Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16

luglio 1996 dalla Corte d'appello di Venezia, nel procedimento penale

a carico di Donà Francesco Raimondo ed altri, iscritta al n. 1107

del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Fagan Giampaolo, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1997 il giudice relatore

Guido Neppi Modona;

Udito l'avvocato Emanuele Fragasso jr. per Fagan Giampaolo e

l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico degli imputati

Donà e Fagan, la Corte d'appello di Venezia ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di

procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, nella parte in cui non prevede la nullità del decreto

di giudizio immediato nel quale sia stato omesso l'avviso che

l'imputato può chiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art.

444 del codice di procedura penale.

Premesso che nel caso di specie gli imputati avevano rinunciato

all'udienza preliminare e richiesto che si procedesse con giudizio

immediato, la difesa aveva eccepito nel dibattimento di primo grado

la nullità dei decreti che avevano disposto giudizio immediato ai

sensi degli artt. 419, comma 5, e 456 cod. proc. pen., per omessa

indicazione dell'avviso che gli imputati potevano chiedere

l'applicazione della pena, e aveva riproposto l'eccezione quale

motivo di gravame.

Nell'ordinanza di rimessione la Corte d'appello, rilevato che

effettivamente i decreti con i quali era stato disposto il giudizio

immediato non contenevano l'avviso della facoltà di richiedere

l'applicazione della pena, obliterato con linea di cancellazione sul

modulo a stampa, osserva che tale omissione risulta "in palese

contrasto con il testuale disposto dell'art. 456, comma 2, cod. proc.

pen.", ma che da essa non consegue "direttamente sanzione di

nullità, ex art. 177 cod. proc. pen.", in assenza di "prevista

sanzione specifica, e non potendo rientrare il caso nella previsione

d'ordine generale di cui all'art. 178 lett. c), cod. proc. pen.".

Il giudice a quo ritiene peraltro che sussista "evidente

parallelismo tra il decreto di citazione a giudizio pretorile (art.

555 cod. proc. pen.), dichiarato illegittimo dalla Corte

costituzionale con sentenza n. 497 del 1995, nella parte in cui non

prevede sanzione di nullità per l'omessa indicazione dell'avviso che

l'imputato può chiedere entro 15 giorni il giudizio abbreviato,

ovvero l'applicazione della pena o presentare domanda di oblazione,

ed il decreto di giudizio immediato afferente il caso in esame".

2. - La Corte di appello ha pertanto sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen.,

nei limiti in cui risulta applicabile in virtù del combinato

disposto degli artt. 419, comma 5, e 458, comma 3, cod. proc. pen., e

cioè nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di

giudizio immediato che non contenga menzione dell'avviso che

l'imputato può chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 cod.

proc. pen. La norma impugnata contrasterebbe, ad avviso del giudice a

quo:

con l'art. 3 della Costituzione, per la non giustificata

disparità di trattamento tra gli imputati di un reato pretorile,

tratti a giudizio con decreto del pubblico ministero ai sensi

dell'art. 555 cod. proc. pen., nel quale l'avviso della facoltà di

chiedere pena patteggiata, a seguito della sentenza della Corte

costituzionale n. 497 del 1995, deve essere previsto a pena di

nullità, e gli imputati di un reato di cognizione di tribunale,

tratti a giudizio immediato su loro richiesta a seguito di rinuncia

all'udienza preliminare, nonostante l'omogeneità delle situazioni da

ricondursi ad identica ratio;

con l'art. 24 della Costituzione, in relazione a quanto ritenuto

nella sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1995.

3. - Si è costituito nel giudizio dinanzi alla Corte

costituzionale l'imputato Giampaolo Fagan, rappresentato e difeso

dall'avvocato Fragasso del Foro di Padova, deducendo la

illegittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, cod. proc.

pen., per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella

parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba

contenere a pena di nullità, la menzione dell'avviso che l'imputato

può chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.,

come, invece, è previsto nel giudizio dinanzi al pretore, anche a

seguito della sentenza della Corte costituzionale dell'11 dicembre

1995, n. 497 sull'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., nonostante

l'identità della ratio.

4. - Si è altresì costituito il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo la reiezione dell'eccezione perché infondata.

Sostiene l'Avvocatura che la sentenza n. 497 del 1995 si basa sulla

necessità di evitare che l'imputato, non avvertito della facoltà di

chiedere il rito abbreviato nel perentorio termine di 15 giorni

previsto dalla legge, possa decadere da tale diritto. Analoga

situazione non si verificherebbe invece in relazione all'applicazione

della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., poiché l'imputato

ha facoltà di farne richiesta sino all'apertura del dibattimento di

primo grado, ed ha, quindi, le più ampie possibilità di usufruire

della garanzia della difesa tecnica e di essere reso edotto della

facoltà di richiedere l'applicazione della pena. Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte ha per oggetto

l'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, del quale viene

denunciata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non

prescrive che il decreto di giudizio immediato, disposto dal giudice

per le indagini preliminari su richiesta dell'imputato che ha

rinunciato all'udienza preliminare (art. 419, commi 5 e 6, cod. proc.

pen.), preveda la sanzione della nullità in caso di omissione

dell'avviso che l'imputato può chiedere l'applicazione della pena a

norma dell'art. 444 cod. proc. pen.

L'omessa previsione della sanzione di nullità del decreto

contrasterebbe, ad avviso del giudice a quo, con l'art. 3 della

Costituzione per l'ingiustificata disparità di trattamento riservata

agli imputati di reati di competenza del tribunale rispetto agli

imputati di reati di competenza del pretore, posto che l'art. 555,

comma 1, lettera e), cod. proc. pen., a seguito della sentenza n. 497

del 1995, prevede appunto la nullità del decreto di citazione in

caso di omissione dell'avviso che l'imputato può chiedere

l'applicazione della pena.

Risulterebbe inoltre violato l'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, per le ragioni espresse nella sentenza n. 497 del 1995

di questa Corte, sintetizzabili nella mancanza di tutela

dell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, che verrebbe

privato della facoltà di avvalersi tempestivamente dei riti

alternativi al dibattimento, con particolare riferimento nel caso

concreto all'applicazione della pena su richiesta.

2. - La questione è infondata.

3. - Le argomentazioni del giudice a quo si basano sul presupposto

che la disciplina delle due situazioni - quella considerata nel

presente giudizio di costituzionalità e quella cui si riferisce il

tertium comparationis rappresentato dal decreto di citazione a

giudizio emesso dal pubblico ministero nel procedimento davanti al

pretore, su cui è intervenuta la sentenza n. 497 del 1995 - sia

omogenea e riconducibile alla medesima ratio.

In realtà, tra le due situazioni esistono differenze profonde, che

emergono con particolare evidenza nel caso di giudizio immediato

richiesto dall'imputato a seguito di rinuncia all'udienza

preliminare, quale risulta disciplinato dal combinato disposto degli

artt. 419, commi 5 e 6, 456, comma 2 e 458, comma 3, cod. proc. pen.

Al riguardo, si deve tenere presente che l'art. 456, comma 2, cod.

proc. pen., pur prevedendo una disciplina apparentemente unitaria del

decreto che dispone il giudizio immediato, va scomposto in due norme,

che si riferiscono a due diverse forme di giudizio. I due modelli di

giudizio immediato si differenziano, infatti, per i soggetti che

assumono l'iniziativa della relativa richiesta (pubblico ministero o

imputato), per i presupposti (evidenza della prova o rinuncia

all'udienza preliminare da parte dell'imputato), per la diversa

incidenza dell'intervento del giudice per le indagini preliminari in

funzione di controllo giurisdizionale (ex art. 455 del codice di

procedura penale il giudice può emettere il decreto ovvero

respingere la richiesta del pubblico ministero, mentre ex art. 419,

comma 6, cod. proc. pen. il giudice deve necessariamente accogliere

la richiesta di giudizio immediato presentata dall'imputato).

Diversi sono, infine, il contenuto del decreto che dispone il

giudizio immediato e le opzioni che il decreto stesso propone

all'imputato. In caso di richiesta del pubblico ministero, il

decreto, a norma dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., contiene

l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o

l'applicazione della pena, mentre in caso di richiesta dell'imputato

il decreto, a norma dell'art. 458, comma 3, cod. proc. pen.,

contiene solo l'avviso relativo all'applicazione della pena, per la

ragione assorbente che la rinuncia dell'imputato all'udienza

preliminare comporta necessariamente la rinuncia al rito abbreviato:

salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, per i reati di

competenza del tribunale il giudizio abbreviato può infatti essere

celebrato solo in sede di udienza preliminare.

4. - Così delimitato l'oggetto della questione sottoposta

all'esame della Corte con esclusivo riferimento al giudizio immediato

richiesto dall'imputato, non è dato ravvisare, contrariamente a

quanto sostenuto dal giudice rimettente e dalla difesa dell'imputato,

omogeneità di situazioni e identità di ratio tra il decreto che

dispone tale forma di giudizio immediato e il decreto di citazione a

giudizio nel procedimento davanti al pretore disciplinato dall'art.

555 cod. proc. pen., così come integrato dalla sentenza n. 497 del

1995.

A causa della mancanza dell'udienza preliminare, nel procedimento

davanti al pretore il decreto di citazione a giudizio emesso dal

pubblico ministero è normalmente, o comunque può essere, il primo

atto con cui la res iudicanda viene portata a conoscenza

dell'imputato: di qui l'assoluta necessità, avvertita dalla

sentenza n. 497 del 1995, di avvisarlo a pena di nullità, nel

rispetto del diritto di difesa, delle opportunità che gli sono

offerte di evitare il dibattimento optando per i riti alternativi

menzionati nell'art. 555, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. In

realtà, la previsione della nullità del decreto in caso di

omissione dell'avviso trova la sua ragione essenzialmente nella

perdita irrimediabile della facoltà di chiedere il giudizio

abbreviato entro il termine di quindici giorni, previsto a pena di

decadenza, per presentare la relativa richiesta. nel caso del

giudizio immediato instaurato ex art. 419, comma 5, cod. proc. pen.,

la rinuncia all'udienza preliminare e la richiesta del giudizio sono

conseguenza di una precisa strategia difensiva dell'imputato, frutto

di opportune consultazioni con il difensore: l'imputato ha già

operato la sua scelta rispetto al rito, rinunciando, insieme

all'udienza preliminare, al giudizio abbreviato e optando nello

stesso tempo per il giudizio immediato. L'unica opzione ancora

praticabile è la richiesta di applicazione della pena a norma

dell'art. 444 cod. proc. pen., ma ai fini della proposizione della

relativa richiesta l'imputato non incorre in alcuna decadenza: qui

opera la disciplina generale in tema di applicazione della pena, la

cui richiesta può essere formulata, ex art. 446, comma 1, cod. proc.

pen., sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo

grado, in un contesto in cui le garanzie di informazione e di

conoscenza sono assicurate dall'assistenza obbligatoria del

difensore.

Ove venga omesso l'avviso della facoltà di chiedere l'applicazione

della pena, l'imputato rinviato a giudizio immediato su sua richiesta

viene cioè a trovarsi nella medesima situazione dell'imputato nei

cui confronti il giudice ha emesso il decreto che dispone il giudizio

al termine dell'udienza preliminare: anche quel decreto, infatti, non

contiene alcun avviso circa l'applicazione della pena (art. 429 cod.

proc. pen.).

L'imputato rinviato a giudizio immediato su sua richiesta non può

neppure lamentare, in caso di omesso avviso della facoltà di

chiedere l'applicazione della pena, il pregiudizio di non potere

avvalersi di tale facoltà prima dell'inizio del dibattimento: la

giurisprudenza ha infatti correttamente sostenuto che l'applicazione

della pena può essere disposta solo dal giudice del dibattimento, e

non anche dal giudice per le indagini preliminari, che disponendo il

giudizio immediato si è ormai spogliato del procedimento.

La disciplina di cui all'art. 456, comma 2, cod. proc. pen.,

denunciata dal giudice rimettente, non configura pertanto

un'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento rispetto

al decreto di citazione a giudizio del procedimento davanti al

pretore e neppure viola il diritto di difesa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di

appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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