Corte costituzionale

11 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 586/2000

    Altra decisione
    29 dicembre 2000

    Restituzione atti al giudice rimettente perché verifichi se sia tuttora rilevante nel procedimento 'a quò la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente il rinvio o la sospensione del dibattimento nel caso di assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento di uno dei due difensori di fiducia nominati dall'imputato; questione sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, per la lamentata irragionevolezza della norma, con pregiudizio del diritto ad una difesa integrata e violazione dei principi sanciti dalla legge delega. Difatti, successivamente alla pronuncia della ordinanza di rimessione, l'art. 39, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha formalmente abrogato la disposizione oggetto di impugnativa e l'art. 19, comma 2, della medesima legge n. 479 del 1999, ha tra l'altro introdotto, nel codice di procedura penale, l'art. 420-ter, recante la disciplina dell'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore nella fase della udienza preliminare, mentre nell'art. 39 della citata legge si é novellato l'art. 484 dello stesso codice, sancendosi l'applicabilità, tra le altre, delle disposizioni dettate dal richiamato art. 420-ter agli effetti della verifica della regolare costituzione delle parti nella fase degli atti introduttivi al dibattimento. A.G.

    Art. 486 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 70 cost.

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  • Ordinanza n. 232/2000

    Questione inammissibile
    22 giugno 2000

    Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, commi 1 e 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con le due ordinanze in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di l…

    Art. 486 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 51/1999

    Questione inammissibile
    4 marzo 1999

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto, premesso che la Corte, con la sentenza n. 171 del 1996, ha dichiarato l'infondatezza - e, successivamente, con le ordinanze nn. 318 e 273 del 1996 e 106 del 1998, la manifesta infondatezza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 486 cod. proc. pen., sollevata in riferimento a numerosi parametri costituzionali, tra i quali anche quelli invocati dal Pretore di Verbania, e considerato che quest'ultimo sollecita una pronuncia additiva volta ad introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione al di fuori dei casi previsti dalla legge; spetta al legislatore, nell'ambito della ragionevole ponderazione degli interessi in gioco, valutare l'opportunità di qualsiasi inasprimento della disciplina sostanziale che attenga alla punibilità, atteso che le esigenze costituzionali da salvaguardare non si esauriscono nella tutela penale. - Cfr., altresì, S. nn. 114/1994; 447/1998 e 455/1998.

    Art. 486 c.p.p. · Art. 159 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000. 243 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alla prima udienza e risulta che l'assenza e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice con ordinanza, anche di ufficio, sospende o rinvia il dibattimento, fissa la data della nuova udienza e dispone che sia rinnovata la citazione a giudizio. Nello stesso modo il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito o forza maggiore. La probabilita' e' liberamente valutata dal giudice e non puo' formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di impugnazione. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice provvede a norma del comma 3 anche nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento purche' prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato e' assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art486 · fonte del testo

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