Corte costituzionale

Ordinanza n. 51/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/03/1999 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 486 del codice

di procedura penale in relazione all'art. 159, primo comma, del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1997 dal

pretore di Verbania nel procedimento penale a carico di Riegel Franz

e altri, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale, per reati

riguardanti l'inquinamento ambientale, i difensori degli imputati

dichiaravano, nell'udienza del 14 novembre 1997, di aderire

all'astensione collettiva dall'attività giudiziaria proclamata a

livello nazionale;

che, nel qualificarla legittima per l'osservanza di forme e

procedure, il pretore di Verbania, dovendo rinviare il dibattimento,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 486

del codice di procedura penale, in relazione all'art. 159, primo

comma, del codice penale, nella parte in cui "non prevede, fra i casi

di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della

prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento cagionato

dall'adesione dei difensori all'astensione collettiva";

che, ad avviso del giudice a quo la normativa censurata

contrasterebbe con gli artt. 97 e 112 della Costituzione, perché in

mancanza della richiesta disciplina sarebbe pregiudicata l'attività

giurisdizionale e l'obbligatorietà dell'azione penale, diventando

inevitabile il differimento delle udienze con riflessi sulla

prescrizione dei reati;

che la disposizione sarebbe altresì irragionevole, perché gli

imputati di medesimi reati vedrebbero accertata in tempi diversi la

loro responsabilità;

che, infine, la questione sarebbe rilevante, perché - se accolta

- consentirebbe la sospensione della prescrizione, così evitando che

l'astensione collettiva cagioni la lesione di altri interessi

costituzionalmente protetti.

Considerato che ritorna all'esame della Corte, per contrasto con

gli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura

penale, in relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale,

"nella parte in cui non prevede, fra i casi di sospensione del

procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione, il

rinvio o la sospensione del dibattimento cagionato dalla adesione dei

difensori all'astensione collettiva", con ciò recando pregiudizio

alla funzione giurisdizionale, all'organizzazione giudiziaria, al

principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e, altresì, al

canone di ragionevolezza;

che la norma paleserebbe, inoltre, intrinseca irragionevolezza,

consentendo tempi diversi per l'accertamento delle responsabilità

penali nei confronti di imputati dei medesimi reati;

che questa Corte, con la sentenza n. 171 del 1996, ha dichiarato

l'infondatezza - e, con le ordinanze nn. 318 e 273 del 1996 e 106 del

1998, la manifesta infondatezza - della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura penale,

sollevata in riferimento a numerosi parametri costituzionali, fra i

quali anche quelli invocati dal pretore di Verbania;

che la questione all'esame è stata prospettata anche in

relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale;

che il giudice a quo sollecita una pronuncia additiva volta a

introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della

prescrizione al di fuori dei casi previsti dalla legge;

che va confermato l'orientamento di questa Corte nel senso della

inammissibilità (v. sentenza n. 114 del 1994), perché spetta al

legislatore, nell'ambito della ragionevole ponderazione degli

interessi in gioco, valutare l'opportunità di qualsiasi inasprimento

della disciplina sostanziale che attenga alla punibilità, atteso che

le esigenze costituzionali da salvaguardare non si esauriscono nella

tutela penale (sentenze nn. 455 e 447 del 1998).

che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura

penale, in relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione,

dal pretore di Verbania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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