Corte costituzionale

Ordinanza n. 66/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1998 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 486 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1997

dal tribunale di Bari, iscritta al n. 497 del registro ordinanze 1997

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il tribunale di Bari, premesso che in un procedimento

penale era stata avanzata richiesta di differimento del dibattimento

per essere il difensore dell'imputato impegnato in altri numerosi

procedimenti penali fuori del distretto, e che la richiesta doveva

considerarsi tempestivamente proposta, risultando che soltanto il

giorno precedente il difensore era stato investito del mandato, ha,

con ordinanza del 14 maggio 1997, denunciato, in riferimento agli

artt. 112, 24, 25 e 97 della Costituzione, l'illegittimità dell'art.

486 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede

la possibilità, per il giudice, di valutare - in caso di impedimento

dedotto dal difensore nominato dall'imputato in data immediatamente

prossima a quella dell'udienza in cui debba celebrarsi il

dibattimento - la diligenza e la lealtà del comportamento tenuto

dall'imputato nella scelta di difensore impedito a comparire, e la

non strumentalità di detta nomina a fini dilatori":

che, secondo il giudice a quo, resterebbe paralizzato l'esercizio

dell'azione penale (art. 112 della Costituzione), vulnerato il

diritto di difesa del pubblico ministero (art. 24 della

Costituzione), compromesse l'attuazione della giurisdizione da parte

del giudice naturale precostituito per legge ed il razionale

funzionamento della giustizia (artt. 25 e 97 della Costituzione);

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 178 del 1991, ha già

affrontato un'analoga questione, precisando che l'art. 486, comma 5,

del codice di procedura penale lascia al giudice la possibilità di

apprezzamento delle situazioni concrete, secondo canoni di

ragionevolezza, per contemperare le diverse esigenze in sede di

applicazione della norma adesso denunciata; e che tale linea

interpretativa risulta costante nella giurisprudenza della Corte di

cassazione, nel senso che il legislatore ha inteso conciliare le

esigenze di buona e rapida amministrazione della giustizia con il

diritto dell'imputato di essere assistito dal difensore di fiducia,

con possibilità per il giudice di sindacare - con adeguata

motivazione guidata da criteri di logicità - la "scelta" operata

rigettando la richiesta di rinvio se ricorrono esigenze di buona

amministrazione della giustizia o se la richiesta di rinvio sia

dettata da intenti dilatori;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 97 e 112 della

Costituzione, dal tribunale di Bari, con ordinanza del 14 maggio

1997.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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