Art. 630 c.p.p. — Casi di revisione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 14 aprile 2011. Leggi il testo vigente →
La revisione puo' essere richiesta:
- a)se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;
- b)se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;
- c)se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle gia' valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;
- d)se e' dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsita' in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 14 aprile 2011
