Art. 448 c.p.p. — Provvedimenti del giudice

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Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, puo' rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non e' ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta. In caso di dissenso, il pubblico ministero puo' proporre appello; negli altri casi la sentenza e' inappellabile. ((2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volonta' dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalita' della pena o della misura di sicurezza)) 247 Quando la sentenza e' pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 giugno 2017, n. 103

247

La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 51) che "Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 448 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 50, non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e' stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo in vigore dal 3 agosto 2017 al 30 dicembre 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 448 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. II, sent. n. 14835/2025

    15 aprile 2025

    La Seconda Sezione, in tema di patteggiamento, ha affermato che il consenso della parte alla definizione del processo con accordo sulla pena implica la sua rinuncia a contestare le accuse e ad esercitare talune facoltà derivanti dal pieno esercizio del diritto di difesa anche nel caso di partecipazione al giudizio del Procuratore europeo delegato, sicché la ricorribilità per cassazione della sentenza resta circoscritta alle sole ipotesi tassativamente indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad ente italiano no profit chiamato a rispondere dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al delitto di truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche, che, dopo aver definito il giudizio con patteggiamento, ha proposto ricorso per cassazione contestando, ex ceteris, la violazione della normativa sovranazionale a tutela del diritto dell’imputato ad essere sentito, atteso che la Camera Permanente della Procura europea aveva espresso parere favorevole sulla richiesta del Procuratore europeo delegato, in Italia, di procedere all’esercizio dell’azione penale, senza che fosse stata data all’ente la possibilità di interloquire con le Autorità).

    Art. 448 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 22 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

16 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 54/2004

    Altra decisione
    29 gennaio 2004

    Restituzione degli atti al giudice che ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, ultimo periodo, del codice di procedura penale, “nella parte in cui non prevede che, anche all'esito del giudizio abbreviato celebrato a seguito dell'ingiustificato dissenso del pubblico ministero alla applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice possa valutare la legittimità di tale dissenso al fine di pronunciare sentenza nei termini di cui al comma 1 dell'art. 448“. Il giudice dovrà, infatti, valutare se la disciplina transitoria di cui all'art. 5, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134, introdotta successivamente all'ordinanza di rimessione, incida sulla rilevanza della questione proposta. – Analoga questione di legittimità costituzionale, alla quale il rimettente fa riferimento, è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 225/2003.

    Art. 448 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 225/2003

    Questione infondata
    24 giugno 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 448 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa ritenere ingiustificato il dissenso del pubblico ministero all’applicazione della pena e pronunciare sentenza a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale anche all’esito del giudizio abbreviato richiesto dall’imputato. In relazione alla ipotizzata irragionevole discriminazione dell’imputato che ha chiesto il giudizio abbreviato rispetto a quello che tale richiesta non ha formulato, non è dato, infatti, ravvisare alcuna violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto la diversità delle situazioni processuali poste a raffronto è conseguenza di strategie difensive rimesse alla libera scelta dell’imputato. E non risultano violati né, da un lato, il principio del buon andamento dei pubblici uffici – che si riferisce non già all’attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all’organizzazione ed al funzionamento dell’amministrazione della giustizia – né, dall’altro, il principio della ragionevole durata del processo: la denunciata disciplina appare, infatti, frutto di scelte normative non prive di valide giustificazioni in ordine alla configurazione e ai rapporti tra riti alternativi, che consente il sindacato del giudice sul dissenso del pubblico ministero soltanto in esito alla celebrazione del dibattimento. - In riferimento al rito alternativo dell’applicazione della pena, richiamate le ordinanze n. 127/1993 e 488/1994, a conferma di precedente giurisprudenza (sentenza n. 120/1984). In tema, inoltre, dopo le modifiche recate all’art. 448 del codice di procedura penale dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, menzionate le ordinanze n. 100/2003 e n. 426/2001. - In tema di applicabilità all’attività giurisdizionale del principio del buon andamento dei pubblici uffici, citate, 'ex plurimis', le sentenze n. 115/2001 e n. 381/1999.

    Art. 448 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 100/2003

    Questione infondata
    28 marzo 2003

    Manifesta infondatezza - per erroneità del presupposto interpretativo - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo e quarto comma, e 112 della Costituzione, in quanto, nel consentire all'imputato di rinnovare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la richiesta di applicazione della pena già rivolta al giudice dell'udienza preliminare e non accolta a causa del dissenso del pubblico ministero, imporrebbe al giudice del dibattimento, valutata la fondatezza della richiesta, di pronunciare immediatamente sentenza di applicazione della pena anche in mancanza del consenso del pubblico ministero. Infatti secondo una interpretazione logico-sistematica compatibile con il tenore letterale della disposizione censurata e conforme alla struttura negoziale e all'essenza dell'istituto, il potere di pronunciare sentenza di applicazione della pena malgrado il dissenso del pubblico ministero può essere esercitato solo dopo la chiusura del dibattimento, quando il giudice è posto in grado di valutare, in esito alle risultanze dell'istruzione dibattimentale, se le ragioni del dissenso del pubblico ministero erano giustificate. - V. anche citata ordinanza n. 426/2001, in relazione ad una questione in cui la disciplina censurata era assunta quale 'tertium comparationis'.

    Art. 448 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (10)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 2000 al 3 agosto 2017. 1 parola tolta, 47 parole aggiunte.

tolto: 1.Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il … impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiestaaggiunto: . In caso di dissenso, il pubblico ministero puo' proporre appello; negli altri casi la sentenza e' inappellabile. aggiunto: 2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volonta' dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalita' della pena o della misura di sicurezza Quando la sentenza e' pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 51) che "Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 448 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 50, non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e' stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art448 · fonte del testo

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