Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/2000

Altra decisione · depositata il 14/04/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito delle ordinanze emesse dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Milano il 17 e 20 settembre 1999,

in due procedimenti penali a carico dell'on. Cesare Previti, e delle

successive decisioni, in quanto non considerano assoluto impedimento

il diritto-dovere del deputato di assolvere il mandato parlamentare

attraverso la partecipazione a votazioni in Assemblea, promosso dalla

Camera dei deputati, con ricorso depositato il 19 novembre 1999 ed

iscritto al n. 133 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 19 novembre 1999, la

Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato nei confronti del giudice per le indagini preliminari,

con funzione di giudice dell'udienza preliminare, presso il Tribunale

di Milano, chiedendo alla Corte:

a) di dichiarare che non spetta a quel giudice stabilire che

non costituisce impedimento assoluto alla comparizione del deputato

alle udienze penali il diritto-dovere di assolvere il mandato

parlamentare attraverso la partecipazione a votazioni in assemblea;

b) di annullare, per l'effetto, con tutti gli atti

consequenziali (impugnati "anche in quanto autonomamente viziati"),

le ordinanze in data 17 settembre 1999 (nel procedimento n. 3384/1998

R.G. GIP), 20 settembre 1999 (nel procedimento n. 5634/1997 R.G.

GIP), 22 settembre 1999, 5 ottobre 1999, 6 ottobre 1999, nonché le

eventuali altre decisioni in data successiva, di identico contenuto,

con cui lo stesso giudice aveva rigettato le istanze avanzate dalla

difesa del deputato Previti di rinvio dell'udienza per impedimento

parlamentare;

che, secondo la ricorrente, nelle menzionate ordinanze il

giudice, dopo aver preso atto dei numerosi rinvii dell'udienza

preliminare dovuti (anche) all'impedimento a comparire del deputato

Previti per impegni parlamentari, e dopo aver osservato che la

quotidianità dei lavori parlamentari impediva il sollecito

svolgimento dell'udienza, ha affermato, pur sulla premessa del pari

valore costituzionale dell'attività parlamentare e di quella

giurisdizionale, che gli impegni parlamentari non costituiscono un

impedimento assoluto a comparire in udienza, ai sensi degli artt.

420, 485 e 486 cod. proc. pen., non integrando una priorità tale da

rendere soccombente il principio dell'indefettibilità e

dell'effettività della giurisdizione;

che la stessa Camera dei deputati, nel denunciare così la

lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite,

preliminarmente sottolinea l'ammissibilità del sollevato conflitto,

sia sotto l'aspetto soggettivo della legittimazione propria e del

giudice per le indagini preliminari (quali organi competenti,

ciascuno, a dichiarare definitivamente la volontà del potere di cui

sono espressione), sia sotto l'aspetto oggettivo della sussistenza di

una controversia sulla delimitazione dei confini tra le attribuzioni

costituzionali del potere legislativo e del potere giudiziario, sia

infine sotto l'aspetto dell'interesse a ricorrere (in considerazione

della lesione arrecata alle attribuzioni della Camera, nonostante

l'estrinseca circostanza che il deputato Previti abbia effettivamente

preso parte alle votazioni assembleari del 22 settembre, 5 ottobre e

6 ottobre del 1999);

che, nel merito, la ricorrente rileva come il mancato

riconoscimento giudiziale dell'assoluto impedimento a comparire

all'udienza penale del deputato impegnato in una votazione

assembleare - costringendo quest'ultimo all'alternativa tra esercizio

del "diritto fondamentalissimo" alla difesa ed esercizio del diritto

dovere del voto, non delegabile e da esercitarsi personalmente - ne

ostacola la partecipazione alla votazione e quindi: a) comprime

l'indipendenza e l'autonomia della Camera (in violazione degli

artt. 64, 68 e 72 della Costituzione); b) pone a rischio la

funzionalità dell'assemblea, compromettendo la formazione dei quorum

strutturali e funzionali richiesti per la validità delle

deliberazioni (con violazione dell'art. 64, terzo comma, Cost., in

riferimento agli artt. 64, primo comma, 73, secondo comma, 79, primo

comma, 83, terzo comma, 90, secondo comma, 138, primo e terzo comma,

Cost., 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, 3 della

legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, 9, terzo comma, e 10,

terzo comma, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1); c)

coarta (ab extrinseco) la libertà dell'espletamento del mandato

parlamentare (in violazione degli artt. 67 e 68 Cost.); d) sacrifica

integralmente, nel conflitto tra valori di pari rango costituzionale

- così violando l'art. 3 della Costituzione -, quelli

dell'autonomia, indipendenza e funzionalità delle istituzioni

parlamentari, rispetto a quello dell'efficienza del processo, senza

consentire di raggiungere, attraverso il bilanciamento delle

contrapposte esigenze ed il rispetto del principio di leale

collaborazione tra i poteri dello Stato, un punto di equilibrio (reso

possibile dal non quotidiano espletamento delle votazioni) idoneo a

garantire la certezza del diritto, escludendo la mera

discrezionalità del giudice nella valutazione dell'impedimento del

deputato per impegni parlamentari a comparire.

Considerato che la Corte è chiamata a decidere in camera di

consiglio e senza contraddittorio, ai sensi dell'art. 37, commi terzo

e quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia

ammissibile, sotto il profilo dell'esistenza della materia di un

conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza;

che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti

dal primo comma del citato art. 37, ai fini della configurabilità di

un conflitto tra poteri dello Stato, restando impregiudicata - atteso

il carattere meramente delibatorio della presente pronuncia - ogni

ulteriore decisione anche in punto d'ammissibilità;

che, infatti, sotto l'aspetto soggettivo, la Camera dei

deputati è legittimata a sollevare conflitti di attribuzione tra

poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui appartiene;

che, del pari, il giudice per le indagini preliminari, con

funzioni di giudice dell'udienza preliminare, è legittimato ad

essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nell'àmbito

delle funzioni giurisdizionali da lui esercitate, in conformità al

principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale i

singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in

posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono

legittimati ad essere parti in conflitti costituzionali di

attribuzione;

che, sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, la ricorrente

prospetta la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente

garantite alla Camera dei deputati, per via del mancato

riconoscimento giudiziale del "legittimo impedimento" a comparire

all'udienza penale (ex art. 486, comma 1, cod. proc. pen.) di un

parlamentare impegnato in votazioni assembleari;

che dallo stesso ricorso si ricavano le ragioni del conflitto

e le norme costituzionali che regolano la materia, come richiesto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

che, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della citata legge

n. 87 del 1953, va disposta la notificazione anche al Senato della

Repubblica, stante l'identità della posizione costituzionale dei due

rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da

trattare (v. ordinanze n. 269 del 1996 e n. 470 del 1995).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei

deputati nei confronti del giudice per le indagini preliminari, con

funzione di giudice dell'udienza preliminare, presso il Tribunale di

Milano, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza alla Camera dei deputati ricorrente;

b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati al giudice per le indagini preliminari,

con funzione di giudice dell'udienza preliminare, nonché al Senato

della Repubblica, entro il termine di trenta giorni dalla

comunicazione di cui al punto a) per essere successivamente

depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di

venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma,

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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