Art. 512 c.p.p. — Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione

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Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dal pubblico ministero e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne e' divenuta impossibile la ripetizione.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 8 agosto 1992

Corte costituzionale

13 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 218/2020

    Illegittimità dichiarata
    20 ottobre 2020

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 512 cod. proc. pen. Il rimettente ha adeguatamente descritto la fattispecie oggetto del procedimento a quo e ha adeguatamente, e comunque in modo non implausibile, motivato la rilevanza della questione. Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio di rilevanza è riservato al rimettente, sì che l'intervento della Corte costituzionale deve limitarsi ad accertare l'esistenza di una motivazione sufficiente, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni potendo interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. Ciò che conta è, pertanto, la valutazione che il rimettente deve effettuare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata. ( Precedenti citati: sentenze n. 122 del 2019 e n. 71 del 2015 ).

    Art. 512 c.p.p.

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  • Ordinanza n. 112/2006

    Questione infondata
    17 marzo 2006

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2006. F.to: Franco BILE, Presidente Giovanni Maria F…

    Art. 512 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 197-bis c.p.p.

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  • Ordinanza n. 164/2003

    Questione inammissibile
    9 maggio 2003

    Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente di dare lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari da persona che nel corso del dibattimento ha assunto la veste di testimone "assistito", nel caso in cui ne sia divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili. Infatti la carente descrizione della fattispecie 'a quò non consente di valutare se nel caso in esame avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 238, comma 3, cod. proc. pen., che prevede l'acquisizione della documentazione di atti di altri procedimenti di cui è divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili.

    Art. 512 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 197-bis c.p.p.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (19)

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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