Corte costituzionale

Sentenza n. 179/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1994 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 500, comma

2-bis, e 512 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 4 dicembre 1992 dal Tribunale di Bologna nel procedimento

penale a carico di Marchesi Barbara ed altri, iscritta al n. 66 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 500,

comma 2- bis, e 512 del codice di procedura penale, nella parte in

cui non consentono di contestare, ovvero di dare lettura, delle

dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero

nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti

dell'imputato, citati come testi, che si siano avvalsi al

dibattimento della facoltà di non rispondere.

2. - Il Tribunale remittente interpreta la norma di cui all'art.

500, comma 2- bis, del codice di procedura penale nel senso che essa

è "applicabile unicamente ai testi che rifiutano od omettono di

rispondere pur in presenza di uno specifico obbligo di deporre, e non

al caso in cui il rifiuto di testimoniare costituisca esercizio di un

diritto"; e ritiene che l'art. 512 successivo "non sia applicabile al

caso di specie in quanto l'impossibilità sopravvenuta della

ripetizione dell'atto - impossibilità derivata dall'essersi i testi

avvalsi della facoltà loro concessa dall'ordinamento - non è

attribuibile a fatti o a circostanze imprevedibili".

3. - Ciò premesso, il Tribunale osserva, sotto un primo profilo,

che la normativa così interpretata si pone in contrasto con gli

artt. 2 (garanzia dei diritti fondamentali), 24, primo comma,

(diritti delle vittime del delitto), 101, secondo comma, in relazione

all'art. 25, secondo comma, (principio di legalità) della

Costituzione, perché impedirebbe al giudice la piena cognizione del

fatto-reato per la effettiva attuazione della legge; con ciò

violando anche l'art. 76 della Costituzione per contrasto con la

direttiva n. 76, ultima parte, della legge di delega n. 81 del 1987.

4. - Sotto altro profilo il Tribunale di Bologna lamenta una

disparità di trattamento della situazione del prossimo congiunto che

si avvale della facoltà di astensione solo nel dibattimento, e non

prima, rispetto a quella dell'imputato che solo in dibattimento

rifiuta di sottoporsi all'esame o che afferma cose diverse, o del

coimputato che si avvale della facoltà di non rispondere in

dibattimento, o a quella del teste irreperibile, o deceduto, o che

renda dichiarazioni difformi da quelle rese in precedenza; tutte

situazioni nelle quali è ammessa, contrariamente al caso in esame,

l'utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese.

5. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza,

della questione.

Rileva l'Avvocatura che le perplessità espresse dal giudice

remittente non riguardano direttamente le norme richiamate, ma semmai

la norma di cui all'art. 199 del codice di procedura penale, che, in

attuazione di un principio di civiltà giuridica universalmente

riconosciuto, concede ai prossimi congiunti dell'imputato la facoltà

di astenersi dal deporre. E tale norma non è stata denunciata.

6. - Nel merito, l'Avvocatura ritiene che le situazioni poste a

raffronto dal giudice remittente non siano affatto similari o,

comunque, che si tratti di ipotesi alquanto differenziate e tali da

legittimare una diversa disciplina, anche in relazione alle ampie

direttive della legge delega. Il prossimo congiunto che nel

dibattimento si avvale della facoltà di astenersi perde la qualità

di teste e sarebbe, a suo avviso, ben poco razionale ammettere il

richiamo delle dichiarazioni precedentemente, anche se liberamente,

rese, equivalendo ciò al dar rilevanza ad una testimonianza

parziale. Diversi sarebbero i casi richiamati in raffronto dal

giudice remittente, posto che per essi non viene meno alcuna qualità

del dichiarante, sia esso l'imputato, il coimputato o il teste. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Bologna dubita della legittimità

costituzionale degli artt. 500, comma 2- bis, e 512 del codice di

procedura penale "nella parte in cui non consentono di contestare,

ovvero di dare lettura, delle dichiarazioni rese alla polizia

giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini

preliminari da prossimi congiunti dell'imputato, citati come testi,

che si siano avvalsi al dibattimento della facoltà di non

rispondere".

2. - Nel giudizio a quo - premette il Tribunale remittente -

alcuni testi, prossimi congiunti dell'imputato, presentatisi al

dibattimento si sono avvalsi della facoltà di astensione prevista

dall'art. 199 del codice di procedura penale; per tal motivo il

pubblico ministero ha chiesto di poter contestare loro egualmente, ai

sensi dell'art. 500, comma 2- bis, le dichiarazioni rese nella fase

delle indagini preliminari dopo essere stati avvertiti della facoltà

di non deporre, o, in subordine, ha chiesto di dare lettura delle

predette dichiarazioni ai sensi dell'art. 512.

In ordine alle predette istanze il Tribunale ha ritenuto che

l'art. 500, comma 2- bis, sia applicabile unicamente ai testi che

rifiutino od omettano di rispondere pur in presenza di uno specifico

obbligo di deporre, ma non al caso in cui il rifiuto di testimoniare

costituisca esercizio di un diritto, e che del pari inapplicabile sia

l'art. 512, essendo la sopravvenuta impossibilità della ripetizione

dell'atto derivata non da fatti o circostanze imprevedibili ma

dall'essersi i prossimi congiunti dell'imputato avvalsi di una

facoltà loro concessa dall'ordinamento.

3. - Senonché, ad avviso del Tribunale di Bologna, le medesime

norme, così interpretate, si pongono in contrasto con i principi

espressi dagli artt. 2, 3, 24, 25, 76, 101, 111 e 112 della

Costituzione, in quanto, diversamente dalla disciplina relativa alla

utilizzazione nel dibattimento, mediante contestazione o lettura,

delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dagli

imputati o dai coimputati di reati connessi o collegati, soltanto le

dichiarazioni rese da prossimi congiunti non possono trovare ingresso

in alcun modo nel materiale probatorio dibattimentale, con

conseguente perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito

prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede.

4.1. - La questione non è fondata, nei sensi di seguito esposti.

Il dubbio di costituzionalità sollevato dal Tribunale remittente

muove dalla premessa interpretativa che né attraverso il meccanismo

delle contestazioni previsto dall'art. 500, né mediante la lettura

degli atti irripetibili consentita dall'art. 512, sia possibile

evitare il paventato effetto della "perdita", ai fini della

decisione, delle dichiarazioni rese dai prossimi congiunti

dell'imputato nella fase delle indagini preliminari, una volta che in

dibattimento abbiano deciso di astenersi dalla testimonianza.

4.2. - Detta conclusione può essere condivisa solo per quanto

riguarda l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 500, comma 2-bis, che è chiaramente rivolta verso coloro i quali, in ragione

dell'obbligo di rendere testimonianza, assumono nel giudizio la

qualità formale di testi, ma non può certo essere estesa a chi tale

qualità non assume nemmeno ove eserciti il proprio diritto di

astensione.

4.3. - Non può invece ritenersi aderente al dettato

costituzionale l'interpretazione sistematica degli artt. 199 e 512,

del codice di rito, che conduce il Tribunale di Bologna a ritenere

anche quest'ultima norma inapplicabile al caso sottoposto al suo

esame.

Giova rammentare brevemente (sulla scorta di quanto questa Corte

ha già avuto occasione di affermare sin dalla sentenza n. 6 del

1977) le ragioni e i limiti della facoltà di non deporre nel

processo penale riconosciuta dal legislatore ai prossimi congiunti

dell'imputato.

Si tratta, evidentemente, di ragioni consistenti nella tutela del

sentimento familiare (latamente inteso), e nel riconoscimento del

conflitto che può determinarsi, in colui che è chiamato a rendere

testimonianza, tra il dovere di deporre e dire la verità, e il

desiderio, o la volontà, di non danneggiare il prossimo congiunto.

Nondimeno, nel riconoscere prevalenti, e quindi nel tutelare, tali

motivi di ordine affettivo, il legislatore non ha stabilito un

criterio assoluto - quale sarebbe stato, ad esempio, il divieto di

testimoniare - ma ha accordato la facoltà di astenersi dal deporre

solo se, ed in quanto, l'interessato reputi di non dovere, o non

potere, superare quel conflitto.

4.4. - La soluzione legislativa adottata implica alcuni chiari

effetti: il primo è che ove il prossimo congiunto accetti di

deporre, egli assume la qualità di teste al pari di qualsiasi altro

soggetto, con tutti gli obblighi che a tale qualità l'art. 198 del

codice di procedura penale ricollega, essendo cessate, per scelta

dello stesso interessato, le ragioni che giustificavano la tutela

della sua particolare posizione.

Ulteriore corollario è che la testimonianza così acquisita è

legittimamente, e soprattutto, stabilmente, acquisita; la dottrina e

la giurisprudenza hanno ampiamente dibattuto se la rinuncia alla

facoltà di astensione precluda al prossimo congiunto l'esercizio

successivo del diritto in esame, ma è certamente fuor di dubbio che

l'acquisizione della prova testimoniale legittimamente assunta non

può essere condizionata dall'eventualità di una successiva

invalidazione da parte del teste, nel caso di un suo tardivo

esercizio della facoltà di astensione: non esiste nell'ordinamento

alcuna disposizione che autorizzi un'interpretazione del genere.

4.5. - Ma la tutela riconosciuta alla particolare posizione del

prossimo congiunto non si esaurisce nelle disposizioni dedicate alla

testimonianza in quanto esprime - come emerge dal combinato disposto

degli artt. 351 e 362 del codice di procedura penale - un principio

generale applicabile in tutti i casi in cui le dichiarazioni di tali

soggeti possono assumere rilevanza in sede processuale; e quindi

anche allorché si procede ad assumere sommarie informazioni ai sensi

del citato art. 351, o, in genere, nella fase delle indagini

preliminari e nell'udienza preliminare: anche in tali ipotesi è dato

obbligo alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero, e al

giudice, di avvertire il prossimo congiunto dell'imputato, o

dell'indagato, della facoltà di tacere.

Una volta assolto tale obbligo, ed una volta che l'interessato

abbia rinunciato alla facoltà di astenersi, la dichiarazione è

legittimamente assunta e, alla stregua delle ragioni prima indicate,

seguirà il regime proprio di questi atti anche ove il dichiarante

decida successivamente di astenersi dalla testimonianza

dibattimentale.

5.1. - Verificandosi quest'ultima ipotesi, pur se in seguito

all'esercizio di un diritto, si determina comunque quella oggettiva e

non prevedibile impossibilità di ripetizione dell'atto dichiarativo

che, ai sensi dell'art. 512, consente di dare lettura degli atti

assunti anteriormente al dibattimento. Lo stesso legislatore in altri

casi analoghi, ed in relazione a soggetti (quali l'imputato o le

persone indicate nell'art. 210 del codice di procedura penale) la cui

posizione è, sotto il profilo che qui interessa, assistita da tutele

ancor maggiori (nel senso che l'imputato non solo gode della facoltà

di non rispondere, ma non ha nemmeno l'obbligo di dire la verità) ha

inteso esplicitamente comprendere nei casi di sopravvenuta

impossibilità di ripetizione dell'atto anche l'indisponibilità

dell'imputato all'esame (art. 513); e ciò in linea con il criterio

tendente a contemperare il rispetto del principio dell'oralità con

l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto

acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede

(cfr. sent. n. 254 del 1992).

5.2. - Se quindi l'esercizio del diritto di non sottoporsi

all'esame, da parte dello stesso imputato, non può precludere la

lettura in dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese (e

legittimamente assunte quando egli aveva rinunciato a tale diritto),

in base alle medesime ragioni risulterebbe del tutto irragionevole, e

tale da concretare una ingiustificabile disparità di trattamento,

escludere dalle ipotesi di sopravvenuta impossibilità di ripetizione

dell'atto, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 512, le

dichiarazioni del prossimo congiunto dell'imputato legittimamente

assunte nelle fasi antecedenti il dibattimento.

6. - Posto quindi che l'art. 512 del codice di procedura penale,

interpretato alla stregua delle considerazioni ora esposte, non preclude la lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o

al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari da

prossimi congiunti dell'imputato, citati come testi, che si siano

avvalsi al dibattimento della facoltà di non rispondere, la

questione deve essere dichiarata non fondata, mentre non ha più

ragion d'essere ogni riferimento all'art. 500, comma 2- bis, del

codice di procedura penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2- bis, e 512 del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2,

3, 24, 25, 76, 101, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di

Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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