Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1970 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 544, prima

parte, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

21 ottobre 1968 dal tribunale di Benevento nel procedimento penale a

carico di Porfido Dora, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1968

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 del 28

dicembre 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1970 il Giudice

relatore Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Mario Fanelli, per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di Porfido Dora, imputata del

reato di favoreggiamento della prostituzione, la Corte di cassazione,

annullata la sentenza della Corte di appello di Napoli in conseguenza

della nullità, di cui all'art. 185, n. 1 c.p.p., verificatasi nel

processo di primo grado davanti al tribunale di Avellino, con sentenza

23 giugno 1967, rinviava gli atti al tribunale di Benevento per la

rinnovazione del giudizio.

Il difensore dell'imputata rilevava la incompetenza di quel

tribunale e, subordinatamente all'istanza di correzione del capo della

sentenza concernente la designazione del giudice di rinvio (perché in

luogo del tribunale di Benevento fosse' indicato quello di Avellino,

investito della causa in primo grado), eccepiva l'incostituzionalità

dell'art. 544, prima parte, c.p.p., il quale stabilisce che "nel

giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza

attribuita con la sentenza di annullamento".

Il tribunale di Benevento, accogliendo detta eccezione, con

ordinanza 21 ottobre 1968 disponeva la trasmissione degli atti a questa

Corte, osservando, in merito ad essa, che la preclusione a discutere,

in sede di rinvio, sulla competenza attribuita dalla Corte di

cassazione, pone ostacolo all'esercizio della difesa per quanto

concerne la garanzia costituzionale del giudice naturale (art. 25

Cost.). Garanzia che, nella specie, sarebbe stata violata in

conseguenza dell'erroneo rinvio degli atti ad un giudice diverso da

quello investito del processo in primo grado, ai sensi dell'art. 543,

n. 6 del codice di procedura penale.

In rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,

l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio con atto di

intervento 16 gennaio 1969, ha rilevato, in via preliminare, che la

questione è stata proposta in relazione al solo caso di annullamento

con rinvio per nullità del dibattimento di primo grado (art. 543, n.

6).

In questo caso la pronunzia della Corte di cassazione avrebbe

natura meramente ordinatoria, onde se ne potrebbe ammettere la

rettifica, ai sensi dell'art. 149 c.p.p., sul punto dell'eventuale

erronea designazione del giudice di rinvio, al quale dovrebbe essere

riconosciuta la potestà di elevare conflitto di competenza,

provocando, da parte della Corte di cassazione, una decisione avente al

riguardo valore di cosa giudicata.

La questione, nel merito, non sarebbe comunque fondata. Non

sussisterebbe infatti violazione del principio del giudice naturale,

sia se fosse accolta la tesi che in tutti i casi di rinvio è

sostanzialmente decisa una questione di competenza del giudice, sia se

fosse affermato che, per esigenza di giustizia, nei detti casi la causa

deve essere rimessa a giudice diverso da quello che, ancorché con

sentenza poi dichiarata nulla in rito, abbia già pronunziato nel

merito.

Non potrebbe d'altronde non spettare alla Corte di cassazione,

quale organo regolatore della competenza, la designazione del giudice

per la nuova fase di rinvio. Considerato in diritto :

1. - La Corte di cassazione, annullando una sentenza della Corte

d'appello di Napoli, per aver rilevato una nullità assoluta ai sensi

dell'art. 185, n. 1, del codice di procedura penale verificatasi nel

corso del dibattimento di primo grado, davanti al tribunale di

Avellino, e, dovendo fare applicazione dell'articolo 543, n. 6, c.p.p.,

rimise gli atti per il giudizio al tribunale di Benevento, quale

giudice di rinvio.

Davanti a quest'ultimo tribunale la difesa dell'imputata, rilevato

che la causa avrebbe dovuto essere rinviata al tribunale di Avellino,

eccepì la incostituzionalità dell'art. 544, primo comma, c.p.p.,

perché preclusivo dei diritti della difesa in ordine alla competenza

nella fase di rinvio.

Il tribunale di Benevento ha osservato non essere consentito

esaminare, nella specie, la fondatezza delle istanze della difesa in

ordine alla competenza, attesa la norma dell'art. 544, primo comma,

c.p.p., in forza della quale "nel giudizio di rinvio non è ammessa

discussione sulla competenza attribuita dalla sentenza di annullamento"

della Corte di cassazione, salvo il caso (estraneo alla specie),

previsto nell'art. 37, secondo comma, del detto codice.

Da tale preclusione deriverebbe, quindi, ostacolo all'esercizio

della difesa per quanto ha tratto alla concreta attuazione della

garanzia stabilita dall'art. 25 della Costituzione.

2. - Ciò posto appare evidente che le censure di illegittimità

del giudice a quo avverso la norma dell'art. 544, comma primo, c.p.p.

si basano non solo sulla violazione dell'art. 25 della Costituzione

(esplicitamente citato nella motivazione e nel dispositivo

dell'ordinanza), ma anche sulla violazione del diritto di difesa (art.

24, comma secondo, Cost.), in relazione alle preclusioni nascenti dalle

pronunzie della Corte di cassazione.

La questione sotto entrambi i profili non è fondata.

3. - La norma denunziata riflette il principio, fondamentale nel

sistema delle impugnazioni mediante ricorso per cassazione, secondo il

quale la cognizione del giudice di rinvio trova base nella sentenza

della Corte di cassazione: giudice investito, conseguentemente, della

competenza funzionale e inderogabile a conoscere del merito della

causa.

La pronunzia della Corte è, infatti, sul punto della competenza,

definitiva e la preclusione che ne discende, ai sensi dell'art. 544,

primo comma, in relazione al disposto del precedente articolo 543, è

intesa a rendere operante la irrevocabilità e la incensurabilità da

parte di altro giudice delle decisioni della Corte di cassazione.

Decisioni emanate dall'organo, cui la Costituzione (art. 111) e

l'ordinamento processuale attribuiscono la funzione di giudice ultimo

della legittimità (sent. n. 50 in pari data) ed, in particolare, come

questa Corte ha affermato in altre sue precedenti pronunzie (sent. n.

50 e 109 del 1963), la funzione regolatrice della giurisdizione nonché

delle competenze degli organi giudiziari.

Né la normativa in esame è in contrasto con il principio della

garanzia del giudice naturale.

La sentenza della Corte di cassazione costituisce, infatti, il

titolo della legittimazione dell'organo giudiziario a conoscere della

causa nel caso concreto, in sostituzione di altro giudice. La

competenza di quest'ultimo, pur determinabile, per ciascun precedente

grado del giudizio, secondo i criteri legali all 'uopo dettati nel

codice di rito, rimane disattesa, secondo l'ordinamento, per finalità

di giustizia connesse ad esigenze di imparzialità e di indipendenza

nell'esercizio della giurisdizione; esigenze valutate con procedimento

giurisdizionale, che si svolge nel pieno rispetto della garanzia del

diritto di difesa.

Il principio del giudice naturale, invero, dettato anche per

finalità di garanzia di imparzialità del giudizio, esclude che norme

ordinarie deferiscano al giudice, pure avente cognizione di grado

superiore, la potestà di distogliere discrezionalmente l'imputato dal

giudice precostituito secondo le norme sulla competenza. Ma non vieta

che, per giudicare sull'imputazione, sia designato altro organo

giurisdizionale, dopoché la competenza di quello originariamente'

indicato sia venuta meno, in applicazione di norme di legge ed in

contemplazione di obiettive esigenze processuali.

4. - La soluzione, in senso affermativo, circa la costituzionalità

della norma dell'art. 544, primo comma, concernente la preclusione a

comprendere nel tema del dibattito, in sede di rinvio, la questione

circa la competenza dell'organo all'uopo designato per tale giudizio,

con la sentenza di annullamento pronunziata dalla Corte di cassazione,

induce a ritenere assorbito, nell'esame della questione, il profilo

della legittimità della limitazione apportata all'esercizio del

diritto di difesa.

Posto, infatti, che non è consentito il dissenso del giudice di

rinvio circa la statuizione della Corte di cassazione sul punto della

competenza per il prosieguo del giudizio, deve concludersi essere priva

di rilevanza, sul piano costituzionale e su quello processuale, ogni

ulteriore esplicazione del diritto di difesa sulla competenza: difesa

che deve necessariamente essere adeguata e contemperata con le

legittime finalità di ciascuno stato e grado del procedimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 544 del codice di procedura penale, proposta, dall'ordinanza

di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25,

primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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