Art. 544 c.p.p. — Redazione della sentenza
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Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo e' redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza e' fondata. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede ((non oltre il quindicesimo giorno)) da quello della pronuncia. Quando la stesura della motivazione e' particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravita' delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, puo' indicare nel dispositivo un termine piu' lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.
Testo in vigore dal 1 marzo 1991 al 21 gennaio 2001
