Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 101/1993

    Questione infondata
    19 marzo 1993

    In ordine alla questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti degli artt. 487, quinto comma, e 446, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui, quando risulti che la inosservanza del termine - coincidente con la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - per formulare, anche a mezzo di procuratore speciale, la richiesta di applicazione della pena, sia stata determinata da un evento non evitabile, non consentono all'imputato di chiedere egualmente, prima della decisione, il patteggiamento, non valgono le considerazioni - accentrate essenzialmente sulla rapida definizione del processo quale condizione per l'ammissibilità dei riti differenziati - su cui si basano le decisioni con cui la Corte ha ritenuto legittime le norme transitorie che tali riti permettono per i soli procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice per i quali non siano state ancora compiute le formalità di apertura del dibattimento, nonché quelle che non consentono l'accesso agli stessi in caso di nuove contestazioni ai sensi degli artt, 516 e 517 cod.proc.pen.. Nell'anzidetta questione infatti non vengono in rilievo ne' la discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare disposizioni di carattere transitorio, ne' alcun profilo di addebitabilità all'inerzia dell'imputato delle conseguenze della mancata instaurazione del rito differenziato. - V. sent. nn. 277/1990, 593/1990, 316/1992 e ordd. nn. 320/1990, 355/1990, 420/1990, 5/1992 e 213/1992.

    Art. 487 c.p.p. · Art. 446 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000. 286 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 485 e 486 commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia, salvo che risulti la nullita' dell'atto di citazione o della sua notificazione. In tal caso il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti nulli. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, e' rappresentato nel dibattimento dal difensore. Se l'imputato compare prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato puo' rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494 e, se la comparizione avviene prima dell'inizio della discussione finale, puo' chiedere di essere sottoposto all'esame a norma dell'articolo 503. In ogni caso il dibattimento non puo' essere sospeso o rinviato a causa della comparizione tardiva. L'ordinanza dichiarativa della contumacia e' nulla se al momento della pronuncia vi e' la prova che l'assenza dell'imputato e' dovuta a mancata conoscenza della citazione a norma dell'articolo 485 comma 1, ovvero ad assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non e' comparso, sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova e' pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione. Quando si procede a carico di piu' imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18 comma 1 lettere c) e d).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art487 · fonte del testo

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