Corte costituzionale

Ordinanza n. 101/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di ammissibilità dei conflitti tra poteri dello Stato

sorti a seguito dei procedimenti penali nn. 11749/1997, 7816/1998 e

12193/1998 instaurati davanti al Tribunale di Milano, promossi

dall'on. Cesare Previti con ricorsi depositati il 17 settembre ed il

5 ottobre 1999 ed iscritti ai numeri 128 e 130 del registro

ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 16 settembre 1999, il

deputato Cesare Previti, sottoposto presso il tribunale di Milano a

procedimenti penali giunti alla fase dell'udienza preliminare, ha

sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei

confronti del giudice di tale udienza, chiedendo in via principale

"che, a causa della finalità persecutoria dimostrata dal giudice

nella conduzione di un processo contro un parlamentare, venga

dichiarata la nullità di tutta l'attività processuale dallo stesso

compiuta; in subordine perché vengano annullati tutti gli atti

processuali lesivi del libero esercizio dell'attività parlamentare,

con intimazione, pro-futuro a gestire il processo in modo da

consentire il contemporaneo esercizio del diritto di difesa e delle

funzioni di parlamentare";

che, secondo il ricorrente, detto magistrato, già giudice

per le indagini preliminari nel medesimo processo, "ha

strumentalizzato le proprie funzioni, inscenando un processo in cui

[...] persegue manifestamente l'obbiettivo di colpire il ricorrente,

non in quanto comune cittadino, ma in quanto rappresentante di una

determinata forza politica e parlamentare";

che, di conseguenza, il ricorrente afferma la propria

legittimazione a sollevare conflitto, ritenendo che essa vada

riconosciuta comunque al parlamentare, ed in specie a quello di

minoranza, per difendere l'esercizio delle proprie funzioni dalle

menomazioni inferte dagli eccessi persecutori del potere giudiziario,

non potendosi rimettere tale tutela alla decisione della maggioranza

dell'Assemblea di appartenenza, nei casi in cui essa non ne sia

investita direttamente dalla Costituzione;

che, sotto il profilo oggettivo, il ricorrente osserva che

deve essere demandato alla Corte di "stabilire se [...] esista

materia per instaurare un conflitto di attribuzioni tra i poteri

dello Stato, quando la macchina giudiziaria sia stata attivata non

per l'applicazione della legge, quanto piuttosto per sopprimere la

figura personale e politica di un parlamentare che non può quindi

avere alcuna via istituzionale d'uscita sinché resti intrappolato

nei perversi meccanismi creati e gestiti dall'organo giurisdizionale,

autore della persecuzione";

che tali vizi procedurali emergerebbero dalla condotta tenuta

dal magistrato, prima nella veste di giudice per le indagini

preliminari (richiesta di applicazione della custodia in carcere

relativamente a reati prescritti o di imminente prescrizione;

utilizzazione della deposizione incompleta della teste Ariosto;

ricostruzione pretestuosa della vicenda relativa alla mancanza della

procura speciale ad litem nel giudizio di cassazione Imi-Rovelli;

creazione della categoria del cosiddetto inquinamento

"interpretativo" dei dati bancari; acquisizione ed utilizzazione,

senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza, di tabulati

telefonici contenenti estremi di conversazioni da lui tenute con

altri indagati, nonché di corrispondenza bancaria) e poi nel corso

dell'udienza preliminare (mancata concessione di un congruo rinvio

chiesto dalla difesa per esaminare compiutamente l'enorme mole degli

atti processuali raccolti dalla procura; svolgimento "a ritmi

forsennati" dell'udienza preliminare, tale da travolgere il diritto

di difesa dell'imputato e da impedire il contemporaneo esercizio

delle sue funzioni parlamentari);

che, in via ulteriormente gradata, il ricorrente chiede che

questa Corte sollevi davanti a sé - in riferimento agli artt. 3,

primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma, e

101, secondo comma, della Costituzione - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3-bis comma 1, del d.-l. 24 maggio 1999,

n. 145, inserito in sede di conversione dalla legge 22 luglio 1999,

n. 234, secondo cui la situazione di incompatibilità tra pregresso

svolgimento della funzione di giudice per le indagini preliminari e

successiva funzione di giudice dell'udienza preliminare viene

consentita, per i procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in

corso, fino alla data del 2 gennaio 2000;

che, con successivo ricorso depositato il 4 ottobre 1999, il

parlamentare Previti ha sollevato altro conflitto di attribuzioni nei

confronti dello stesso magistrato, spiegando in via principale

conclusioni identiche a quelle rassegnate nel precedente ricorso;

che, ribadite le considerazioni già svolte in ordine

all'asserita persecuzione processuale posta in essere in suo danno

dal predetto giudice, il ricorrente sottolinea come il "furor

persecutionis", cui è soggetto nella sua qualità di parlamentare di

una forza di minoranza, trovi ulteriore dimostrazione nell'ordinanza

letta in udienza il 17 settembre 1999, nel cui contesto, con riguardo

all'impedimento da lui addotto per concomitante svolgimento di

funzioni di deputato, il giudice dell'udienza preliminare presso il

Tribunale di Milano ha affermato - ignorando il generale canone

interpretativo che impone un bilanciamento tra contrapposti valori

costituzionali - la "subvalenza" degli impegni parlamentari rispetto

alle esigenze di celebrazione del processo;

che, in via gradata, il ricorrente chiede alla Corte (senza

tuttavia indicare i parametri costituzionali che si intenderebbero

violati) di sollevare davanti a sé questione di legittimità

costituzionale, non solo dell'art. 3-bis del d.-l. 24 maggio 1999,

n. 145, (come già richiesto nel primo ricorso), ma anche

dell'art. 486, comma 1, cod. proc. pen., "nella parte in cui non

prevede che gl'impegni parlamentari costituiscano giusto motivo

d'impedimento a presenziare all'udienza".

Considerato che i procedimenti vanno riuniti, in ragione

dell'identità sia dei soggetti sia della materia dei sollevati

conflitti, entrambi riferiti a fatti verificatisi nel medesimo

processo penale;

che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata a

decidere preliminarmente, senza contraddittorio, a norma

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

se i ricorsi siano ammissibili, in quanto esista la materia di un

conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza;

che il ricorrente domanda la declaratoria di nullità

dell'intera attività processuale svolta nei suoi confronti e, in

subordine, l'annullamento di tutti gli atti processuali lesivi del

libero esercizio della sua attività parlamentare, denunciando -

quale indice del prospettato "uso distorto delle funzioni giudiziarie

per il perseguimento di obiettivi extragiudiziari" -

un'"impressionante serie di irregolarità, scorrettezze, violazioni

di legge processuale e sostanziale [...] che contraddistinguono il

processo inscenato" dal giudice dell'udienza preliminare presso il

Tribunale di Milano;

che, a tal fine, il ricorrente lamenta in via generale un

abuso di potere da parte dell'indicata autorità giudiziaria, vòlto

a "sopprimere la figura personale e politica" di lui;

che specifiche sue attribuzioni, in ipotesi difendibili

mediante lo strumento del conflitto nei confronti dell'autorità

giudiziaria (e in ordine a cui pende già altro ricorso,

successivamente depositato dalla Camera dei deputati onde denunciare

la menomazione della propria posizione costituzionale) sono bensì

dedotte dal ricorrente (con testuale riferimento all'art. 68, secondo

comma, della Costituzione ed al suo diritto-dovere di partecipare

alle votazioni della Camera dei deputati), come incise da alcuni

provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ma non già per individuare

gli atti con riguardo ai quali solleva il conflitto, sibbene

all'unico fine di arricchire il lungo elenco dei sintomi

dell'asserito "furor persecutionis" che, secondo lui, si

manifesterebbe nel comportamento generale del giudice dell'udienza

preliminare presso il Tribunale di Milano;

che, per tutelarsi in ordine alla lamentata situazione,

impropriamente esso ricorrente utilizza lo strumento del conflitto

d'attribuzione, invece d'avvalersi - come tutti i cittadini - dei

mezzi endoprocessuali d'impugnazione degli atti asseritamente

viziati, nonché di quelli diretti a provocare l'eventuale

affermazione di responsabilità disciplinare, civile o penale del

magistrato cui egli rimprovera il comportamento non legittimo;

che infatti - come ha altre volte precisato questa Corte (v.

ordinanza n. 359 del 1999) - il giudizio per conflitto di

attribuzione non può essere usato quale strumento generale di tutela

dei diritti costituzionali, ulteriore rispetto a quelli offerti dal

sistema giurisdizionale;

che tanto basta per dichiarare inammissibili i riuniti

conflitti, restando così travolta la gradata richiesta di

autorimessione delle questioni di illegittimità costituzionale

dell'art. 3-bis comma 1, del d.-l. 24 maggio 1999, n. 145, inserito

in sede di conversione dalla legge 22 luglio 1999, n. 234, e

dell'art. 486, comma 1, cod. proc. pen., per evidente carenza della

necessaria pregiudizialità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 37

della legge 11 marzo 1953, n. 87, i conflitti di attribuzione tra

poteri dello Stato, proposti dal deputato Cesare Previti nei

confronti del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di

Milano, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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