Corte costituzionale

Ordinanza n. 273/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1996 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto

comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 4 ordinanze

emesse il 21 giugno, il 23 giugno, il 14 giugno 1995 e il 31 maggio

1995 dal Tribunale di Sassari, rispettivamente iscritte ai nn. 795,

796, 817 e 850 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 48, 49 e 51, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Solinas

Giuseppe, nonché nel corso di altri giudizi - alcuni dei quali in

prosecuzione sotto il vigore delle norme anteriori, ai sensi

dell'art. 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 - tutti

pendenti davanti al Tribunale di Sassari, il Presidente della Camera

penale sarda, con nota del 30 maggio 1995, informava l'autorità

giudiziaria circa l'astensione a tempo indeterminato degli avvocati

dalle udienze penali;

che rilevata la tempestività della comunicazione e la

legittimità dell'impedimento dei difensori, alla luce

dell'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui tale

impedimento è riconducibile al fenomeno dell'astensione di avvocati

e procuratori dalle udienze, il Tribunale di Sassari ha sollevato,

per lesione degli artt. 2, 10 (in riferimento all'art. 6 della

convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848),

24, 101, 102 e 134 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura

penale;

che in conseguenza di detto impedimento, quantunque sinora

ritenuto legittimo, l'azione penale sarebbe paralizzata e la

giustizia non più amministrata, in spregio delle previsioni

costituzionali di cui agli artt. 101 e 102;

che la disposizione denunciata violerebbe, in riferimento al

dettato dell'art. 6 della citata convenzione, anche l'art. 2 della

Costituzione, ove si riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili

dell'uomo, fra i quali vi è, certo, l'esame della res litigiosa

entro termini ragionevoli.

Considerato che il Tribunale di Sassari ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice

di procedura penale, per contrasto con gli artt. 2, 10 (in

riferimento all'art. 6 della convenzione europea dei diritti

dell'uomo), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione, perché l'azione

penale sarebbe paralizzata e la giustizia non più amministrata in

conseguenza dell'astensione a tempo indeterminato degli avvocati e

procuratori da ogni attività;

che i giudizi vanno riuniti e congiuntamente trattati per

l'identità della materia;

che con la sentenza n. 171 del 1996 questa Corte ha dichiarato

non fondata identica questione di costituzionalità, giacché essa

muove dall'erroneo presupposto che la libertà dei professionisti non

incontri limite alcuno, mentre è vero il contrario non essendosi

ancora formato un diritto vivente, come testimoniano alcune pronunce

della Corte di cassazione, le quali rigettano la richiesta di rinvio

per legittimo impedimento e dispongono doversi proseguire oltre;

che con la citata sentenza n. 171 questa Corte ha affermato che

spetta al giudice il potere di bilanciare i valori in conflitto,

facendo così recedere la "libertà sindacale" di fronte ai valori

costituzionali primari;

che allo scopo di evitare l'insorgere di difficoltà applicative

è stata accolta, in quella sede, la questione di legittimità

costituzionale attinente all'astensione degli avvocati dalle udienze,

con la conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale

dell'art. 2, commi primo e quinto, della legge 12 giugno 1990, n. 146

(Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici

essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona

costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di

garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui non

statuisce, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività

giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo d'un

congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale

dell'astensione e non prevede, altresì, gli strumenti idonei a

individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le

procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma,

del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt.

2, 10 (in relazione all'art. 6 della convenzione per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con

legge 4 agosto 1955, n. 848), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione,

dal Tribunale di Sassari con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:273 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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