Art. 545 c.p.p. — Pubblicazione della sentenza

La sentenza e' pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo. La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e puo' essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 545 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 22028/2025

    31 luglio 2025

    In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, ai fini del rispetto del termine annuale per la pronuncia della sentenza nel giudizio di rinvio, ex art. 15, comma 6, d.lgs. n. 109 del 2006 - decorrente dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dalla Corte di cassazione - il dies ad quem va identificato nella data di lettura del dispositivo e non in quella del deposito della sentenza, dovendo farsi coincidere il momento della "pronuncia", idonea ad impedire l'estinzione del procedimento disciplinare, con quello della pubblicazione della sentenza, integrato, per espressa previsione normativa (art. 545 c.p.p.), dalla lettura del dispositivo in udienza, che conclude il procedimento e consacra la decisione definitiva non più modificabile.

    Art. 545 c.p.p. · Art. 525 c.p.p.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 20 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art545 · fonte del testo

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