Art. 486 c.p.p. — Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore
Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479.
Abrogato dal 2 gennaio 2000
Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479.
Abrogato dal 2 gennaio 2000
11 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Restituzione atti al giudice rimettente perché verifichi se sia tuttora rilevante nel procedimento 'a quò la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente il rinvio o la sospensione del dibattimento nel caso di assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento di uno dei due difensori di fiducia nominati dall'imputato; questione sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, per la lamentata irragionevolezza della norma, con pregiudizio del diritto ad una difesa integrata e violazione dei principi sanciti dalla legge delega. Difatti, successivamente alla pronuncia della ordinanza di rimessione, l'art. 39, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha formalmente abrogato la disposizione oggetto di impugnativa e l'art. 19, comma 2, della medesima legge n. 479 del 1999, ha tra l'altro introdotto, nel codice di procedura penale, l'art. 420-ter, recante la disciplina dell'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore nella fase della udienza preliminare, mentre nell'art. 39 della citata legge si é novellato l'art. 484 dello stesso codice, sancendosi l'applicabilità, tra le altre, delle disposizioni dettate dal richiamato art. 420-ter agli effetti della verifica della regolare costituzione delle parti nella fase degli atti introduttivi al dibattimento. A.G.
Art. 486 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 70 cost.
Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, commi 1 e 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con le due ordinanze in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di l…
Art. 486 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 112 cost.
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto, premesso che la Corte, con la sentenza n. 171 del 1996, ha dichiarato l'infondatezza - e, successivamente, con le ordinanze nn. 318 e 273 del 1996 e 106 del 1998, la manifesta infondatezza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 486 cod. proc. pen., sollevata in riferimento a numerosi parametri costituzionali, tra i quali anche quelli invocati dal Pretore di Verbania, e considerato che quest'ultimo sollecita una pronuncia additiva volta ad introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione al di fuori dei casi previsti dalla legge; spetta al legislatore, nell'ambito della ragionevole ponderazione degli interessi in gioco, valutare l'opportunità di qualsiasi inasprimento della disciplina sostanziale che attenga alla punibilità, atteso che le esigenze costituzionali da salvaguardare non si esauriscono nella tutela penale. - Cfr., altresì, S. nn. 114/1994; 447/1998 e 455/1998.
Art. 486 c.p.p. · Art. 159 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 112 e 97 Cost., dell'art. 486 cod. proc. pen., impugnato - in via principale, limitatamente all'inciso "o rinvia" contenuto nei commi 1 e 3, e, in via subordinata, in relazione all'art. 159 cod. pen. - nella parte in cui non prevede fra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione del reato il differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo impedimento (nella specie: a causa di evento sismico) dell'imputato o del difensore. Nei casi di specie, infatti, l'eventualità della prescrizione - che l'autorità rimettente mira ad impedire, "soprattutto nei successivi gradi di giudizio" - è, al momento, oltre che futura, incerta, e pertanto la questione appare formulata in via ipotetica, con negativa incidenza sul necessario requisito dell'attualità della rilevanza. red.: S. Pomodoro
Art. 486 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 112 cost.
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto - premesso che la Corte ha già dichiarato inammissibile (v., da ultimo, la sentenza n. 114 del 1994) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486 cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., per il dato assorbente (e pregiudiziale) rappresentato dal fatto che il giudice rimettente aveva sollecitato una pronunzia additiva 'in malam partem', volta ad introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione del procedimento al di fuori dei casi previsti dalla legge - la pronunzia additiva richiesta nella fattispecie non rientra nei poteri spettanti alla Corte, in ragione del principio di legalità stabilito dall'art. 25 Cost.. - Cfr., pure, S. n. 171/1996 nonché O. nn. 318/1996 e 273/1996. red.: G. Leo
Art. 486 c.p.p. · Art. 159 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.
Manifesta infondatezza della questione, avendo la Corte già affrontato, con la sentenza n. 178 del 1991, un'analoga questione, precisando che l'art. 486, comma 5, cod. proc. pen. lascia al giudice la possibilità di apprezzamento delle situazioni concrete, secondo canoni di ragionevolezza, per contemperare le diverse esigenze in sede di applicazione della norma denunciata in questa sede. Tale linea interpretativa, peraltro, risulta costante nella giurisprudenza della Corte di cassazione, <<nel senso che il legislatore ha inteso conciliare le esigenze di buona e rapida amministrazione della giustizia con il diritto dell'imputato di essere assistito dal difensore di fiducia, con possibilità per il giudice di sindacare - con adeguata motivazione guidata da criteri di logicità - la scelta operata, rigettando la richiesta di rinvio se ricorrono esigenze di buona amministrazione della giustizia o se la richiesta di rinvio sia dettata da intenti dilatori>>. red.: G. Leo
Art. 486 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 97 cost.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 486, 477, 70 e 71 cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevedono: a) la sospensione del dibattimento in caso di imputato permanentemente impossibilitato a comparire per legittimo impedimento dovuto a malattia irreversibile; b) la possibilità di assumere prove alle condizioni previste dall'art. 70, comma 2, cod. proc. pen.; c) la possibilità di adottare all'esito sentenza di proscioglimento e di non doversi procedere - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., in quanto, avuto riguardo alla incomparabilità dell'ipotesi dell'imputato che per malattia irreversibile sia legittimamente impedito 'sine diè a comparire all'udienza con quella dell'imputato che, per infermità mentale, non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, l'accoglimento della prospettazione del giudice rimettente comporterebbe, non già l'armonizzazione di discipline di fattispecie analoghe, ma la creazione di un regime eccezionale che invaderebbe l'area delle scelte riservata alla esclusiva sfera di discrezionalità legislativa. - S. n. 281/1995, O. n. 315/1996. red.: S. Di Palma
Art. 75 c.p.p. · Art. 486 c.p.p. · Art. 477 c.p.p. · Art. 70 c.p.p.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto la stessa è stata dichiarata non fondata con precedente sentenza, con la quale, peraltro, la Corte, allo scopo di evitare l'insorgere di difficoltà applicative, ha accolto la questione attinente all'astensione degli avvocati dalle udienze, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi primo e quinto, l. 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui tale norma non statuisce, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione medesima e non prevede, altresì, gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali nonché le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza. - S. n. 171/1996. red.: A.M. Marini
Art. 486 c.p.p. · Art. 134 cost. · Art. 245 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 2 cost.
Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata con sentenza n. 171/1996, dove, allo scopo di evitare difficoltà applicative, è stata accolta la questione di legittimità attinente all'astensione degli avvocati dalle udienze, con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non statuisce, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede, altresì, gli strumenti idonei ad assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza. red.: G. Leo
Art. 486 c.p.p. · Art. 134 cost. · Art. 245 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 2 cost.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 2, 10 (in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), 24, 101, 102, 134, 97, 112, 3, 21 e 40 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen. - a norma del quale il giudice sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento, quando risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato - in quanto, premesso che l'ordinamento repubblicano si fonda sul pieno riconoscimento della libertà di associazione e dell'attività sindacale e sull'espressa garanzia del diritto di sciopero entro i limiti indispensabili alla salvaguardia di altri interessi costituzionalmente protetti, detto riconoscimento, che la Corte costituzionale assicura all'autonomia dei singoli e dei gruppi, vale altresì per l'astensione dal lavoro di quei professionisti che svolgono, come gli avvocati e i procuratori legali, la propria attività in condizioni di indipendenza. E, dunque, se, da un lato, è vero che l'astensione da ogni attività defensionale non può configurarsi come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell'art. 40 Cost., dall'altro, va però sottolineato che, nel caso in esame, viene in rilievo il 'favor' libertatis', che si pone come fondamentale criterio regolatore di tale ambito di rapporti, garantendo la libertà di ogni formazione sociale, pur nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale. - Cfr., altresì, S. nn. 114/1970; 315/1992, 456/1993 e 421/1995. red.: G. Leo
Art. 2 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge · Art. 304 c.p.p. · Art. 97 c.p.p. · Art. 30 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
L'art. 112 Cost., che obbliga il pubblico ministero all'esercizio dell'azione penale, è pertinente come parametro per le questioni di legittimità costituzionale riguardanti il momento dell'iniziativa processuale e l'irretrattabilità dell'azione, una volta proposta; non ha invece nulla a che vedere con l'incidenza del comportamento degli altri soggetti del processo, nel corso di questo. Non può quindi farsi ad esso richiamo per contestare la legittimità costituzionale della facoltà attribuita al difensore di fiducia dall'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 245 delle norme di attuazione, di reiterare la richiesta di rinvio del dibattimento per impegni professionali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 112 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, cod. proc. pen., in relazione all'art. 245, secondo comma, lett. i), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). - Riguardo all'art. 112 Cost.: S. nn. 284/1990, 370/1988, 89/1982, 114/1982.
Art. 486 c.p.p. · Art. 245 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 102 cost. · Art. 112 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000. 243 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alla prima udienza e risulta che l'assenza e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice con ordinanza, anche di ufficio, sospende o rinvia il dibattimento, fissa la data della nuova udienza e dispone che sia rinnovata la citazione a giudizio. Nello stesso modo il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito o forza maggiore. La probabilita' e' liberamente valutata dal giudice e non puo' formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di impugnazione. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice provvede a norma del comma 3 anche nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento purche' prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato e' assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art486 · fonte del testo
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