Art. 456 c.p.p. — Decreto di giudizio immediato

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Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato ((,)) l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ((ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova)).272 Il decreto e' comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, e' notificata la richiesta del pubblico ministero. Al difensore dell'imputato e' notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

272

La Corte Costituzionale, con sentenza 30 gennaio - 14 febbraio 2020, n. 19 (in G.U. 1ª s.s. 19/02/2020, n. 8), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facolta' dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova".

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022 al 4 aprile 2024

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 19/2020

    Ha colpito questo articolo
    14 febbraio 2020

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost. - l'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. La disposizione censurata dal Tribunale militare di Roma viola il diritto di difesa in quanto, come già affermato in relazione al procedimento per decreto, anche nel giudizio immediato il termine entro cui chiedere i riti alternativi a contenuto premiale (quindici giorni dalla notifica del relativo decreto) è anticipato rispetto al dibattimento, con la conseguenza che, essendo il termine stabilito a pena di decadenza, la mancanza dell'avvertimento può determinare un pregiudizio irreparabile della facoltà di accedere al rito speciale della messa alla prova. Dalla declaratoria di illegittimità costituzionale discende che l'omissione dell'avviso non potrà che integrare una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen. ( Precedenti citati: sentenze n. 201 del 2016 e n. 148 del 2004 ). La sospensione del procedimento con messa alla prova si configura come un istituto di natura sia sostanziale, laddove dà luogo all'estinzione del reato, sia processuale, consistente in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 131 del 2019, n. 91 del 2018, n. 201 del 2016 e n. 240 del 2015 ). La richiesta di riti alternativi costituisce anch'essa una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa. ( Precedenti citati: sentenze n. 201 del 2016, n. 237 del 2012, n. 219 del 2004, n. 148 del 2004 e n. 497 del 1995 ).

    Art. 456 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 71/2019

    Questione inammissibile
    29 marzo 2019

    È dichiarata manifestamente inammissibile - per omessa descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 456 cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Bergamo, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova, con la forma e i termini di cui all'art. 458 cod. proc. pen. L'ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo, limitandosi a indicare la disposizione che prevede il reato contestato all'imputato, senza neppure riportare il relativo capo di imputazione; inoltre, annovera, fra quelli contestati, un reato per il quale la sospensione con messa alla prova non è consentita, con la conseguenza che l'imputato del procedimento a quo non può in ogni caso beneficiarne.

    Art. 456 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 552 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 85/2018

    Questione inammissibile
    20 aprile 2018

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per omessa descrizione delle fattispecie di causa e difetto di motivazione sulla rilevanza, nonché per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., censurato dai Tribunali di Pisa e di Ivrea, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l'avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova entro 15 giorni dalla notifica del predetto decreto a pena di decadenza, come invece previsto dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. Difetta la motivazione sulla rilevanza, in quanto entrambe le ordinanze di rimessione non contengono alcuna descrizione dei fatti oggetto dei giudizi principali, limitandosi a indicare numericamente le disposizioni che prevedono i reati contestati all'imputato, senza neppure riportare i relativi capi di imputazione; ed altresì in quanto l'ordinanza del Tribunale di Pisa annovera, tra quelli contestati, un reato per il quale non è applicabile la sospensione con messa alla prova. Inoltre, in punto di non manifesta infondatezza il Tribunale di Ivrea si limita a richiamare genericamente il contenuto della sentenza n. 201 del 2016 (in tema di decreto penale di condanna), senza indicare le ragioni dell'asserita violazione dell'art. 24 Cost., evocato solo indirettamente. ( Precedenti citati: ordinanze n. 210 del 2017, n. 46 del 2017 e n. 237 del 2016, sulla inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza ). Per costante giurisprudenza, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale non è ammessa la cosiddetta motivazione per relationem [in specie, con generico richiamo al contenuto di una sentenza costituzionale]: dato il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, il giudice a quo deve rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene la questione non manifestamente infondata, facendole proprie. ( Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2015 e n. 7 del 2014; ordinanze n. 20 del 2014 e n. 175 del 2013 ).

    Art. 456 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 458 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 2020 al 30 dicembre 2022. 1 parola tolta, 9 parole aggiunte.

Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato tolto: ovveroaggiunto: , l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 aggiunto: ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art456 · fonte del testo

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