Art. 485 c.p.p. — Rinnovazione della citazione
Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479.
Abrogato dal 2 gennaio 2000
Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479.
Abrogato dal 2 gennaio 2000
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quò, nell'ambito della inidoneità (originaria o sopravvenuta) della elezione di domicilio da parte dell'imputato, per cui a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., le notificazioni allo stesso imputato vanno eseguite, ai fini della costituzione del rapporto processuale, mediante consegna delle copie a lui destinate al difensore, non può non farsi rientrare, a tenore dello stesso articolo e secondo la giurisprudenza anche relativa alla analoga disposizione dell'art. 171, quinto comma, del codice previgente, anche il caso di rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto. Di conseguenza, non essendo ravvisabile alcuna difformità di disciplina fra tale ipotesi e quelle assunte nella ordinanza di rimessione a termini di raffronto (venir meno del rapporto fiduciario tra imputato e domiciliatario; mutamento non comunicato del domicilio eletto; impossibilità della notifica presso il domicilio eletto) per le quali la applicabilità del disposto dell'art. 161, comma 4, è pacifica, perdono rilievo le censure formulate in proposito in riferimento al principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 161, comma 4, e 485, comma 1, cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.
Art. 161 c.p.p. · Art. 485 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000. 85 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione a giudizio quando e' provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161 comma 4 e 169. La probabilita' che l'imputato non abbia avuto conoscenza della citazione e' liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non puo' formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di impugnazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art485 · fonte del testo
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