Codice di procedura penale

Art. 585 c.p.p. — Termini per l'impugnazione

Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, e':

  • a)di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1;
  • b)di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2;
  • c)di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3. ((1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.)) 290 I termini previsti dal comma 1 decorrono:
  • a)dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
  • b)dalla lettura del provvedimento in udienza, quando e' redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;
  • c)dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui e' stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito;
  • d)dal giorno in cui e' stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello. 215 Quando la decorrenza e' diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi ((, con le forme previste dall'articolo 582)). L'inammissibilita' dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118

215

La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado". Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

290

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 89, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 585 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 25199/2025

    9 luglio 2025

    La Sesta Sezione penale, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, ha affermato che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria, anche nel caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso sentenza assolutoria, una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame.

    Art. 585 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 206/1997

    Questione infondata
    27 giugno 1997

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui prevede, per il pubblico ministero, quale termine per proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere pronunciate a norma dell'art. 425 stesso codice, quello di (soli) quindici giorni decorrente, nel caso di specie, trattandosi di impugnazione proposta dal procuratore generale, dalla comunicazione della sentenza, alla stregua del disposto dell'art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, con riferimento all'art. 112 Cost. - posto che "il potere di appello del p.m. non può riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale come se di tale obbligo esso fosse, nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in parte le regioni dell'accusa, una proiezione necessaria ed ineludibile" (sent. n. 280 del 1995), tanto più quando vengano censurate, anziché l'assenza del potere di impugnazione, le concrete modalità del suo esercizio - il parametro costituzionale evocato non appare pertinente, anche perché il risultato divisato dal giudice rimettente, circoscritto, in funzione del parametro medesimo, alla sola impugnazione del p.m., viene a compromettere l'osservanza del principio della parità delle parti, considerato che pure l'imputato è legittimato (nei limiti indicati dall'art. 428, comma 1, lett. b), cod, proc. pen.) a proporre appello nei confronti delle sentenze di non luogo a procedere pronunciate a conclusione dell'udienza preliminare; ed in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione alla disciplina delle impugnazioni delle sentenze pronunciate in esito a giudizio abbreviato (assoggettate, secondo "diritto vivente", nonostante siano anch'esse pronunciate a seguito di procedimento in camera di consiglio, al regime dei termini di cui all'art. 585, comma 1, lett. b) e lett. c) - posto che il legislatore del 1988, mosso dalla esigenza di evitare i tempi morti del processo, ha costruito un regime dei termini per l'impugnazione che risulta molto semplificato (tre fasce di termini: quindici, trenta e quarantacinque giorni, stabiliti in relazione ai diversi tipi ed alla diversa struttura dei provvedimenti), nella logica connaturata al sistema del codice vigente che prevede, in aderenza alle nuove modalità di redazione e pubblicazione della sentenza (artt. 544 e 545 cod. proc. pen.), la concentrazione dell'impugnazione in un unico atto, comprendente sia la dichiarazione sia i motivi - la comparazione tra le due tipologie di sentenza (quella di condanna o di assoluzione pronunciata in esito a giudizio abbreviato e quella di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare) non può certo condurre alla conclusione che la diversità di regime, quanto ai termini per impugnare, sia priva di ragionevolezza, considerando che la prima, pur se emessa in camera di consiglio è una sentenza pronunciata in giudizio e contrassegnata (esperiti o rinunciati i mezzi di impugnazione) dall'attributo della irrevocabilità con conseguente assoggettamento del divieto del 'ne bis in idem', mentre la seconda non è mai in grado di divenire irrevocabile e, come tale, è sottratta al detto divieto, restando, invece, designata da un mero effetto preclusivo, rimovibile, alle condizioni di cui all'art. 434 cod. proc. pen., attraverso l'utilizzazione della revoca della sentenza stessa, sicché è proprio la diversa natura degli effetti a rendere non irragionevoli le diverse cadenze temporali stabilite dalla legge per i due tipi di sentenze. - S. nn. 81/1991, 280/1995, 71/1996, 94/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 585 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 266/1976

    Altra decisione
    29 dicembre 1976

    ordina la restituzione ai tribunali di Oristano, Bolzano, Nuoro, Palermo ed Imperia degli atti relativi alle ordinanze rispettivamente emesse ed indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del la Consulta, il 21 dicembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPA…

    Art. 144 c.p. · Art. 176 c.p. · Art. 585 c.p.p. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 2014 al 30 dicembre 2022. 9 parole tolte, 27 parole aggiunte in 2 capoversi.

c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3. aggiunto: 1-bis. I termini previsti dal comma 1 aggiunto: sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. I termini previsti dal comma 1 decorrono:

… giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi tolto: nel numero di copie necessarie per tutte le partiaggiunto: , con le forme previste dall'articolo 582. L'inammissibilita' dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 89, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art585 · fonte del testo

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