24, comma secondo, porrebbe una limitazione al diritto di difesa in

quanto il detenuto, sebbene abbia il diritto di essere udito dal

giudice di sorveglianza e dal pretore del luogo in cui egli si trova,

non avrebbe però la possibilità di essere udito dal suo giudice

naturale, quello che nei suoi confronti dovrà emettere il

provvedimento giurisdizionale che definisce l'incidente.

Sia la disparità di trattamento che la limitazione del diritto di

difesa non potrebbero giustificarsi in sede di incidenti di esecuzione

sulla base di una mera circostanza spaziale (estranea del resto alla

volontà dell'interessato); circostanza che è esclusa nella fase del

procedimento di cognizione e che, anche nella fase istruttoria, non

impedisce all'imputato, ancorché detenuto, di presentarsi a rendere le

proprie dichiarazioni al giudice competente, nonostante la facoltà di

delega attribuita a quest'ultimo dalla legge.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31

agosto 1968.

2. - Con atto di intervento e deduzioni del 23 luglio 1968, si è

costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale chiede sia

dichiarata infondata la questione di illegittimità costituzionale

proposta dal pretore di Camposampiero.

Secondo l'Avvocatura, le norme processuali relative agli incidenti

di esecuzione tutelerebbero ampiamente il diritto di difesa,

assicurando il contraddittorio tra le parti del rapporto giuridico

processuale esecutivo: in particolare, esse impongono, a pena di

nullità, l'obbligo di comunicare il giorno fissato per la decisione

dell'incidente, accordano al condannato la facoltà di farsi udire

personalmente o a mezzo del difensore e di presentare memorie,

direttamente o a mezzo di questo ultimo. Anche nel caso in cui il

condannato sia detenuto in luogo diverso da quello in cui risiede il

giudice degli incidenti, l'interessato può esporre al giudice di

sorveglianza o al pretore le sue difese, può presentare le memorie e

può munirsi di un difensore.

La mancata presenza del condannato alla trattazione dell'incidente

non inciderebbe perciò sulle concrete possibilità di difesa, ove si

tenga conto della natura e del particolare svolgimento della procedura

incidentale, nella quale - a differenza della procedura dibattimentale

- la questione da risolvere è già cristallizzata e le posizioni delle

parti sono chiaramente delineate e reciprocamente conosciute.

Se quindi al condannato detenuto in luogo diverso da quello in cui

risiede il giudice degli incidenti sono assicurate le stesse garanzie e

le stesse possibilità difensive di tutti gli altri condannati, deve

ritenersi, secondo l'Avvocatura, che neppure sussista tra di essi la

disparità di trattamento denunciata dal pretore di Camposampiero. Considerato in diritto :

1.- Il pretore di Camposampiero ritiene che nel procedimento per

incidenti di esecuzione, regolato negli artt. 628 a 632 del codice di

procedura penale, al condannato che sia detenuto in luogo diverso da

quello in cui ha sede il giudice avanti al quale si svolge l'incidente,

sia fatto dalla legge un trattamento che lede il suo diritto di difesa

e la condizione di eguaglianza. E ciò in quanto l'art. 630, col

prescrivere che egli possa essere sentito soltanto dal giudice di

sorveglianza o dal pretore del luogo ove è detenuto, non consente che

possa essere ascoltato personalmente dal giudice competente a conoscere

dell'incidente, così come è invece previsto per la parte libera e per

quella che sia detenuta nella stessa sede. Dal che il giudice a quo

deduce che l'art. 630, nella parte citata, sarebbe in contrasto con

l'art. 24, comma secondo, e con l'art. 3, comma primo, della

Costituzione.

La questione come sopra proposta è da ritenersi non fondata.

2.- Negli incidenti di esecuzione il condannato riceve dalla

cancelleria del giudice competente, e con preavviso di almeno cinque

giorni, comunicazione della data fissata per la deliberazione

dell'incidente ed ha facoltà di provvedere alla sua difesa in uno dei

seguenti modi: comparendo personalmente, assistito o no dal difensore,

comparendo a mezzo del difensore, presentando memorie sia di persona

sia a mezzo del difensore.

Questa così vasta possibilità di difese orali e scritte subisce

una appena apprezzabile modificazione qualora il condannato che è

parte nell'incidente, è detenuto in luogo diverso da quello ove ha

sede l'ufficio del giudice competente. In tal caso il giudice, invece

di ascoltarlo di persona, commette l'incarico di ascoltarlo al giudice

di sorveglianza o al pretore del luogo ove egli è detenuto. Ma è

ovvio che, anche in tal caso, il condannato oltre ad essere pur sempre

sentito, benché per rogatoria, seguita a usufruire delle altre

possibilità offertegli dalla legge, circa la comparizione a mezzo del

difensore e la presentazione di memorie, sottoscritte da lui stesso o

dal suo difensore.

Le sue possibilità di difesa rimangono quindi integre, senza che

un'apprezzabile variazione la tutela di quel diritto possa ritenersi

subisca dalla circostanza che l'audizione di lui non viene effettuata a

mezzo dello stesso giudice che provvede poi alla decisione

dell'incidente.

In questo tipo di procedimento, alla parte privata condannata, la

comparizione di persona è consentita per un fine diverso da quello per

cui l'imputato è convocato avanti al giudice dell'istruzione o del

giudizio, e che è un fine, almeno in parte, volto all'acquisizione di

elementi probatori. Nell'incidente di esecuzione invece la comparizione

personale, per altro facoltativa, del condannato rappresenta soltanto

un mezzo di difesa a lui offerto, congiunto ai vari altri mezzi di

difesa orali e scritti a lui spettanti.

Non può quindi scorgersi nessuna compressione di quel diritto in

una comparizione personale che avviene per il tramite di un altro

giudice. E ciò particolarmente se si tenga conto del carattere del

procedimento, che è ristretto a questioni ordinariamente di solo

diritto, ben circoscritte e determinate.

È quindi da escludersi la lamentata violazione dell'art. 24,

comma secondo, della Costituzione.

3. - Quanto alla pur dedotta violazione dell'art. 3, comma primo,

relativa alla condizione di eguaglianza, deve innanzi tutto osservarsi

che se l'audizione del condannato, fatta a mezzo di altro giudice, non

menoma la sua possibilità di difesa, nessun rilievo può attribuirsi

alla diversità di trattamento che è riservata al condannato il quale

sconta la pena in altra sede ed è ascoltato nel modo anzidetto,

rispetto a quella del libero, o del condannato che sconta la pena nello

stesso luogo ove ha sede l'ufficio' del giudice ed è da questo

ascoltato di persona.

Ma quand'anche questa differenza, appena ravvisabile, dei due modi

previsti per la comparizione del condannato, secondo che egli si trovi

fuori della sede o nella stessa sede del giudice dell'incidente,

potesse avere sul piano giuridico un qualche rilievo, è ovvio che tale

differenza non sarebbe irrazionale. Il legislatore ha giustamente

ritenute prevalenti in senso ostativo le difficoltà pratiche che un

trasporto in stato di detenzione presenta, di fronte alla irrilevanza

che il beneficio di essere ascoltato di persona dal giudice competente

a decidere rappresenta per il detenuto, garantito nella sua difesa,

dagli altri mezzi a lui offerti dalla legge.

Anche la questione sollevata in rapporto all'art. 3, comma primo,

deve pertanto dichiararsi non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 630, comma secondo, del codice di procedura penale, sollevata

con ordinanza del 27 maggio 1968 dal pretore di Camposampiero, in

riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 3, comma primo, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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