Corte costituzionale

Ordinanza n. 459/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1998 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 486 del codice

di procedura penale, anche in relazione all'art. 159, comma 1, del

codice penale, promossi con 4 ordinanze emesse il 20, il 10, il 24 ed

il 27 ottobre 1997 dal pretore di Ancona sezione distaccata di

Fabriano, rispettivamente iscritte al n. 891 del registro ordinanze

1997 ed ai nn. 44, 155 e 291 del registro ordinanze 1998 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 2, 6, 12 e 18, prima

serie speciale, dell'anno 1998;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali nei quali i

difensori degli imputati avevano tempestivamente inoltrato istanza di

rinvio del dibattimento a causa di legittimo impedimento (eventi

sismici delle Marche) e analoga richiesta avevano presentato i

difensori nominati ex art. 97, comma 4, del codice di procedura

penale, il pretore di Ancona - sezione distaccata di Fabriano,

ravvisando la necessità di un coordinamento tra la disciplina della

sospensione e del rinvio del dibattimento conseguenti a legittimo

impedimento dell'imputato o del difensore e quella della sospensione

del corso della prescrizione dei reati, ha sollevato, con due

ordinanze di identico contenuto emessa l'una il 20 ottobre 1997 e

l'altra il 24 ottobre 1997 (r.o. nn. 891 del 1997 e 155 del 1998) due

questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 486 del

codice di procedura penale;

che il rimettente, in via principale, ha denunciato, in

riferimento agli articoli 3, 112 e 97 della Costituzione, l'ora

ricordato art. 486, limitatamente all'inciso "o rinvia" contenuto

nei commi 1 e 3, e in via subordinata, in riferimento ai medesimi

parametri costituzionali, lo stesso art. 486 del codice di procedura

penale, in relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale,

"nella parte in cui non prevede fra i casi di sospensione del

procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione il

differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo

impedimento";

che, in punto di rilevanza, il rimettente osserva che il quadro

normativo attuale pone concreti pericoli di prescrizione "soprattutto

nei successivi gradi di giudizio";

che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo con

riguardo alla questione principale, dopo aver sottolineato che il

riferimento indifferenziato alla sospensione o al rinvio darebbe

luogo ad una disarmonia terminologica che anche questa Corte avrebbe

avuto occasione di rilevare (sentenza n. 114 del 1994), osserva che

nella prassi assolutamente dominante l'espressione di cui si tratta

implica un differimento ad altra udienza molto ravvicinata

(prevalentemente fissata nell'arco di una giornata);

un'interpretazione non condivisa dal rimettente il quale ritiene che

per attribuire un significato logico alla lettera della norma o si

ravvisa in essa la previsione di un'ipotesi di sospensione con rinvio

a udienza fissa (secondo la regola generale vigente in caso di

sospensione, la quale trova applicazione anche negli articoli 477,

508 e 509 del codice di procedura penale) ovvero occorrerebbe che la

Corte eliminasse l'inciso "o rinvia" così da sopprimere l'equivoco

riferimento a due termini che non possono corrispondere a concetti

equivalenti; solo pervenendo ad una simile soluzione,

alternativamente prospettata, l'art. 486 del codice di procedura

penale sfuggirebbe ad ogni censura in relazione sia al principio di

ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, sia al principio

dell'obbligatorietà dell'azione penale (che l'attuale formulazione,

di fatto, neutralizza) sia all'art. 97 della Costituzione, sotto il

profilo delle disfunzioni organizzativo-burocratiche che attualmente

si registrano nel lavoro delle cancellerie per i numerosi

procedimenti instaurati per reati destinati ad estinguersi per

prescrizione: l'eliminazione del riferimento testuale al rinvio

renderebbe la norma perfettamente comprensibile e ragionevole,

impedendo altresì l'indebito decorso del termine di prescrizione del

reato perché la "sospensione del processo" non sarebbe più ipotesi

controversa, ma diverrebbe una previsione tassativa, venendo

espressamente richiamata dal primo comma dell'art. 159 del codice

penale;

che, quanto alla questione subordinata, il rimettente, dopo aver

osservato che un'eventuale sentenza di accoglimento "si limiterebbe a

rendere esplicito un principio che appare insito nel sistema

normativo e che non può essere applicato proprio in virtù della

portata letterale del primo comma dell'art. 159 c.p.p." (recte: 159

del codice penale), rileva che il carattere "in malam partem" della

pronuncia additiva richiesta non sarebbe determinante in quanto

verrebbe ad incidere su un tessuto normativo di carattere

strettamente processuale con riverberi solo indiretti sul diritto

penale sostanziale;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate

inammissibili o, in subordine, infondate;

che l'inammissibilità deriverebbe tanto dall'assoluto difetto di

rilevanza delle questioni, puramente astratte ed ipotetiche, stante

il carattere eventuale della paventata estinzione per prescrizione

dei reati ascritti, quanto dalla considerazione che con entrambe le

questioni prospettate viene invocata, sia pure in modo indiretto

nella formulazione della questione principale, una pronuncia additiva

in malam partem, volta ad introdurre una nuova ipotesi di sospensione

del corso della prescrizione del reato in assenza di una espressa

voluntas legis sul punto e quindi in violazione del principio di

legalità sancito dall'art. 25 della Costituzione;

che l'infondatezza della questione sarebbe conseguente ad

un'errata interpretazione dell'art. 486, commi 1 e 3, del codice di

procedura penale, perché la sospensione del dibattimento che, a

differenza del rinvio, presuppone che il dibattimento sia già stato

aperto, è ritenuta assimilabile al rinvio stesso, tant'è che in

alcune disposizioni, quali quella censurata, i due termini sono

utilizzati in evidente sinonimia: il che, peraltro, non ne rende

equivoco il collegamento con la disciplina della prescrizione del

reato la quale, in ossequio del principio di legalità, richiede che

i casi di sospensione del corso della prescrizione siano

espressamente indicati, con conseguente inipotizzabilità della

violazione dei parametri costituzionali invocati.

Ritenuto, altresì, che lo stesso pretore di Ancona Sezione

distaccata di Fabriano, in un altro procedimento penale nel corso del

quale il difensore di una delle imputate aveva tempestivamente

depositato istanza di rinvio del dibattimento a causa degli eventi

sismici verificatisi nella zona e analoga richiesta aveva

successivamente presentato il difensore nominato ex art. 97, comma 4,

del codice di procedura penale, con ordinanza del 10 ottobre 1998

(r.o. n. 44 del 1998), di contenuto analogo a quelle di cui si è or

ora riferito, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 112 della

Costituzione, l'art. 486 del codice di procedura penale,

limitatamente all'inciso o rinvia contenuto nei commi 1 e 3;

che nel relativo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, ribadendo le richieste già formulate negli

altri due giudizi ove è stata sollevata la medesima questione;

che ancora il pretore di Ancona - sezione distaccata di Fabriano,

ha sollevato, con ordinanza del 27 ottobre 1997 (r.o. n. 291 del

1998), censure riferite direttamente al precetto di cui all'art.

486, commi 1 e 3, del codice di procedura penale, denunciato in via

principale (sempre in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della

Costituzione), "limitatamente all'inciso "o rinvia" ed, in via

subordinata (in riferimento agli artt. 97 e 112 della Costituzione),

col chiamare in causa anche l'art. 159, primo comma, del codice

penale, nella parte in cui la norma processuale non prevede tra i

casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione

della prescrizione, il differimento del dibattimento reso necessario

dalla sussistenza di un legittimo impedimento dell'imputato";

che pure in tale giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, riproducendo le deduzioni avanzate a proposito

delle precedenti ordinanze.

Considerato che le ordinanze sollevano questioni identiche o

analoghe, donde la riunione dei relativi giudizi;

che il giudice a quo sia in relazione alla questione "principale"

sia con riferimento alla questione "subordinata", richiede a questa

Corte - attraverso una pronuncia, secondo l'una prospettazione di

tipo demolitorio, secondo l'altra prospettazione di tipo additivo -

un intervento diretto a far conseguire la sospensione del corso della

prescrizione nel caso di rinvio del dibattimento determinato dal

legittimo impedimento del difensore, a norma dell'art. 486, comma 5,

del codice di procedura penale;

che, quindi, la denuncia di quest'ultima disposizione,

isolatamente o nel combinato disposto con l'art. 159 del codice

penale, ha di mira una finalità iscrivibile nell'ambito del diritto

sostanziale e, cioè, in ogni caso, la sospensione del corso della

prescrizione;

che - a prescindere da taluni indirizzi interpretativi, peraltro

minoritari, secondo i quali, a seguito delle modifiche introdotte

all'art. 159, primo comma, del codice penale, ad opera dell'art. 15,

comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 332, la causa di sospensione

dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 304, comma 1,

lettera a), del codice di procedura penale sarebbe automaticamente

divenuta causa di sospensione del corso della prescrizione per tutta

la durata del rinvio con conseguenti riverberi anche nei procedimenti

a carico di imputati in stato di libertà, per analoghe esigenze di

raccordo fra i tempi del processo e i termini di prescrizione a norma

dello stesso art. 159, primo comma, del codice penale,

interpretazione non esplicitamente evocata dal rimettente - la norma

effettivamente denunciata risulta essere quella che non consente la

sospensione della prescrizione in caso di "rinvio" ("o sospensione")

per legittimo impedimento del difensore;

che in tal modo il presupposto a base della denuncia di

illegittimità costituzionale è il maturarsi della prescrizione in

conseguenza della mancata previsione della sospensione della causa

estintiva nell'ipotesi prevista dall'art. 486, comma 5, del codice di

procedura penale;

che, dunque, la soluzione avuta di mira non può prescindere

dalla verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione

della prescrizione in forza della norma denunciata;

che, però, la questione per potersi ritenere contrassegnata dal

necessario requisito della rilevanza deve prospettarsi come attuale e

non come meramente astratta ed ipotetica;

che, invece, lo stesso rimettente coll'evocare il pericolo di

prescrizione "soprattutto nei successivi gradi di giudizio", viene a

riconoscere che la denuncia di illegittimità costituzionale ora

proposta, in quanto finalizzata a prevenire l'estinzione del reato

per prescrizione, è del tutto prematura, tanto più che non è certo

che all'esito dei vari gradi di giudizio opererà la causa estintiva

del reato, né, soprattutto, che la sentenza di primo grado sarà

necessariamente impugnata;

che, pertanto, la questione, diretta a predisporre un assetto

normativo che precluda il maturarsi della prescrizione, in forza di

plurimi provvedimenti di "rinvio" del dibattimento, appare formulata

in via ipotetica in vista di un'evenienza futura ed incerta, così da

incidere negativamente sul requisito della rilevanza (cfr., da

ultimo, ordinanza n. 34 del 1998) e da risultare manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112

della Costituzione, dal pretore di Ancona - sezione distaccata di

Fabriano, con le quattro ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura

penale, in relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 112 della Costituzione, dal

pretore di Ancona - sezione distaccata di Fabriano, con ordinanze del

20 ottobre 1997, del 24 ottobre 1997 e del 27 ottobre 1997.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:459 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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