Art. 544 c.p.p. — Redazione della sentenza

Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo e' redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza e' fondata. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia. Quando la stesura della motivazione e' particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravita' delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, puo' indicare nel dispositivo un termine piu' lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia. ((3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 e' raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si e' accordata precedenza))

Testo vigente dal 21 gennaio 2001

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 364/1993

    Questione infondata
    30 luglio 1993

    La legge delega per l'emanazione del codice di procedura penale non occupa, nella gerarchia delle fonti, una posizione diversa da quella di ogni altra legge con la conseguenza che essa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 77 della Costituzione, può essere modificata anche con decreto-legge, salva, ovviamente, la successiva conversione. La speciale procedura prevista dagli artt. 7 e 8 della legge delega n. 81 del 1987 per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del codice di procedura penale nel primo triennio di vigenza dello stesso codice, non esclude, pertanto, la possibilità che innovazioni o modificazioni alla disciplina espressa in detto codice possano essere introdotte anche attraverso i diversi canali di produzione normativa primaria previsti in Costituzione. Va quindi respinta, nella specie, la censura di incostituzionalità relativa alla modifica dell'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen. (riduzione da trenta a quindici giorni del termine per il deposito della sentenza non contestualmente motivata) contestata perché posta in essere senza l'osservanza della suddetta speciale procedura. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 72 e 77 Cost. - in relazione agli artt. 7 e 8 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 1 marzo 1991, n. 60, convertito in legge 22 aprile 1991, n. 133).

    Art. 544 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 72 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 21/1982

    Questione infondata
    4 febbraio 1982

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 544, comma terzo, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce al giudice di rinvio la declaratoria di nullità assolute derivate da violazioni del diritto di difesa incorse nei precedenti giudizi, sollevata, con riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. dal Tribunale di Firenze con l'ordina…

    Art. 544 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 51/1970

    Questione infondata
    2 aprile 1970

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 544 del codice di procedura penale, proposta, dall'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - CO…

    Art. 544 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1991 al 21 gennaio 2001. 58 parole aggiunte.

… un termine piu' lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia. aggiunto: 3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 e' raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si e' accordata precedenza

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art544 · fonte del testo

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