Corte costituzionale

Ordinanza n. 586/2000

Altra decisione · depositata il 29/12/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 486, comma 5,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16

settembre 1999 dal tribunale di Trieste nel procedimento penale a

carico di C. M. ed altri, iscritta al n. 107 del registro ordinanze

2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª

serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il tribunale di Trieste ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 486, comma 5, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non consente il rinvio o la

sospensione del dibattimento nel caso di assoluta impossibilità a

comparire per legittimo impedimento di uno dei due difensori di

fiducia nominati dall'imputato;

che, a parere del giudice a quo, la disposizione impugnata si

porrebbe in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione,

non potendosi reputare in linea con il principio di ragionevolezza

una norma che non considera il legittimo impedimento del difensore

motivo sufficiente per rinviare o sospendere il dibattimento, facendo

"derivare dall'impedimento motivato e giustificato di uno dei

difensori di fiducia, una conseguenza pregiudizievole per

l'imputato";

che vulnerato risulterebbe anche l'art. 24 della

Costituzione, in quanto, attribuendosi al difensore impedito un ruolo

fungibile e surrogabile dal patrocinio dell'unico difensore presente

al dibattimento, verrebbe compresso il diritto dell'imputato ad una

difesa integrata, non alternativa e congiunta conseguente alla nomina

di due difensori e, al contempo, verrebbe ad essere sottratta al

difensore, assente per giusta causa ed assoluta impossibilità a

comparire, la facoltà di esercitare rilevanti poteri processuali

nella fase di acquisizione e valutazione della prova;

che la norma denunciata si porrebbe infine in contrasto con

gli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in relazione

ai principi sanciti dalla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, con

particolare riferimento a quelli di attuazione nel processo penale

dei caratteri del sistema accusatorio, della partecipazione

dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado

del processo, e di adeguamento delle norme processuali alle

convenzioni internazionali;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo dichiararsi inammissibile o infondata la proposta

questione.

Considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza

di rimessione, l'art. 39, comma 2, della legge 16 dicembre 1999,

n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al

tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di

procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento

giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente,

di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della

professione forense), ha formalmente abrogato la disposizione oggetto

di impugnativa;

che l'art. 19, comma 2, della medesima legge n. 479 del 1999,

ha tra l'altro introdotto, nel codice di procedura penale, l'art.

420-ter recante la disciplina dell'impedimento a comparire

dell'imputato o del difensore nella fase della udienza preliminare,

mentre nell'art. 39 della citata legge si è novellato l'art. 484

dello stesso codice, sancendosi l'applicabilità, tra le altre, delle

disposizioni dettate dal richiamato art. 420 ter agli effetti della

verifica della regolare costituzione delle parti nella fase degli

atti introduttivi al dibattimento;

che, alla luce delle modifiche subite dalla normativa

censurata, si impone, pertanto, la restituzione degli atti al giudice

rimettente affinché verifichi se la questione sollevata sia tuttora

rilevante nel procedimento a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Trieste.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:586 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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