Corte costituzionale

Sentenza n. 178/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto

comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 245

delle disposizioni di attuazione e transitorie dello stesso codice,

promosso con ordinanza emessa il 17 luglio 1990 dalla Corte d'Appello

di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Rovigo Nunzio ed

altri, iscritta al n. 722 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio penale, durante il quale il

difensore di fiducia di uno degli imputati aveva presentato, per tre

volte consecutive, istanza di rinvio del dibattimento per documentato

impedimento professionale presso altra sede giudiziaria, la Corte di

appello di Catanzaro, con ordinanza del 17 luglio 1990, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 486, quinto

comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 245 del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), con

riferimento agli articoli 102, primo comma, e 112 della Costituzione.

Il giudice rimettente - premesso, sul punto della rilevanza, che

la norma impugnata, per il richiamo contenuto nell'art. 245, secondo

comma, lett. i), delle disposizioni di attuazione, è di immediata

applicazione anche ai processi che proseguono con l'applicazione

delle norme anteriormente vigenti - denuncia la stessa norma, la

quale, consentendo al difensore di fiducia di reiterare, per un

numero illimitato di volte, la richiesta di rinvio del dibattimento

adducendo documentati impegni professionali assunti altrove, senza

che il collegio possa sindacare l'oggetto dell'impegno o l'epoca

della sua assunzione da parte del professionista "in funzione di

prefissati e selettivi criteri di potiorità rispetto al processo in

cui l'impedimento è addotto", impedirebbe in concreto l'esercizio

della giurisdizione penale. Tanto è vero che, mediante la revoca del

mandato ai difensori non impediti ed il ricorso, come unico

difensore, al professionista impegnato in altra sede, si

paralizzerebbe la celebrazione del giudizio a tempo indeterminato.

Lo stesso giudice, inoltre, osserva che il principio della

obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 della Costituzione)

postula la cogenza e la inderogabilità assolute della relativa

giurisdizione, che sarebbero invece in concreto compromesse dalla

"legalizzazione dei precitati espedienti dilatori" ammessi dalla

norma impugnata.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

eccependo, in primo luogo, la inammissibilità della questione per

difetto di rilevanza e concludendo, comunque, per la sua

infondatezza.

L'Avvocatura generale dello Stato ricorda che, in attuazione della

direttiva contenuta nell'art. 2 n. 77 della legge di delega 16

febbraio 1987 n. 81, la norma ora denunciata ha esteso al difensore

la regola della sospensione o del rinvio del dibattimento, prevista

nel terzo comma dello stesso art. 486 c.p.p. per i casi di

impedimento dell'imputato, e che tale estensione risponde al criterio

della valorizzazione del ruolo della difesa, specie in un processo di

tipo accusatorio, quale derivato dalla recente riforma.

Quanto poi agli "espedienti dilatori", che per l'ordinanza di

rinvio verrebbero favoriti dalla norma impugnata, l'interveniente

osserva che, nella specie, l'imputato ha in una sola occasione

effettuato la revoca del mandato al codifensore non impedito e,

poiché i successivi rinvii delle udienze erano stati disposti sulla

base dei documentati impedimenti professionali dell'unico difensore

rimasto, è da escludere che l'imputato abbia posto in essere

comportamenti idonei a paralizzare la celebrazione del processo a

tempo indeterminato.

La difesa dello Stato sottolinea infine che, alla udienza (10

aprile 1990) in cui è stato addotto per la prima volta l'impedimento

del difensore di fiducia, erroneamente il collegio ha ritenuto di

dover disporre il rinvio del dibattimento, poiché dalla stessa

ordinanza risulta che il professionista aveva, in quella occasione,

nominato un proprio sostituto e tale circostanza, a norma dell'ultimo

periodo del quinto comma della norma denunciata, avrebbe dovuto

precludere l'operatività della regola del rinvio per impedimento del

difensore, essendo comunque l'imputato assistito dal sostituto. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata, in riferimento agli artt. 102, primo

comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura

penale, in relazione all'art. 245 del decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271, perché, come si sostiene nell'ordinanza di rimessione,

la norma impugnata obbligando il giudice a rinviare il dibattimento,

in caso di legittimo impedimento del difensore, "senza la

possibilità di sindacare l'oggetto dell'impegno", precluderebbe in

concreto l'esercizio della giurisdizione penale, qualora il difensore

di fiducia reiteri, per un numero illimitato di volte, la richiesta

di rinvio del dibattimento per altri impegni professionali, così

rendendo possibili espedienti dilatori ed ostacolando l'esercizio

della giurisdizione.

2. - Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'Avvocatura

generale dello Stato con la quale sostanzialmente si afferma

l'irrilevanza della questione, perché dopo la revoca di altri

codifensori, l'unico rimasto aveva nominato un sostituto per la prima

udienza dibattimentale del 10 aprile 1990. Quindi, il fatto che in

quella data fosse stato chiesto il rinvio per legittimo impedimento

del difensore e che tale richiesta fosse stata reiterata per lo

stesso motivo in altre due udienze non avrebbe dovuto influenzare il

giudizio a quo, perché il giudice avrebbe potuto a norma dell'art.

486, quinto comma, del codice di procedura penale, celebrare il

dibattimento già nella prima udienza essendo presente in questa il

sostituto.

Osserva la Corte che - a parte la considerazione che, nel momento

in cui la questione è stata sollevata, non avrebbe potuto comunque

più spiegare alcuna influenza una vicenda ormai esauritasi nella

prima udienza - l'eccezione muove da una premessa errata in punto di

fatto. Come risulta dalla ordinanza di rimessione, nell'udienza del

10 aprile 1990 il legale si era presentato per conto del difensore,

solo per chiedere il rinvio per legittimo impedimento di questi, per

cui non poteva considerarsi suo sostituto e quindi non avrebbe potuto

esercitare in tale veste il ruolo del difensore impedito.

3.1. - Nel merito, la questione non è fondata.

Il giudice a quo sostanzialmente dubita della legittimità

costituzionale della norma impugnata, in riferimento agli artt. 102,

primo comma, e 112 della Costituzione, a causa della mancanza di

"prefissati e selettivi criteri di potiorità" rispetto al processo

in cui l'impedimento è addotto, tali da consentire al giudice di

sindacare l'oggetto dell'impegno o l'epoca dell'assunzione.

Per quel che riguarda il riferimento all'art. 112 della

Costituzione, il parametro non è pertinente rispetto alla questione

in esame perché, come anche questa Corte ha più volte precisato

(sentenze n. 284 del 1990, n. 370 del 1988 e nn. 114 e 89 del 1982),

tale articolo, che obbliga il pubblico ministero all'esercizio della

azione penale, riguarda il momento dell'iniziativa processuale e

l'irretrattabilità dell'azione, una volta proposta, e non ha quindi

nulla a che vedere con l'incidenza del comportamento degli altri

soggetti del processo, nel corso di questo, che è appunto quello che

viene in evidenza con la presente questione.

3.2. - Quanto al profilo che in modo più pertinente si riferisce

all'art. 102, primo comma, della Costituzione - e che concerne la

eventualità di una paralisi del processo, a causa del possibile

reiterarsi di rinvii del dibattimento, senza che sia previsto che il

giudice possa sindacare se l'impegno del difensore, in altri processi

coevi, sia tale da prevalere su quello nel quale egli adduca il

legittimo impedimento - ritiene la Corte che la norma denunciata non

preclude al giudice una valutazione comparativa per agevolare

l'esercizio della giurisdizione.

Né, come si afferma nell'ordinanza di rinvio, tale valutazione

potrebbe essere ostacolata dalla mancanza di criteri e principi

"prefissati e selettivi", solo in presenza dei quali sarebbe

consentito al giudice un giudizio di priorità. Questo può difatti

essere compiuto dal giudice, secondo canoni di ragionevolezza in sede

di esame comparativo delle situazioni messe a confronto, dovendosi

anche tener conto che tali canoni andranno sempre più ad arricchirsi

in conseguenza di una più prolungata pratica giurisprudenziale, in

sede di applicazione concreta della norma denunciata, solo di recente

entrata in vigore e che costituisce una novità rispetto alla

precedente disciplina processuale.

Del resto, già qualche indicazione in proposito è stata fornita

dalla giurisprudenza della Cassazione che, tra i possibili criteri di

massima e salvo possibilità di temperamenti, ha individuato quello

della priorità della notifica dell'avviso al difensore. La norma

denunciata, d'altronde, riferendosi ad un impedimento "legittimo" del

difensore, ovviamente presuppone, da parte del giudice dinanzi al

quale viene fatto valere l'impedimento, un apprezzamento diretto a

stabilire la legittimità della richiesta. Così l'eventuale

sindacato, da parte del giudice di grado superiore, in ordine ad una

impugnazione in cui si lamenti la violazione del diritto alla difesa,

conseguente al rifiuto di ammettere la legittimità dell'impedimento,

dovrebbe a sua volta consistere nella verifica della ragionevolezza

della determinazione adottata in ordine alla comparazione fra le

situazioni messe a raffronto.

La possibilità di apprezzamento da parte del giudice delle

situazioni concrete, per contemperare le diverse esigenze in sede di

applicazione della norma denunciata, toglie consistenza al sospetto

di incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, in

relazione all'art. 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271

(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 102, primo

comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Catanzaro,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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