Corte costituzionale

Sentenza n. 159/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1976 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

l'11 dicembre 1974 dal tribunale di Civitavecchia sull'incidente di

esecuzione proposto nei confronti di Agozzino Roberto, iscritta al n.

11 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1976 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

A seguito di incidente d'esecuzione, promosso dal P.M. per la

revoca nei confronti di tal Roberto Agozzino dei benefici di legge

concessi con precedenti sentenze di condanna, il tribunale di

Civitavecchia, con ordinanza 11 dicembre 1974, ha sollevato d'ufficio,

in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo comma,

del codice di procedura penale, per la parte in cui escluderebbe che il

difensore dell'imputato detenuto in luogo diverso da quello in cui

risiede il giudice competente a decidere sull'incidente di esecuzione,

possa essere posto in condizione di intervenire, previo avviso, dinanzi

al giudice di sorveglianza o al pretore delegati per l'audizione.

La preclusione, che discenderebbe dalla norma impugnata, urterebbe,

ad avviso del tribunale, contro il diritto dell'imputato alla difesa in

ogni stato e grado del giudizio.

Non solo, ma la posizione difensiva del detenuto, nel caso cui

trattasi, risulterebbe ancora più menomata qualora venga posta a

raffronto con quella del detenuto nel luogo del giudice dell'incidente,

potendo quest'ultimo non solo comparire personalmente, ma anche essere

udito e alla presenza del difensore.

Non vi è stata costituzione di parte e non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza in epigrafe contesta, in riferimento allo art. 24,

secondo comma, della Costituzione, la legittimità costituzionale

dell'art. 630, secondo comma, c.p.p.: si assume che detto articolo

violerebbe il diritto della difesa nel non prevedere la possibilità,

per il difensore dell'istante detenuto in luogo diverso da quello in

cui risiede il giudice competente a decidere sull'incidente di

esecuzione, di essere posto in condizione di intervenire dinanzi al

giudice di sorveglianza o al pretore delegati per l'audizione

dell'istante stesso.

La questione non è fondata.

2. - Con sentenza n. 5 del 1970 questa Corte ha ritenuto, in linea

di principio, che le modalità di esercizio del diritto di difesa

previste dall'art. 630 c.p.p. sono tali da salvaguardare senz'altro il

diritto stesso avuto riguardo alle speciali caratteristiche della

struttura del procedimento incidentale e che le possibilità di difesa

non subiscono particolari variazioni neppure quando l'audizione del

condannato non viene effettuata dallo stesso giudice che presiede, poi,

alla decisione dell'incidente.

Ha altresì precisato che nel procedimento esecutivo, ristretto, in

sostanza, a questioni ordinariamente di mero diritto, la comparizione

di persona del condannato - per altro facoltativa - è consentita per

un fine diverso da quello per il quale l'imputato è convocato avanti

al giudice dell'istruzione o del giudizio, per cui devesi considerare

soltanto come mezzo di difesa congiunto ad altri mezzi verbali e

scritti a lui spettanti e ciò vale anche quando la comparizione

avviene per il tramite di altro giudice.

La Corte ha, infine, rilevato che anche in quest'ultimo caso il

condannato, oltre ad essere pur sempre sentito, può giovarsi delle

altre possibilità offertegli dalla legge circa la comparizione a mezzo

del difensore e la presentazione di memorie, sottoscritte da lui o dal

suo difensore.

Sulla base, pertanto, delle caratteristiche proprie del

procedimento incidentale nulla rileva, ai fini della completezza del

diritto di difesa, il fatto che l'art. 630, secondo comma, non preveda

specificatamente l'assistenza del difensore all'audizione del

condannato da parte del giudice ad essa delegato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della

Costituzione, dal tribunale di Civitavecchia con ordinanza dell'11

dicembre 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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