Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/02/1994 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 238 e 512 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16

novembre 1992 dal Pretore di Trani, sezione distaccata di Corato, nel

procedimento penale a carico di Colabella Giovanni ed altro, iscritta

al n. 122 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 16 novembre 1992, il Pretore di Trani -

sezione distaccata di Corato - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 238 e 512 del codice di procedura penale

"nella parte in cui non prevedono la possibilità di acquisire la

documentazione di atti, ed in particolare i verbali dell'attività

probatoria, realizzata nell'ambito dello stesso procedimento ma

dinanzi a giudice-persona fisica differente, nel caso di sopravvenuta

impossibilità di ripetizione".

Il giudice remittente premette che all'udienza dibattimentale del

4 maggio 1992 fu eseguito l'esame di uno dei due imputati e la causa

venne rinviata all'udienza del 16 novembre 1992. Nelle more è mutato

il giudice-persona fisica, a causa di normali avvicendamenti nella

gestione degli uffici giudiziari; ne è conseguita la necessità

della rinnovazione dell'attività probatoria in conformità al

principio di oralità e formazione dibattimentale della prova. Ma

tale ripetizione è risultata impossibile per l'intervenuta morte del

detto imputato, con conseguente perdita irreversibile del materiale

probatorio utilizzabile per la decisione.

Ciò posto, il remittente osserva che nella fattispecie in esame

non possono trovare applicazione gli artt. 512 e 238, terzo comma,

del codice di procedura penale.

Mentre, infatti, la prima norma fa espressamente riferimento agli

atti assunti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero o,

ancora, dal giudice nel corso dell'udienza preliminare "quando per

fatti o circostanze imprevedibili ne è divenuta impossibile la

ripetizione", la seconda fa invece riferimento alla possibilità di

acquisire la documentazione di atti di altri procedimenti, "che anche

per cause sopravvenute non sono ripetibili".

Ne consegue pertanto l'impossibilità della acquisizione di prove

assunte nell'ambito dello stesso procedimento ma da giudice

differente, mutato nella sua fisicità, ma identico nella

rappresentanza dello stesso ufficio giurisdizionale.

Non è d'altra parte possibile, prosegue il remittente,

un'interpretazione estensiva o peggio ancora una applicazione

analogica delle norme in questione anche al caso di specie, dato che

la normativa suindicata, riguardando la formazione della prova e

dunque lo status libertatis, va interpretata in modo rigorosamente

attinente al tenore letterale.

Pertanto, ad avviso del giudice a quo, esiste innanzitutto una

disparità di trattamento processuale fra situazioni simili, in

quanto nel caso di specie non può utilizzarsi il materiale

probatorio già acquisito, a differenza di quanto può invece

accadere nell'ipotesi di attività probatoria irripetibile per cause

sopravvenute, posta in essere nel corso dell'indagini o dell'udienza

preliminare o ancora di altro procedimento. Tale disparità di

trattamento fra situazioni simili configura una evidente violazione

dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell'eccesso di

potere legislativo per manifesta illogicità, irragionevolezza ed

arbitrarietà degli artt. 238 e 512 del codice di procedura penale.

Non va poi trascurato l'aspetto della impossibilità di

accertamento della verità storica, unico vero obiettivo del processo

penale, anche di quello di rito accusatorio, conformemente allo

spirito stesso della Costituzione e al principio di colpevolezza di

cui all'art. 27 della Carta fondamentale.

Un processo che non mirasse a tale accertamento, potendosi

tradurre anche in una sentenza di condanna ingiusta, finirebbe per

irrogare pene contrarie al senso di umanità e non mirate alla

rieducazione del condannato.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, il quale osserva in primo luogo che la questione si

appalesa inammissibile, in quanto l'inconveniente lamentato dal

giudice remittente non deriva direttamente dalla disciplina

impugnata.

Infatti, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, il giudice, nei

casi come quello in esame, non deve fare applicazione di singole

norme che riguardano il regime di determinate prove assunte nel corso

dell'istruttoria dibattimentale, ma è tenuto a rispettare il

disposto dell'art. 525, che in misura più ampia impone per implicito

la rinnovazione dell'intera serie degli atti del dibattimento. È

quindi a questa disposizione che, in ipotesi, può essere mossa la

censura avanzata. In tal caso, i parametri invocati (art. 3 e 27

della Costituzione) non potrebbero tuttavia svolgere alcun ruolo, non

ravvisandosi né una situazione cui rapportare l'asserita disparità

di trattamento né una lesione al principio della responsabilità

personale.

Le considerazioni suesposte non portano tuttavia ad escludere,

prosegue l'Avvocatura, che la Corte, in luogo di una declaratoria di

inammissibilità, ravvisi una lacuna nell'ambito della disciplina

della rinnovazione del dibattimento, che in effetti non trova nel

nuovo codice una compiuta regolamentazione. Questa lacuna si registra

ed emerge con evidenza proprio nei casi in cui la prova da

"rinnovare" insieme alle altre non sia ripetibile per impossibilità.

Vi sarebbe quindi la possibilità che la Corte entri nel merito

della questione "salvando" la disciplina vigente con una sentenza

interpretativa di rigetto, la quale potrebbe portare ad estendere il

disposto degli artt. 512 e 513 del codice di procedura penale anche

all'ipotesi prospettata dal giudice a quo. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Trani, sezione distaccata di Corato, dubita

della legittimità costituzionale degli artt. 238 e 512 del codice di

procedura penale "nella parte in cui non prevedono la possibilità di

acquisire la documentazione di atti, ed in particolare i verbali

dell'attività probatoria, realizzata nell'ambito dello stesso

procedimento ma dinanzi a giudice-persona fisica differente, nel caso

di sopravvenuta impossibilità di ripetizione".

Ad avviso del remittente le norme censurate violano innanzitutto

l'art. 3 della Costituzione, per illogica disparità di disciplina di

situazioni simili, in quanto, mentre consentono di acquisire al

fascicolo per il dibattimento - e quindi di utilizzare ai fini della

decisione - i verbali di atti, divenuti irripetibili, di altri

procedimenti (art. 238), ovvero assunti nelle fasi predibattimentali

dello stesso procedimento (art. 512), non prevedono tale possibilità

di acquisizione in ordine ai verbali di prove, divenute irripetibili,

assunte nell'ambito del medesimo procedimento da giudice diverso

nella sua identità fisica.

Risulterebbe violato anche l'art. 27 della Costituzione, per

l'impossibilità di accertamento della verità storica, con

conseguente lesione dei principi di personalità della

responsabilità penale e del fine rieducativo della pena.

2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della

questione, sostenendo che l'inconveniente lamentato dal giudice a quo

non deriva direttamente dalle norme impugnate, bensì dall'art. 525

del codice di procedura penale, che impone implicitamente la

rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento del giudice.

L'eccezione deve essere respinta. Il remittente ha sollevato la

questione nel corso della rinnovazione del dibattimento disposta in

ossequio al principio di immutabilità del giudice di cui all'art.

525 del codice, ravvisando, in ordine a tale evenienza, una lacuna

nella disciplina relativa alla acquisizione dei verbali di atti non

ripetibili dettata dalle norme censurate: tanto basta a far ritenere

ammissibile la questione medesima.

3. - Nel merito la questione non è fondata poiché si basa su un

erroneo presupposto.

Non vi è dubbio che il rispetto del principio sancito nel

richiamato art. 525, secondo comma, del codice di procedura penale

(secondo cui "alla deliberazione concorrono, a pena di nullità

assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento"),

imponga che, in caso di mutamento del giudice, si proceda alla

integrale rinnovazione del dibattimento.

Ciò premesso, la disciplina relativa alla utilizzabilità dei

verbali dei mezzi di prova assunti nella precedente fase

dibattimentale dal diverso giudice non può che essere rinvenuta

nell'art. 511 del codice di procedura penale.

Detti verbali, invero, fanno già parte del contenuto del

fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice; tale

contenuto, infatti, non è cristallizzato in quello indicato

nell'art. 431 del codice, ma è soggetto a notevoli variazioni, sia

nella fase degli atti preliminari al dibattimento, sia, soprattutto,

nel corso del dibattimento medesimo, e certamente si arricchisce del

verbale delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale, la

quale, pur soggetta a rinnovazione per i motivi anzidetti, conserva

comunque il carattere di attività legittimamente compiuta (cfr.

sent. n. 101 del 1993).

Ne deriva, pertanto, la integrale applicabilità della disciplina

dettata dall'art. 511 del codice in tema di lettura degli atti

contenuti nel fascicolo per il dibattimento: in particolare, quando

trattisi di verbali di dichiarazioni, è previsto che la lettura

debba seguire l'esame della persona che le ha rese, a meno che

l'esame non abbia luogo (perché, ad esempio, come avviene nel

giudizio a quo, tale mezzo di prova è irripetibile); ed inoltre che

la richiesta di una parte esclude la facoltà del giudice di

ricorrere alla indicazione degli atti in luogo della lettura (commi

secondo e quinto del menzionato art. 511).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 238 e 512 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Pretore di

Trani, sezione distaccata di Corato, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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