Corte costituzionale

Sentenza n. 21/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/02/1982 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 544, terzo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

23 settembre 1975 dal Tribunale di Firenze, nel procedimento penale a

carico di Chimenti Ario, iscritta al n. 631 del registro ordinanze 1975

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25

febbraio 1976.

Visto l'atto di costituzione di Chimenti Ario, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1981 il Giudice

relatore Alberto Malagugini;

uditi l'avv. Paolo Luciani, per Chimenti Ario e l'avvocato dello

Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale celebrato innanzi al Tribunale

di Firenze - giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione a

seguito dell'annullamento della precedente sentenza di appello - il

difensore dell'imputato Chimenti Ario, avv. Paolo Luciani, eccepiva che

nel giudizio di Cassazione si era omesso di dare ad esso difensore - la

cui nomina risultava dagli atti - i prescritti avvisi per il deposito

degli atti e per la partecipazione all'udienza di discussione, avvisi

che erano stati invece inviati ad altro difensore non nominato.

Decidendo con ordinanza del 23 settembre 1975 sulla questione di

nullità (assoluta) così proposta, il Tribunale rilevava che all'esame

di essa si opponeva la preclusione contenuta nell'art. 544, terzo

comma, c.p.p., a termini del quale "non possono proporsi nel giudizio

di rinvio nullità che si affermano incorse nei precedenti giudizi o

nell'istruzione".

Escluso, per il carattere netto e comprensivo della formula, che la

preclusione in questione possa essere intesa in senso limitato (in modo

cioè da non comprendervi le nullità assolute o quelle verificatesi

nel giudizio di cassazione) il Tribunale riteneva peraltro tale

preclusione "in insanabile contrasto" col diritto inviolabile di difesa

garantito "in ogni stato e grado del procedimento" dall'art. 24,

secondo comma della Costituzione. Non vi è infatti, secondo il giudice

a quo, ragione alcuna per cui simili violazioni non possano essere

rilevate nel giudizio di rinvio, "prima cioè che col giudicato la

pronuncia diventi intangibile".

Dichiarata perciò non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale del citato art. 544, terzo comma, c.p.p.,

il Tribunale sospendeva il giudizio in corso, trasmettendo gli atti a

questa Corte.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 25 febbraio 1976.

Nel giudizio così instaurato interveniva l'imputato Chimenti Ario,

che, aderendo alla tesi svolta nell'ordinanza, osservava che

all'accoglimento di essa non ostava la precedente sentenza di questa

Corte n. 136/1972, con la quale è stata dichiarata non fondata, in

riferimento all'art. 24 Cost., la questione di costituzionalità

dell'art. 552 c.p.p.

In tale occasione, infatti, la fattispecie era ben diversa, in

quanto concerneva una nullità verificatasi nel giudizio di cassazione

che era stata eccepita in sede di incidente di esecuzione, e quindi a

giudizio ormai esaurito. Anzi, dalla stessa motivazione della sentenza

si doveva - ad avviso dell'interveniente - dedurre che quando - come

nel caso di specie - si è "ancora nell'arco complessivo in cui le

varie fasi del processo penale si possono ancora svolgere" deve essere

garantita la possibilità di eccepire e dichiarare le nullità che

costituiscono violazione del diritto di difesa.

D'altra parte anche rispetto al disposto dell'art. 552 c.p.p. la

Corte si era preoccupata di segnalare al legislatore l'esigenza di

prevedere rimedi per ovviare alle conseguenze del possibile verificarsi

di violazioni del diritto di difesa.

A tali argomentazioni l'Avvocatura dello Stato - intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri - opponeva

che, avendo il giudizio di cassazione la funzione di estrema e

definitiva garanzia dei diritti oggetto di contestazione, la relativa

sentenza non può non essere assistita, anche in caso di annullamento

con rinvio, dalla stessa efficacia preclusiva in ordine alle questioni

da essa espressamente decise o comunque implicitamente assorbite nel

suo giudicato, già affermata dalla Corte nella sentenza n. 136/1972.

Il giudizio di rinvio, infatti, "non costituisce un ulteriore mezzo

di impugnazione, bensì soltanto prosecuzione, per il rescissorium e

nei limiti del rescissum, dello stesso giudizio di cassazione. Ciò

comporta che tutto il dedotto e il deducibile dinanzi alla Corte di

cassazione, sia in quanto relativo agli errores in iudicando come in

quanto dipendente dagli errores in procedendo anche nel giudizio di

Cassazione, è coperto dal relativo giudicato e non può essere

riproposto in una qualsiasi ed ulteriore fase del procedimento,

necessariamente dipendente, sia come esecuzione della pronuncia di

merito sia come giudizio di rinvio, da quel giudicato ormai

irretrattabile". Considerato in diritto :

1. - Il Tribunale di Firenze dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 544, comma terzo, del codice di procedura

penale "rispetto all'art. 24, comma secondo Cost., nella parte in cui

impedisce al giudice di rinvio la declaratoria di nullità assolute

derivate da violazioni del diritto di difesa incorse nei precedenti

giudizi".

Come risulta dalla premessa narrativa, la eccepita nullità, ex

art. 185 n. 3 del codice di procedura penale, si sarebbe verificata nel

giudizio di cassazione, per essere stati omessi gli avvisi, di cui agli

artt. 533 e 534, ultimo comma, del medesimo codice, al difensore

dell'imputato, la cui nomina risultava agli atti; avvisi inviati ad

altro professionista non nominato.

2. - Questa Corte ha già avuto modo di osservare, in più

occasioni, che l'art. 24, secondo comma, Cost., se garantisce, con la

solenne proclamazione della sua inviolabilità, il diritto di difesa in

ogni stato e grado del procedimento, non ne disciplina, però, i modi

di esercizio, che, quindi, il legislatore ben può regolare variamente,

purché in forme idonee e su un piano di uguaglianza, tenendo conto

delle peculiarità strutturali e funzionari e dei diversi interessi in

gioco nei vari stati e gradi dei procedimenti.

D'altra parte, è insito nella nozione stessa di procedimento che

il complesso di operazioni in cui si articola sia preordinato al fine

di conseguire un accertamento definitivo che costituisce lo scopo

medesimo dell'attività giurisdizionale (sent. n. 50 del 1970).

In questo schema logico si colloca l'ordinario procedimento penale

il cui momento terminale, ove siano esperiti i normali mezzi di

impugnazione, è costituito dal giudizio e dalla pronunzia della Corte

di Cassazione che, per il ruolo di supremo giudice di legittimità ad

essa affidato dalla stessa Costituzione (art. 111, secondo comma), non

può soffrire ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso.

Ora, il giudice a quo, nel momento in cui denunzia come lesiva del

diritto di difesa la improponibilità, nel giudizio di rinvio, di

nullità che assume incorse nel giudizio di cassazione, di questo

appunto si duole: di non poter sindacare la decisione, di annullamento

con rinvio, della cassazione, dichiarandone la nullità ex art. 185 n.

3 del codice di procedura penale.

La questione così posta, pur avendo indubbiamente una sua

specificità, investe una tematica più generale e riguarda la

proponibilità davanti a giudice diverso dalla Cassazione di nullità

assolute che si affermano verificate nel giudizio appunto di

cassazione, non assumendo valore decisivo il fatto che la pronuncia del

supremo giudice di legittimità comporti il rinvio ad altro giudice

oppure no. Una tale questione è già stata dichiarata non fondata da

questa Corte (sent. n. 136 del 1972) con riferimento ad una situazione

processuale nella quale pure veniva denunziata, dal giudice

dell'esecuzione, la violazione del diritto di difesa verificatasi nel

giudizio di cassazione, per l'omessa notifica, al difensore

dell'imputato, dell'avviso di cui all'art. 534, ultimo comma, del

codice di procedura penale.

La motivazione addotta in quella occasione va ulteriormente

sviluppata, riconoscendo che la censura in esame riguarda in realtà le

norme che attribuiscono effetto definitivo a tutte le decisioni della

Cassazione e quindi anche alle decisioni di annullamento con rinvio.

Invero, il principio generale, esplicitato nell'art. 552 del codice di

procedura penale, per cui "tutti i provvedimenti della Corte di

Cassazione in materia penale sono inoppugnabili" non soffre certo

deroga per quanto attiene alle sentenze di annullamento con rinvio,

come si evince dal combinato disposto degli artt. 544, 545 e 546 dello

stesso codice.

In altre parole, la pronuncia della Cassazione di annullamento con

rinvio, costituisce un "atto di valore definitivo" ed opera quindi

sanatoria di tutte le nullità anche assolute verificatesi sino a quel

momento. La improponibilità di siffatte nullità nel giudizio di

rinvio è conseguenza necessaria e coerente con la delimitazione,

operata dalla Cassazione stessa, dell'ambito entro il quale, soltanto,

il giudizio deve proseguire.

La scelta legislativa di rendere improponibile in un determinato

grado del procedimento eccezioni di nullità, che si assumono

verificate in fasi precedenti ed esaurite, non può dirsi irrazionale,

ma appare, al contrario, ispirata dall'intento di evitare la

perpetuazione dei giudizi al fine di garantire la definizione del

procedimento stesso, così realizzando un interesse fondamentale

dell'ordinamento.

Né può ravvisarsi nella disposizione processuale denunziata

violazione del diritto di difesa, consumata, in ipotesi - ma per

inosservanza delle norme all'uopo predisposte - nei precedenti giudizi

o nella istruzione, dal momento che nel giudizio di rinvio l'imputato

può proporre ogni mezzo di difesa, anche nuovo, purché "entro i

limiti fissati dalla Corte di Cassazione per il giudizio stesso" (art.

544, secondo comma, del codice di procedura penale).

Invero, se la difesa "deve necessariamente essere adeguata e

contemperata con le legittime finalità di ciascuno stato e grado del

procedimento" (sent. n. 51 del 1970), è agevole riconoscere che il

mezzo di difesa del quale si lamenta l'improponibilità fuoriesce dai

limiti del giudizio di rinvo, così che ne viene a mancare lo stesso

presupposto. Di contro, in base al medesimo criterio, nel giudizio di

rinvio si possono proporre quei mezzi di difesa che attengono allo ius

superveniens o alla legittimità costituzionale delle norme che il

giudice di rinvio è chiamato ad applicare e dalle quali la cassazione

ha tratto il principio di diritto cui egli deve uniformarsi (sentenze

n. 138 del 1977 e n. 11 del 1981).

La questione sollevata dal Tribunale di Firenze deve, quindi,

dichiararsi non fondata. Episodi come quello che vi ha dato origine (al

pari del precedente di cui alla già citata sentenza n. 136 del 1972) -

di un giudizio, cioè, senza contraddittorio - sono di indubbia

gravità, ma spetta soltanto al legislatore valutare se e con quali

rimedi straordinari, rispettando la coerenza e la funzionalità del

sistema processuale, sia possibile ovviare ad inconvenienti del genere,

connaturali peraltro, per quanto auspicabilmente assai rari, a

qualunque giudizio che si concluda con un provvedimento inoppugnabile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 544, comma terzo, del codice di procedura penale, nella parte

in cui impedisce al giudice di rinvio la declaratoria di nullità

assolute derivate da violazioni del diritto di difesa incorse nei

precedenti giudizi, sollevata, con riferimento all'art. 24, comma

secondo, Cost. dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari