Corte costituzionale

Sentenza n. 440/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/10/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 500, secondo

comma-bis e quarto, e 512 del codice di procedura penale, promosso,

in un procedimento penale, con ordinanza emessa il 22 marzo 2000

dalla Corte di assise di Nuoro, iscritta al n. 286 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2000 il

giudice relatore Guido Neppi Modona.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di assise di Nuoro ha sollevato, in riferimento

all'art. 111 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale, nella

parte in cui consente che sia data lettura, nel corso del

dibattimento, dei verbali relativi alle dichiarazioni rese alla

polizia giudiziaria o al pubblico ministero da persone informate sui

fatti che non abbiano inteso avvalersi della facoltà di non deporre

ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen., esercitando invece tale loro

diritto nel dibattimento, nonché dell'art. 500, secondo comma-bis e

quarto, dello stesso codice, nella parte in cui, "ove si ritenesse

applicabile al caso in esame l'ingresso delle dichiarazioni

attraverso il meccanismo della contestazione", consente al giudice

del dibattimento di procedere all'acquisizione, a seguito di

contestazione, dei verbali di informazioni rese dalle persone che

versano nelle condizioni prima indicate.

Osserva in fatto la Corte rimettente che nel corso del

dibattimento la madre ed il fratello di due imputati, di cui era

stata disposta l'assunzione come testimoni ai sensi dell'art. 507

cod. proc. pen., avevano dichiarato di avvalersi della facoltà di

astenersi dal deporre prevista dall'art. 199 cod. proc. pen. Il

pubblico ministero aveva quindi chiesto l'acquisizione e la lettura

dei verbali delle informazioni rese dai medesimi nel corso delle

indagini preliminari, facendo rilevare che prima dell'assunzione di

dette informazioni i predetti soggetti, avvisati della facoltà di

astenersi, avevano dichiarato che non intendevano avvalersene.

Al riguardo, il giudice a quo rileva che con sentenza n. 179 del

1994 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di

cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 512 cod. proc. pen., ritenendo che tale norma consentisse

la lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al

pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari dai prossimi

congiunti dell'imputato che si avvalgono in dibattimento della

facoltà di non deporre.

Peraltro - prosegue il rimettente - successivamente a tale

decisione la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ha

modificato l'art. 111 della Costituzione, introducendo

nell'ordinamento il principio del contraddittorio nella formazione

della prova, "con la ulteriore specificazione che "la colpevolezza

dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni

rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente

sottratto all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore ".

Il rimettente ritiene pertanto che l'art. 512 cod. proc. pen.,

nella parte in cui consente - secondo l'interpretazione datane dalla

Corte costituzionale - la lettura delle dichiarazioni rese nel corso

delle indagini preliminari da persone che, in dibattimento, si

avvalgono della facoltà di non testimoniare, benché in precedenza

avessero rinunciato a tale facoltà, sia in contrasto con il

principio del contraddittorio nella formazione della prova, perché

"non consentirebbe alle parti diverse dal p.m. di procedere al

controesame dei testi".

D'altro canto, "ove si ritenesse applicabile nel caso in esame

l'ingresso delle dichiarazioni attraverso il meccanismo della

contestazione", ad avviso del giudice rimettente la disposizione

dell'art. 500, secondo comma-bis e quarto, cod. proc. pen. sarebbe in

contrasto con il principio costituzionale del contraddittorio, in

quanto tale disciplina verrebbe applicata a soggetti "che,

nell'esercizio di una loro legittima facoltà, rifiutano di rendere

testimonianza" e non già a "testi che nel corso dell'esame

dibattimentale rendano dichiarazioni difformi da quelle in precedenza

rese nel corso delle indagini preliminari".

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato. A parere dell'Avvocatura la giurisprudenza di legittimità non

ha accolto l'interpretazione dell'art. 512 cod. proc. pen. data dalla

Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 1994, ma ha ribadito

anche di recente che l'esercizio della facoltà di astenersi dal

deporre da parte del prossimo congiunto impedisce la lettura delle

dichiarazioni dallo stesso rese nel corso delle indagini preliminari:

da un lato, infatti, ai sensi dell'art. 500, secondo comma, cod.

proc. pen., le dichiarazioni rese nel corso delle indagini possono

essere inserite nel fascicolo del dibattimento mediante contestazione

solo se il soggetto deponga come teste sui fatti e sulle circostanze

oggetto di contestazione; dall'altro, ai sensi dell'art. 512 cod.

proc. pen., la lettura degli atti assunti nel corso delle indagini

preliminari è consentita solo nel caso che ne sia divenuta

impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili.

L'Avvocatura ritiene quindi che le censure di costituzionalità

prospettate dal rimettente si fondano su un erroneo presupposto

interpretativo e conclude chiedendo che la questione sia dichiarata

non fondata. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta al

giudizio di questa Corte ha per oggetto l'art. 512 del codice di

procedura penale, nella parte in cui, alla stregua della

interpretazione indicata dalla sentenza n. 179 del 1994, consente di

dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese alla polizia

giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini

preliminari da prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento

si avvalgano della facoltà di non deporre ai sensi dell'art. 199

cod. proc. pen.; nonché, "ove si ritenesse applicabile al caso in

esame l'ingresso delle dichiarazioni attraverso il meccanismo della

contestazione", l'art. 500, secondo comma-bis e quarto, dello stesso

codice, nella parte in cui consente al giudice del dibattimento di

procedere all'acquisizione, a seguito di contestazione, delle

dichiarazioni rese dalle persone che versano nelle condizioni prima

indicate.

Ad avviso del rimettente, da un lato la lettura dei verbali di

tali dichiarazioni in forza dell'art. 512 cod. proc.

pen. contrasterebbe con il quarto comma dell'art. 111 Cost., inserito

dall'art. 1 della legge costituzionale n. 2 del 1999, ove è

stabilito che il "processo penale è regolato dal principio del

contraddittorio nella formazione della prova" e che "la colpevolezza

dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni

rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente

sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo

difensore", in quanto la lettura impedisce alle parti di procedere

all'esame e al controesame del testimone; dall'altro, ove si

ritenesse che le dichiarazioni rese in precedenza possano essere

acquisite mediante il meccanismo delle contestazioni di cui

all'art. 500, secondo comma-bis e quarto, cod. proc. pen.,

risulterebbe parimenti violato il principio costituzionale del

contraddittorio, in quanto la disciplina censurata verrebbe applicata

a soggetti che rifiutano di rendere testimonianza esercitando una

loro legittima facoltà, e non a testimoni che abbiano reso in

dibattimento dichiarazioni difformi rispetto a quelle rese in

precedenza.

2. - I rilievi di illegittimità costituzionale sono prospettati

dal rimettente con riferimento all'interpretazione che questa Corte

ha dato all'art. 512 cod. proc. pen. con la sentenza n. 179 del 1994.

La questione era stata allora sollevata in base al presupposto

che gli artt. 500, secondo comma-bis e 512 cod. proc. pen. non

consentissero, rispettivamente, di contestare e di leggere le

dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero

nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti

dell'imputato che al dibattimento si fossero avvalsi della facoltà

di non deporre, e che pertanto non potesse essere evitata la perdita

di tali dichiarazioni ai fini della decisione.

Con la menzionata sentenza la Corte ha ritenuto, da un lato, che

al caso in esame non è applicabile l'art. 500, secondo comma-bis

cod. proc. pen., in quanto norma "che è chiaramente rivolta verso

coloro i quali, in ragione dell'obbligo di rendere testimonianza,

assumono nel giudizio la qualità formale di testi, ma non può certo

essere estesa a chi tale qualità non assume nemmeno ove eserciti il

proprio diritto di astensione"; dall'altro ha dichiarato non fondata

la questione relativa all'art. 512 cod. proc. pen., affermando in via

interpretativa che, una volta che il prossimo congiunto, ritualmente

avvisato della facoltà di astenersi dal deporre, abbia rinunciato a

tale facoltà e reso dichiarazioni alla polizia giudiziaria o al

pubblico ministero, le dichiarazioni stesse risultano legittimamente

assunte e, ove il dichiarante decida di astenersi dalla testimonianza

dibattimentale, "pur se in seguito all'esercizio di un diritto, si

determina comunque quella oggettiva e non prevedibile impossibilità

di ripetizione dell'atto dichiarativo che, ai sensi dell'art. 512,

consente di dare lettura degli atti assunti anteriormente al

dibattimento". La soluzione - rileva la sentenza n. 179 del 1994 - si

pone "in linea con il criterio tendente a contemperare il rispetto

del principio dell'oralità con l'esigenza di evitare la perdita, ai

fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e

che sia irripetibile in tale sede".

Il giudice che ha sollevato la questione oggetto del presente

giudizio di costituzionalità richiama appunto tale interpretazione

per sostenere la sopravvenuta illegittimità costituzionale

dell'art. 512 cod. proc. pen. a seguito dell'introduzione nella

Costituzione del principio del contraddittorio nella formazione della

prova.

3. - La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.

4. - Il quadro normativo in base al quale questa Corte aveva

pronunciato la sentenza interpretativa n. 179 del 1994 è in effetti

radicalmente mutato a seguito delle modifiche introdotte

nell'art. 111 della Costituzione dalla legge costituzionale n. 2 del

1999.

Il principio del contraddittorio nella formazione della prova nel

processo penale è ora espressamente enunciato nella sua dimensione

oggettiva, cioè quale metodo di accertamento giudiziale dei fatti,

nella prima parte del quarto comma, mediante la formulazione "Il

processo penale è regolato dal principio del contraddittorio

nellaformazione della prova", ed è richiamato anche nella sua

dimensione soggettiva, cioè quale diritto dell'imputato di

confrontarsi con il suo accusatore, in particolare nel terzo comma

del medesimo art. 111 Cost., ove viene riconosciuta alla persona

accusata "la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far

interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico". Il

principio trova poi una specifica puntualizzazione nella regola,

dettata dalla seconda parte del quarto comma, secondo cui la

"colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di

dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre

volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o

del suo difensore". Contestualmente, l'art. 111 della Costituzione

prevede nel quinto comma che eccezionalmente, nei casi regolati dalla

legge, "la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per

consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura

oggettiva o per effetto di provata condotta illecita".

I contenuti della disciplina costituzionale del principio del

contraddittorio e delle relative deroghe sono sufficienti a

dimostrare che l'interpretazione riservata all'art. 512 cod. proc.

pen. dalla sentenza n. 179 del 1994 non è più compatibile con il

nuovo quadro normativo.

La Corte aveva allora ritenuto costituzionalmente imposta, anche

alla luce delle sentenze nn. 254 e 255 del 1992 e del principio di

non dispersione dei mezzi di prova in esse affermato, una

interpretazione estensiva dell'art. 512 cod. proc. pen., tale da

qualificare l'esercizio della facoltà del prossimo congiunto

dell'imputato di astenersi dal deporre come una causa di "oggettiva e

non prevedibile impossibilità di ripetizione dell'atto

dichiarativo", che consente di dare lettura degli atti assunti

anteriormente al dibattimento. Per la sua generica formulazione,

l'art. 512 cod. proc. pen. fu così ritenuto idoneo a comprendere tra

i fatti (o le circostanze) imprevedibili che rendono impossibile la

ripetizione dell'atto anche quelli che, pur se dipendenti dalla

volontà del dichiarante (come nel caso disciplinato dall'art. 199

cod. proc. pen.), di fatto determinano comunque l'impossibilità di

procedere all'esame dibattimentale.

Tale conclusione non è peraltro più consentita dal tenore del

quarto e del quinto comma dell'art. 111 Cost.: i precetti

costituzionali si pongono infatti rispetto alla legge ordinaria non

solo come parametri di legittimità, ma, prima ancora, come

essenziali punti di riferimento dell'interpretazione conforme a

Costituzione della disciplina sottoposta a scrutinio di

costituzionalità.

In particolare, l'interpretazione estensiva dell'art. 512 cod.

proc. pen. è chiaramente incompatibile con la sfera di applicazione

della specifica ipotesi di deroga al contraddittorio "per accertata

impossibilità di natura oggettiva" prevista dal quinto comma

dell'art. 111 della Costituzione. Ove si consideri anche il testuale

riferimento, contenuto nell'art. 111, quarto comma, Cost., alle

"dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre

volontariamente sottratto all'interrogatorio", il richiamo alla

"impossibilità di natura oggettiva" non può che riferirsi a fatti

indipendenti dalla volontà del dichiarante, che di per sé rendono

non ripetibili le dichiarazioni rese in precedenza, a prescindere

dall'atteggiamento soggettivo, così come d'altronde emerge dagli

stessi lavori parlamentari (vedi Senato, sedute del 18 febbraio 1999,

e Camera, Commissione Affari costituzionali, seduta del 28 aprile

1999 e Relazione presentata il 16 luglio 1999). Ne deriva che tra le

cause di impossibilità di "natura oggettiva" previste dall'art. 111,

quinto comma, della Costituzione non può essere compreso l'esercizio

della facoltà legittima di astenersi dal deporre, che è appunto

riconosciuta al prossimo congiunto dell'imputato, attribuendosi

rilievo ad una sua manifestazione di volontà.

5. - Alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost.,

l'art. 512 cod. proc. pen. va quindi interpretato nel senso che non

è consentito dare lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dai

prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgono

della facoltà di astenersi dal deporre a norma dell'art. 199 cod.

proc. pen., in quanto tale situazione non rientra tra le cause di

natura oggettiva di impossibilità di formazione della prova in

contraddittorio. La relativa questione di costituzionalità va

pertanto dichiarata non fondata, essendo basata su un presupposto

interpretativo superato dal mutato quadro normativo.

6. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con

riferimento all'art. 500, secondo comma-bis e quarto, cod. proc. pen.

è introdotta dall'inciso, ipotetico e dubitativo, "ove si ritenesse

applicabile nel caso in esame l'ingresso delle dichiarazioni

attraverso il meccanismo della contestazione". L'incertezza espressa

dallo stesso rimettente in ordine all'applicazione della norma

oggetto di scrutinio di costituzionalità rende la questione

manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla

rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111 della

Costituzione, dalla Corte di assise di Nuoro, con l'ordinanza in

epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 500, secondo comma-bis e

quarto, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento

all'art. 111 della Costituzione, dalla Corte di assise di Nuoro, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:440 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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