Corte costituzionale

Sentenza n. 364/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1993 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60 (Interpretazione autentica degli articoli

297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema

di durata della custodia cautelare), convertito nella legge 22 aprile

1991, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli

articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di

norme in tema di durata della custodia cautelare), che ha modificato

l'art. 544, secondo comma, del codice di procedura penale, in

rapporto al disposto dell'art. 585, secondo comma, lett. c), dello

stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1992 dalla

Corte di appello di Firenze nel procedimento penale a carico di Anna

Maria Damigella, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento d'appello contro la sentenza del Tribunale

di Prato di condanna di Anna Maria Damigella per il delitto di cui

all'art. 315 del codice penale, la Corte d'appello di Firenze, con

ordinanza del 7 dicembre 1992 (R.O. n. 83 del 1993), ha dichiarato

rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt.

3, 24, 72 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60,

convertito nella legge 22 aprile 1991, n. 133 - che ha modificato

l'art. 544, secondo comma, del codice di procedura penale, riducendo

da trenta a quindici giorni il termine per la redazione della

sentenza non contestualmente motivata - in rapporto all'art. 585,

secondo comma, lett. c), dello stesso codice - che fa decorrere il

termine per proporre l'impugnazione "dalla data di scadenza del

termine stabilito dalla legge .... per il deposito della sentenza".

Il giudice remittente premette che la sentenza di condanna è

stata pronunciata il 19 settembre 1991 e depositata il 3 ottobre

dello stesso anno mentre l'atto di appello è stato depositato il 14

novembre del 1991 e quindi oltre il termine di trenta giorni per

proporre l'impugnazione fissato dall'art. 585 del codice di procedura

penale. Nell'ordinanza si espone inoltre che il difensore

dell'imputata ha sostenuto la tempestività dell'appello ed ha, in

subordine, eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del

decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, convertito con modificazioni

nella legge 22 aprile 1991, n. 133, mettendo in rilievo come sia

stata la riduzione a quindici giorni del termine per il deposito

della sentenza non contestualmente motivata a determinare

l'intempestività del suo atto di appello.

2. - Ad avviso del giudice a quo la questione di costituzionalità

prospettata è rilevante poiché è per effetto della norma

impugnata, modificativa del secondo comma dell'art. 544 del codice di

procedura penale, che l'impugnazione proposta dalla difesa della

Damigella risulta inammissibile.

Nel merito poi la questione è ritenuta non manifestamente

infondata.

Il punto di partenza dell'argomentazione svolta dal giudice a quo

è che lo stretto collegamento istituito dall'art. 585, secondo

comma, lett. c), del codice di procedura penale con il disposto

dell'art. 544, secondo comma, dello stesso codice "determina la

decorrenza del termine per l'impugnazione di sentenza dibattimentale

non contumaciale e non contestualmente motivata dallo spirare del

termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza

medesima, ove osservato, e dunque oggi, per effetto dell'art 6 del

decreto-legge n. 60 del 1991, dal sedicesimo giorno successivo alla

pronuncia della sentenza".

Aggiunge il giudice remittente che - in base al disposto dell'art.

548, secondo comma, del codice di procedura penale - solo

l'inosservanza, da parte del giudice, del più ampio termine di

trenta giorni dalla pronuncia impone la notifica dell'avviso di

deposito della sentenza all'imputato presente ed al suo difensore;

con la conseguenza che il termine per l'impugnazione inizierà a

decorrere dalla scadenza del quindicesimo giorno anche in tutti i

casi di sentenza depositata oltre il quindicesimo ma entro il

trentesimo giorno dalla pronuncia.

Per effetto di tali norme il contumace si troverebbe in una

situazione più vantaggiosa dell'imputato presente e diligente

poiché, "oltre a fruire dei giorni in più per la notifica

dell'estratto, si gioverà del disposto dell'art. 548, commi secondo

e terzo, del codice di procedura penale, la cui lettura coordinata -

in mancanza di qualsivoglia modificazione seguita a quella dell'art.

544, secondo comma, del codice - determina nel trentesimo giorno

dalla pronuncia il momento della notifica dell'estratto (anche quando

il deposito della motivazione avvenga entro il termine di quindici

giorni oggi prescritto)".

Di qui - secondo il giudice remittente - la violazione dell'art. 3

della Costituzione che vuole siano informate a ragionevolezza le

differenziazioni di trattamento soprattutto quando esse attengano

all'esplicazione di un diritto fondamentale come il diritto di

difesa.

Inoltre la norma denunciata sarebbe in contrasto anche con l'art.

24 della Costituzione. E ciò sia perché la normativa impugnata

determinerebbe una consistente contrazione "del termine complessivo

per impugnare" sia perché essa costituirebbe "momento di

disorientamento per l'interprete e per il fruitore (qui imputato e

suo difensore) del sistema processuale delle impugnazioni".

Dopo aver ricordato che la riduzione da trenta a quindici giorni

del termine di cui all'art. 548, secondo comma, del codice di

procedura penale è stata prima introdotta dall'art. 5, quinto comma,

del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, e successivamente soppressa

nella legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203, il giudice a quo

sostiene che la mancata approvazione della modifica in sede di

conversione del decreto-legge n. 152 del 1991 ha testimoniato della

volontà del legislatore di tener fermo l'originario termine di

trenta giorni.

Da questa vicenda legislativa scaturirebbe perciò, sempre secondo

la Corte remittente, la conferma del sospetto che la norma impugnata

abbia prodotto una ingiustificata compressione del diritto di difesa,

violando l'art. 24 della Costituzione.

3. - L'ultimo profilo di illegittimità costituzionale della norma

impugnata evidenziato dal giudice remittente riguarda il "processo

formativo" e le "modalità di emanazione" del decreto-legge n. 60 del

1991 che sarebbero in contrasto con gli artt. 72 e 77 della

Costituzione in relazione agli artt. 7 della legge delega 16 febbraio

1987, n. 81, e 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Ad avviso della Corte d'appello di Firenze, infatti, non sarebbe

consentita l'emanazione di un decreto-legge contenente modifiche del

codice di procedura penale in presenza della delega al Governo ad

emanare, entro un triennio dall'entrata in vigore del codice di

procedura penale, disposizioni integrative e correttive su conforme

parere di una Commissione bicamerale (art. 7 e 8 della legge n. 81

del 1987).

4. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Firenze solleva questione di

legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, convertito nella legge 22 aprile 1991, n.

133, che ha modificato l'art. 544, secondo comma, del codice di

procedura penale, riducendo da trenta a quindici giorni il termine

per la redazione dei motivi della sentenza non motivata

contestualmente alla redazione del dispositivo.

Secondo il giudice remittente la riduzione del termine per la

redazione dei motivi della sentenza - considerata nel suo

collegamento con le disposizioni dettate dall'art. 548 e dall'art.

585, secondo comma, lett. c), del codice di procedura penale -

darebbe vita ad una disciplina del termine per impugnare contrastante

con l'art. 3 della Costituzione perché irrazionalmente più

vantaggiosa per l'imputato contumace rispetto all'imputato "presente

e diligente". E ciò perché - sulla base dell'attuale formulazione

dell'art. 548 del codice - l'avviso di deposito con l'estratto della

sentenza dovrebbe essere notificato al contumace dopo trenta giorni

dalla pronuncia anche in caso di deposito della motivazione entro il

termine di quindici giorni oggi prescritto dalla norma impugnata.

Inoltre, la norma denunciata determinerebbe, sempre per l'imputato

presente, una notevole contrazione del termine complessivo per

impugnare in violazione del diritto di difesa sanzionato nell'art. 24

della Costituzione e si porrebbe altresì in contrasto con gli artt.

72 e 77 della stessa Costituzione, non essendo consentito, nel primo

triennio di vigenza del codice di procedura penale, modificare tale

codice senza osservare la speciale procedura per l'emanazione di

disposizioni integrative e correttive regolata dagli artt. 7 e 8

della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81.

2. - La questione non è fondata.

Nella sua originaria formulazione l'art. 544, secondo comma, del

codice di procedura penale stabiliva che - in caso di impossibilità

di provvedere alla redazione immediata in camera di consiglio dei

motivi della sentenza - il giudice dovesse provvedervi "non oltre il

trentesimo giorno da quello della pronuncia".

In coerenza con tale statuizione, l'art. 548, secondo comma, dello

stesso codice prevedeva poi la comunicazione dell'avviso di deposito

della sentenza al pubblico ministero e la notificazione dell'avviso

stesso alle parti private nell'ipotesi di mancato deposito della

sentenza "entro il trentesimo giorno" dalla data della pronuncia.

Infine, l'art. 585, secondo comma, lett. c), del codice di

procedura fa decorrere il termine per proporre impugnazione "dalla

scadenza del termine stabilito dalla legge ... per il deposito della

sentenza ovvero, nel caso previsto dall'art. 548, secondo comma, dal

giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione

dell'avviso di deposito".

In questa ordinata sequenza di norme (dirette a disciplinare i

tempi di redazione e di deposito della sentenza non contestualmente

motivata, le modalità di informazione alle parti del deposito

avvenuto oltre il termine di legge e la decorrenza dei termini per

l'impugnazione) si è inserita la norma denunciata che ha ridotto da

trenta a quindici giorni il termine per la redazione della sentenza,

senza darsi carico del coordinamento formale di tale innovazione con

la disciplina dettata dall'art. 548, secondo comma, del codice in

ordine alla comunicazione e notificazione dell'avviso di deposito

delle decisioni depositate oltre il termine ordinario.

La conseguenza del mancato coordinamento è stata che, mentre il

nuovo testo dell'art. 544 del codice di rito prescrive al giudice di

redigere i motivi della sentenza non contestualmente motivata entro

il quindicesimo giorno dalla data della pronuncia, nell'art. 548,

secondo comma, è sopravvissuta l'originaria dizione secondo cui

l'avviso di deposito è comunicato e notificato alle parti "quando la

sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno".

Nel diritto vivente, peraltro, questa incongruenza formale e le

incertezze che potevano derivarne (soprattutto in ordine alla

necessità dell'avviso di deposito alle parti per le sentenze

depositate oltre il quindicesimo, ma non oltre il trentesimo giorno

dalla pronuncia) sono state superate dall'univoco indirizzo

interpretativo adottato in merito dalla Corte di cassazione.

Analizzando la vicenda legislativa da cui sono derivati la nuova

formulazione dell'art. 544, secondo comma, del codice di procedura ed

il mancato coordinamento di tale disposizione con l'art. 548, ed

operando una ricostruzione sistematica della normativa in questione,

la Corte di Cassazione è giunta, infatti, alla conclusione che "per

effetto dell'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60,

convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1991, n. 133,

anche l'art. 548, secondo comma, deve ritenersi modificato in

conformità, nel senso che l'avviso di deposito deve essere

effettuato quando la sentenza non è depositata entro il

'quindicesimo giorno', invece dell'originario 'trentesimo giorno'".

(Cass., Sez. V, 8 febbraio 1993; nello stesso senso, Cass., Sez. I, 4

dicembre 1992, nella quale si afferma che l'obbligo posto dall'art.

548, secondo comma, del codice di procedura penale di provvedere alla

comunicazione ed alla notificazione dell'avviso di deposito della

sentenza non depositata nel termine previsto dalla legge non è

escluso se la sentenza sia stata depositata prima della scadenza del

termine del trentesimo giorno ma dopo i quindici giorni fissati per

il deposito dall'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60).

3. - Sulla base di questa interpretazione la normativa denunciata

non ha l'effetto di ridurre il termine di trenta giorni per impugnare

assegnato alle parti dall'art. 585, primo comma, lett. b), del codice

di procedura poiché - nel caso di sentenza non contestualmente

motivata e depositata oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia -

va comunque notificato alle parti stesse (e comunicato al pubblico

ministero) l'avviso di deposito, mentre il termine per l'impugnazione

decorre dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione (o la

comunicazione) dell'avviso stesso.

Non si verifica, pertanto, la contrazione del termine per

impugnare ipotizzata dal giudice a quo e, conseguentemente, non

risulta leso il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della

Costituzione.

Non vi è poi arbitraria disparità di trattamento, sotto il

profilo dei termini per impugnare, tra il contumace e l'imputato

presente, ma solo una disciplina differenziata di situazioni

obiettivamente diverse. Infatti, mentre per il contumace - che di

regola non è informato dello svolgimento del processo - è prevista

"in ogni caso" la notificazione dell'avviso di deposito della

sentenza (art. 548, terzo comma, del codice di procedura penale), per

l'imputato presente la notificazione dell'avviso di deposito della

sentenza è prevista limitatamente alle ipotesi di redazione della

motivazione oltre la scadenza del termine di legge di quindici giorni

e cioè solo quando egli non è più concretamente in condizione di

conoscere e di prevedere i tempi del deposito. Ma, tanto per il

contumace quanto per l'imputato ignaro della data del deposito il

termine per impugnare comincia a decorrere dallo stesso momento ossia

dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione dell'avviso di

deposito.

Infondata si presenta, infine, anche l'ultima censura prospettata

dal giudice a quo con riferimento agli artt. 72 e 77 della

Costituzione.

Questa Corte ha già affermato che "la legge delega per

l'emanazione del codice di procedura penale non occupa, nella

gerarchia delle fonti, una posizione diversa da quella di ogni altra

legge" con la conseguenza che essa, ricorrendo i presupposti di cui

all'art. 77 della Costituzione, "può essere modificata anche con

decreto-legge, salva, ovviamente, la successiva conversione" (ord. n.

225 del 1992). La speciale procedura prevista dagli artt. 7 e 8 della

legge delega n. 81 del 1987 per l'emanazione di disposizioni

integrative e correttive del codice di procedura penale nel primo

triennio di vigenza dello stesso codice non esclude, pertanto, la

possibilità che innovazioni o modificazioni alla disciplina espressa

in detto codice possano essere introdotte anche attraverso i diversi

canali di produzione normativa primaria previsti in Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 544, secondo comma, del codice di procedura penale (come

modificato dall'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60,

convertito nella legge 22 aprile 1991, n. 133), in riferimento agli

artt. 3, 24, 72 e 77 della Costituzione, sollevata dalla Corte

d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:364 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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