Corte costituzionale

Sentenza n. 190/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/11/1971 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 106,

350, secondo comma, 408, secondo comma, 447, 448 e 449 del codice di

procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 dicembre 1969 dal pretore di Iseo nel

procedimento penale a carico di Dalola Guido, iscritta al n. 21 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 37 dell'11 febbraio 1970;

2) ordinanza emessa il 4 dicembre 1970 dal tribunale di Bergamo nel

procedimento penale a carico di Rota Adelino ed altro, iscritta al n.

57 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 87 del 7 aprile 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1971 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Dalola Guido il

pretore di Iseo ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità degli

artt. 106, 350, secondo comma, 408, secondo comma, 447, 448 e 449 del

codice di procedura penale, nelle parti in cui prevedono l'obbligo

della testimonianza a carico della persona offesa dal reato, che nello

stesso giudizio penale siasi costituita parte civile per la tutela del

diritto alle restituzioni od al risarcimento del danno.

E ciò in quanto, si rileva nell'ordinanza, tale normativa, dal

punto di vista dell'imputato, lederebbe il principio di uguaglianza,

perché fra attore (parte civile) e convenuto (imputato) solo il primo

può porre se stesso come fonte di prova, con la propria testimonianza;

e lederebbe altresì il diritto di difesa, perché, essendo la

testimonianza una prova, tale prova sarebbe accessibile solo ad una

delle due parti. Lo stesso sistema, d'altronde, esaminato dal punto di

vista della parte civile, contrasterebbe col principio di uguaglianza e

col diritto di difesa, in quanto l'attore sarebbe costretto a dire la

verità (al che lo obbligherebbe il giuramento) ed a testimoniare anche

contra se, mentre non può pretendere altrettanto dall'imputato.

Costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, a sostegno della non

fondatezza della questione in esame, ha osservato che la disciplina

della posizione della parte civile nel processo penale risente della

necessaria subordinazione dell'interesse privatistico rispetto

all'accertamento del reato, che costituisce l'oggetto principale del

processo penale.

Nella specie non si profilerebbe comunque un contrasto col

principio di uguaglianza. L'asserita disparità di trattamento fra le

parti del giudizio di danno, a detrimento della parte civile, pur

realizzando una deroga al principio di diritto processuale civile nemo

tenetur edere contra se, sarebbe giustificato (secondo l'indirizzo

interpretativo segnato in merito all'art. 3 Cost. dalla giurisprudenza

costituzionale) dal fatto che l'azione civile di risarcimento è

intentata davanti al giudice penale soltanto in ragione della

connessione con i fatti aventi prevalente rilevanza per l'accertamento

del reato.

E questa stessa peculiare connessione della materia civile con

l'accertamento in sede penale escluderebbe altresì la violazione del

diritto di difesa, la cui esplicazione deve essere armonizzata con

l'interesse pubblico che domina la disciplina del processo penale ed

esige che la stessa parte civile collabori in modo veritiero alla

prova.

Contro l'osservazione del giudice a quo, per cui vi sarebbe lesione

del diritto di difesa per il fatto che la sola deposizione della parte

civile costituirebbe fonte di prova, l'Avvocatura contesta che ciò

risulti da alcuna disposizione legislativa, ed obietta, anzi che

contrasterebbe col principio del libero convincimento del giudice

penale, al quale è data potestà di apprezzare, ai fini della prova,

anche le dichiarazioni rese dall'imputato nell'esercizio della difesa.

Analoga questione, in relazione al solo art. 3 della Costituzione,

è stata sollevata, circa la legittimità dell'art. 106 cod. proc.

pen., anche dal tribunale di Bergamo il quale ha motivato che l'obbligo

della testimonianza, imposto alla parte civile, altererebbe

l'equilibrio processuale dei soggetti aventi interesse al giudizio per

il risarcimento del danno. Considerato in diritto :

1. - Secondo l'assunto del pretore di Iseo, cui con ordinanza di

meno ampio contenuto aderisce il tribunale di Bergamo, l'art. 106 cod.

proc. pen., recante l'obbligo della testimonianza a carico della parte

civile, e gli artt. 350, secondo comma, 408, secondo comma, 447, 448 e

449 dello stesso codice nelle parti volte a disciplinare l'assolvimento

del detto obbligo, lederebbero il principio di uguaglianza (art. 3

Cost.) e quello dell'inviolabilità del diritto di difesa (art. 24,

secondo comma, Cost.), così riguardo all'imputato come riguardo alla

parte civile. Nei confronti del primo risulterebbero violati il

principio di uguaglianza, perché soltanto alla parte civile è

concesso di rendere la testimonianza, ponendo se stessa quale fonte di

prova, ed il diritto di difesa perché, essendo la testimonianza una

prova, questa è resa accessibile soltanto ad una delle parti.

Lo stesso sistema, esaminato poi dal punto di vista della parte

civile, lederebbe parimenti tanto il principio di uguaglianza quanto il

diritto di difesa, giacché l'attore (parte civile) sarebbe costretto a

testimoniare secondo verità ed anche contra se, mentre non può

pretendere analogo comportamento dall'imputato.

2. - Le questioni non sono fondate.

È indubbio che l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni

e per il risarcimento dei danni da reato è, nel processo penale,

regolato dal legislatore, nei limiti della sua discrezionalità e per

fini di utilità generale, diversamente dall'esercizio dell'azione

medesima davanti al giudice civile. E non è meno indubbio che nei due

sistemi risulta diversamente disciplinata la testimonianza.

Tali differenze normative sono, però, inevitabili effetti

dell'applicazione del principio della preminenza della giurisdizione

penale su quella civile, quale, in dipendenza di una scelta legislativa

non irrazionale, è riconosciuta nel nostro ordinamento a corollario

della prevalenza dell'interesse pubblico all'accertamento dei reati

rispetto all'interesse collegato alla risoluzione delle liti civili. Si

tratta dello stesso pubblico interesse che informa l'obbligatorietà

dell'azione penale (articolo 112 Cost.) e da cui promana il principio,

fondamentale nel processo penale, dell'assenza di limiti legali alla

libera ricerca e alla valutazione delle prove da parte del giudice;

limiti che invece non mancano nella disciplina del processo civile.

Lo stesso criterio di preminenza della giurisdizione penale trova,

invero, significativa espressione legislativa, allorché lo stesso

fatto sia configurabile, nel contempo, come illecito penale e come

illecito civile e si prospetti, quindi, in ordine ad esso

l'opportunità che siano evitati contrasti di giudicati. Dal che deriva

razionalmente la subordinazione dei giudizi civili, amministrativi e

disciplinari (salve le eccezioni di cui agli artt. 19 e 20 c.p.p.) a

quello penale, e la conseguente autorità del giudicato in questo

formatosi, in particolare rispetto al giudizio per le restituzioni e

per il risarcimento del danno (art. 27 c.p.p.) o ad altri giudizi

civili e amministrativi (art. 28 c.p.p.), come è stato affermato nelle

recenti sentenze nn. 108/1970 e 55/1971.

3. - Ciò premesso la Corte non ritiene che la normativa impugnata,

per quanto riguarda la parte civile, sia illegittima sotto i due

aspetti sopra indicati.

Secondo la ormai costante sua giurisprudenza, il principio di

uguaglianza assicura ad ognuno parità di trattamento in situazioni non

differenziate. Le modalità di esercizio del diritto di difesa,

pertanto, possono essere legittimamente disciplinate in modo diverso,

purché rispondenti alle caratteristiche di ciascun procedimento, con

l'ovvio limite che non rimanga vanificato o reso estremamente

difficoltoso l'esercizio del diritto stesso.

Ora, dall'accennata subordinazione della disciplina della

costituzione di parte civile a quella propria del giudizio penale, ai

cui fini è preordinato l'obbligo dell'offeso dal reato (anche se

agisca in tale sede per il perseguimento della pretesa riparatoria) di

rendere la testimonianza, nei casi di legge anche sotto vincolo di

giuramento, quando sia informato dei fatti per i quali si procede,

discende il dovere imposto al soggetto stesso, sanzionato penalmente

nell'art. 372 del codice penale, di dire tutta la verità e null'altro

che la verità. Ciò eventualmente anche in merito a circostanze di

fatto che possano influire in senso sfavorevole sulla decisione circa

la pretesa riparatoria. E, considerandosi che il soggetto costituitosi

parte civile è indicato talvolta come il principale e finanche come

l'unico testimone per la ricostruzione storica dei fatti dedotti

nell'imputazione, non si vede come i principi costituzionali di

uguaglianza e di difesa, invocati dalle ordinanze, possano

giustificarne il diniego da parte di lui di cooperare all'accertamento

dei fatti predetti, ponendosi su piano diverso da quello di altri

soggetti sui quali grava il dovere della testimonianza, secondo le

norme dettate al riguardo dal codice di procedura penale.

Del resto anche per quanto concerne il processo civile, nel cui

ambito, si sostiene nelle ordinanze, sarebbe consentito alle parti di

esimersi dall'enunciazione di circostanze contrastanti con propri

assunti difensivi, è opportuno ricordare essere previsto dal codice di

procedura civile il dovere per le parti di comportarsi in giudizio con

lealtà e probità; dovere dalla cui inosservanza discendono anche

peculiari responsabilità.

Né con il precetto dell'uguaglianza contrasta la diversa funzione

riconosciuta dall'ordinamento processuale penale all'esame testimoniale

della parte civile rispetto all'interrogatorio dell'imputato.

La prova offerta dall'esame suddetto è direttamente soggetta alla

valutazione critica del giudice, onde egli possa basare su di essa la

decisione della causa o debba disattenderla come non veridica.

D'altro canto le dichiarazioni dell'imputato, mentre non sfuggono

anch'esse ad un controllo di veridicità, particolarmente quando

vengono richiamati ulteriori fatti e circostanze il cui accertamento

possa condurre alla giusta decisione, tuttavia costituiscono

essenzialmente mezzo di difesa correlato alla contestazione

dell'accusa. Come è noto l'interrogatorio dell'imputato è volto

anzitutto a consentirne la difesa ed è dominato, quindi, in

riferimento all'oggetto della decisione penale, dal principio

costituzionale che garantisce in ogni stato e grado del giudizio

l'esercizio della difesa medesima.

Se, però, all'imputato non è imposto l'obbligo di dire la

verità, che vige per altri soggetti, tuttavia non può disconoscersi

che su di lui, e nel suo stesso interesse, ricade quanto meno l'onere

di dichiarazioni, cui il giudice possa riconoscere valore di

attendibile fonte di prova, non diretta semplicemente alla tutela di

situazioni di natura patrimoniale, quali sono quelle che caratterizzano

invece l'istituto della parte civile.

4. - Alla stregua delle precedenti considerazioni esula anche

l'asserita violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione in danno

dell'imputato, sul presupposto che la parte civile, rendendo la

testimonianza, possa, a differenza dell'imputato stesso, porsi quale

fonte di prova. Basti osservare in contrario che il rilievo, svolto

dall'ordinanza del tribunale di Bergamo, ha scarsa importanza nel

sistema positivo, dominato, come si è già detto, dal principio della

libera valutazione delle prove nel processo penale. Non è escluso,

infatti, che il giudice, argomentando per un verso dalle dichiarazioni

dell'imputato, ed in genere dal suo contegno, e dalle prove da lui

dedotte e per altro verso dall'interesse che al trionfo dell'accusa

possa avere la parte civile, ne valuti la testimonianza in senso ad

essa sfavorevole.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 106, 350, secondo comma, 408, secondo comma, 447, 448 e 449

del codice di procedura penale, sollevate con le ordinanze di cui in

epigrafe, dal pretore di Iseo e dal tribunale di Bergamo, in

riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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