Art. 154 — Redazione non immediata dei motivi della sentenza

1. Nei casi previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3 del codice, il presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del collegio. 2. L'estensore ((rende disponibile la bozza)) della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne da' lettura al collegio, che puo' designare un altro estensore. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)). 4. Il presidente e l'estensore ((...)) sottoscrivono la sentenza. 4-bis. Il Presidente della corte d'appello puo' prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento e' data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 283/1998

    Questione inammissibile
    17 luglio 1998

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 154 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21 e 101, secondo comma, della Costituzione, dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistrat…

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 101 cost. · Art. 154 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 21 gennaio 2001 al 30 dicembre 2022. 24 parole tolte, 14 parole aggiunte.

1. Nei casi previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3 del codice, il presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del collegio. 2. L'estensore tolto: consegna la minuta aggiunto: rende disponibile la bozza della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne da' lettura al collegio, che puo' designare un altro estensore. 3. tolto: La minuta, sottoscritta dall'estensore e dal presidente, e' consegnata alla cancelleria per la formazione dell'originale aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150. 4. Il presidente e l'estensoretolto: , verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta,aggiunto: ... sottoscrivono la sentenza. 4-bis. Il Presidente della corte d'appello puo' prorogare, su richiesta …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art154 · fonte del testo

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