Corte costituzionale

Ordinanza n. 7/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/01/1998 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto

comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, promosso con ordinanza

emessa il 5 novembre 1996 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

nei procedimenti riuniti di prevenzione nei confronti di Gaudino

Giuseppe, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie

speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso dal locale

Procuratore della Repubblica diretto all'applicazione della misura di

prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in presenza di una richiesta

di differimento dell'udienza in camera di consiglio avanzata dal

difensore del proposto il quale aveva allegato il proprio legittimo

impedimento a comparire all'udienza stessa, ha, con ordinanza del 5

novembre 1996, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4,

quinto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in

cui non prevede l'applicazione della disciplina contenuta nell'art.

486, comma 5, del codice di procedura penale, relativa alla

valutabilità dell'impedimento del difensore a partecipare

all'udienza camerale ed, in particolare, a quella della trattazione

del procedimento di prevenzione;

che il giudice a quo premesso che il procedimento di prevenzione

è disciplinato, dopo l'entrata in vigore del codice del 1988, dagli

artt. 678 e 666 dello stesso codice, e che pur disponendo il comma 4

dell'art. 666 che "l'udienza si svolge con la partecipazione

necessaria del difensore e del pubblico ministero", la prevalente

giurisprudenza ha ritenuto necessaria e sufficiente la presenza di un

difensore anche nominato di ufficio, in sostituzione di quello di

fiducia legittimamente impedito - così da affermare la non

applicabilità della disposizione dell'art. 486, comma 5 -, ravvisa

nell'interpretazione restrittiva seguita dalla Corte di cassazione

quella più aderente, "sotto il profilo strettamente formale",

all'assetto sistematico del nuovo codice: sia per la collocazione

topografica della norma sia per l'assenza di ogni richiamo a "vicende

processuali extradibattimentali"; una scelta da ritenere più

rigorosa per l'assenza di ogni richiamo alla figura del difensore di

fiducia e per la conseguente operatività dell'art. 97, comma 4, che

stabilisce la regola della sostituzione del difensore di fiducia -

ove la sua presenza sia richiesta come necessaria - con un difensore

d'ufficio;

che, sempre secondo il tribunale rimettente, la detta disciplina,

mentre appare coerente ad un assetto che si ispira alla corretta

esigenza di privilegiare la celerità dei procedimenti camerali,

risulta però irragionevole, oltre che contrastante con il diritto di

difesa del proposto, anche considerando che la Corte costituzionale,

con sentenza n. 76 del 1970, aveva già dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 1423 del

1956, nella parte in cui, disciplinando la misura della sorveglianza

speciale della pubblica sicurezza, da adottarsi dal tribunale in

camera di consiglio, non prevedeva l'assistenza obbligatoria del

difensore, con in più l'argomento che prioritario doveva

considerarsi "l'interesse umano oggetto del procedimento, vale a dire

quello supremo della libertà personale";

che il tutto si uniformava alla progressiva

giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, cui non ha

fatto riscontro nel nuovo sistema una corrispondente adeguata tutela

del diritto della difesa, cosicché non trova giustificazione la

mancata estensione al procedimento per l'applicazione delle misure di

prevenzione delle regole dettate a tutela del diritto di difesa per

la fase dibattimentale, nonostante che la procedura diretta

all'applicazione di tali misure si concluda "con una pronuncia avente

carattere definitivo nel merito", senza contare l'esercizio da parte

del pubblico ministero di "una vera e propria azione diretta ad

ottenere, come con l'azione penale, in dibattimento, una pronuncia

definitiva eventualmente sfavorevole all'interessato";

che, in conclusione, malgrado la presenza "di oggettive

difficoltà a presenziare per il difensore, che pur andrebbero

valutate con il rigore propriamente affermato dalla Suprema Corte",

risulta "palese la violazione del diritto di difesa del proposto, il

quale spesso, a fronte di questioni complesse, anche per la

pluralità di fatti oggetto di valutazione, verrebbe a subire una

pronuncia privato della effettiva ed integrale difesa";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che, relativamente alla dedotta violazione dell'art. 3 della

Costituzione, l'atto di intervento osserva che l'evocato tertium

rappresentato dall'udienza dibattimentale sarebbe non pertinente

attesa la diversa "intensità" dell'istruttoria da svolgere nella

fase del dibattimento, mentre quanto alla dedotta lesione dell'art.

24, secondo comma, della Costituzione, la questione sarebbe

egualmente non fondata, in presenza di diverse modalità di

esplicazione della difesa tecnica, perfettamente compatibili con la

norma costituzionale invocata.

Considerato che il perdurante contrasto giurisprudenziale circa la

riferibilità dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale

anche al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione

non consente di ritenere che si sia formato un "diritto vivente"

quanto all'estensibilità dell'art. 486, comma 5, del codice di

procedura penale a tale procedura;

che, in assenza un indirizzo giurisprudenziale consolidato, "il

giudice ha il dovere di seguire l'interpretazione ritenuta più

adeguata ai principi costituzionali" (cfr., da ultimo, sentenza n.

350 del 1997), perseguendo altrimenti l'incidente di

costituzionalità il solo fine di realizzare "un improprio tentativo

di ottenere dalla Corte costituzionale l'avallo a favore di

un'interpretazione contro un'altra interpretazione" (v. sentenza n.

356 del 1996), tanto più che il rimettente, pur affermando la non

censurabilità sul piano interpretativo dell'indirizzo da lui

ritenuto contra Constitutionem non esclude che da altrettanto rigore

possa essere contrassegnata l'opposta interpretazione;

che, di conseguenza, ove siano possibili letture alternative

della norma, si impone di scegliere quella ritenuta conforme a

Costituzione, "senza pervenire alla extrema ratio della declaratoria

di illegittimità costituzionale" (sentenza n. 99 del 1997),

finendosi in caso contrario per utilizzare surrettiziamente la

quaestio de legitimitate tanto da addossare sulla Corte il compito,

attraverso la pronuncia di illegittimità costituzionale, di superare

le perplessità ermeneutiche che lo stesso giudice a quo è in grado

di dissolvere;

che, dunque, dovendo la denuncia in tal modo prospettata

definirsi alla stregua di un mero dubbio interpretativo, sollevato,

oltre tutto, senza verificare adeguatamente la possibilità di

applicare nel caso di specie la norma in grado di non compromettere

l'osservanza dei parametri costituzionali invocati, la questione deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 27

dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle

persone pericolose per la sicurezza), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di

Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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