Nel caso in cui i prossimi congiunti dell'imputato, citati come testi, si siano avvalsi al dibattimento della facoltà di non rispondere, anche se va escluso che si possano contestare ad essi - in applicazione dell'art. 500, comma 2 bis, cod. proc. pen. - le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, non può invece ritenersi aderente al dettato costituzionale l'interpretazione degli artt. 199 e 512 cod. proc. pen., secondo la quale sarebbe vietato dare di tali dichiarazioni lettura. Viene quindi meno la questione di costituizonalità sollevata, nei confronti dei citati artt. 500 e 512, sull'insussistente presupposto che in nessun modo, nell'ipotesi suddetta, le dichiarazioni rese dai prossimi congiunti potrebbero trovare ingresso nel materiale probatorio dibattimentale. Una volta che, nella fase delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, il prossimo congiunto dell'imputato, avvertito - com'è d'obbligo - della facoltà di tacere, non se ne sia avvalso, la dichiarazione è legittimamente assunta e pertanto, se il dichiarante decida successivamente di astenersi dalla testimonianza dibattimentale, si determina - pur se in seguito all'esercizio di un diritto - quella oggettiva e non prevedibile impossibilità di ripetizione dell'atto dichiarativo che ai sensi dell'art. 512 consente di darne lettura al dibattimento. E ciò in linea con il criterio - dalla Corte già chiaramente enunciato - per cui il rispetto del principio di oralità deve contemperarsi con l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento. D'altronde, se l'esercizio del diritto di non sottoporsi all'esame, da parte dello stesso imputato (che non solo gode della facoltà di non rispondere ma non ha nemmeno l'obbligo di dire la verità) non impedisce (cfr. art. 513 cod. proc. pen.) la lettura in dibattimento delle dichiarazioni da lui precedentemente rese, risulterebbe del tutto irragionevole precludere, nella stessa situazione, nel caso del prossimo congiunto dell'imputato, tale possibilità. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 76 - in relazione all'art. 2, n. 76, ultima parte, legge 16 febbraio 1987, n. 81 - 101, 111 e 112 Cost., degli artt. 500, comma 2 bis, e 512, cod. proc. pen.). - Sul contemperamento del principio di oralità con l'esigenza di evitare la perdita delle prove non ripetibili acquisite prima del dibattimento, v. S. n. 254/1992. Sulle ragioni e i limiti della facoltà di non deporre riconosciuta ai prossimi congiunti dell'imputato, v. S. n. 6/1977. red.: E.M. rev.: S.P.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.