Codice di procedura penale

Art. 449 c.p.p. — Casi e modi del giudizio direttissimo

Quando una persona e' stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, puo' presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono. Se l'arresto e' convalidato, si procede immediatamente al giudizio. ((Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto e' convalidato, quando manca la querela e questa puo' ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione e' revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione)). Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia' stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero e' citato a comparire a una udienza non successiva al trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede e' presentato all'udienza entro il medesimo termine. Quando una persona e' stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria puo' provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero. Quando il reato per cui e' richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario. 39

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356

39

Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che " Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini."

Testo vigente dal 16 giugno 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 187/1992

    Questione inammissibile
    22 aprile 1992

    Come più volte è stato affermato e ribadito, quando dalla stessa prospettazione dei giudici 'a quibus' risulta che ai quesiti sottoposti alla Corte costituzionale possono essere date diverse soluzioni e nessuna di esse è costituzionalmente obbligata, deve dichiararsi l'inammissibilità delle questioni, in quanto vertenti in materia di scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore. Ciò si verifica per la questione sollevata nei confronti degli artt. 449 e 452 cod. proc. pen., in cui si contesta che l'instaurazione del giudizio abbreviato atipico (v. massima B) derivante da trasformazione del giudizio direttissimo, e che perciò consente, a differenza del giudizio abbreviato ordinario, una piena integrazione probatoria, possa essere preclusa da un dissenso del pubblico ministero, in quanto, potendo il pubblico ministero determinarsi a consentire o dissentire a seconda che confidi o meno nella successiva integrazione ad opera del giudice, l'instaurazione del giudizio abbreviato e la fruizione della diminuzione di pena per esso prevista, verrebbero a dipendere da una scelta discrezionale, dell'organo dell'accusa, come tale lesiva dei principi di parità di trattamento e legalità della pena. In aggiunta alle possibili soluzioni per evitare che questo accada, prospettate nelle ordinanze di rimessione (instaurazione del giudizio abbreviato in base alla sola richiesta dell'imputato; imposizione al pubblico ministero di compiere prima dell'instaurazione del giudizio direttissimo gli accertamenti necessari ad integrare il requisito della decidibilità allo stato degli atti, ecc.) altre infatti potrebbero ipotizzarsene, cosicché, pur non negandosi rilievo, in linea di principio, al problema, è chiaro che esso è risolubile solo attraverso un intervento del legislatore. (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 449 e 452, secondo comma, cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli art. 3 e 101 Cost.). - Riguardo ad altra questione - anch'essa dichiarata inammissibile - in cui si è pure constestata l'incidenza sull'instaurazione del giudizio abbreviato di scelte discrezionali del pubblico ministero: S. n. 92/1992.

    Art. 452 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 449 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 278/1985

    Questione inammissibile
    8 novembre 1985

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 142 e 449 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19, 21 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Torino con ordinanza del 18 settembre 1984. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

    Art. 142 c.p.p. · Art. 449 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 234/1984

    Questione inammissibile
    30 luglio 1984

    a) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 366 c.p. e 449 c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione, dal Pretore di Ragusa con l'ordinanza emessa il 27 marzo 1980 (reg. ord. n. 463/1980); b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 251 c.p.c., 142 e 449 c.p.p.…

    Art. 366 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 8 cost. · Art. 19 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (12)

Se ne mostrano 10 su 12, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 giugno 2023

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 2013 al 16 giugno 2023. 57 parole aggiunte.

… il pubblico ministero vi consentono. Se l'arresto e' convalidato, si procede immediatamente al giudizio. aggiunto: Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto e' convalidato, quando manca la querela e questa puo' ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione e' revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia' stato convalidato, procede al …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art449 · fonte del testo

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