Corte costituzionale

Sentenza n. 251/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1991 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 447, 448 e

563 del codice di procedura penale, in relazione al combinato

disposto degli artt. 2, comma primo, prima parte e n. 45, della legge

16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della

Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), e

6, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed

esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali), promosso con ordinanza

emessa il 13 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura di Roma nel procedimento penale a carico di Fagotti

Giuseppe ed altro iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Giuseppe

Fagotti e Cosimo Andreocci, imputati del reato di costruzione

abusiva, il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di

Roma - dopo aver ricevuto, ai sensi dell'art. 444 del codice di

procedura penale, richiesta congiunta dal pubblico ministero e dagli

imputati di applicazione della pena di venti giorni di arresto e di

otto milioni di ammenda - ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del

13 dicembre 1990 (R.O. n. 98 del 1991), la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 447, 448 e 563 dello stesso codice, per

violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione, in relazione al

combinato disposto dell'art. 2, primo comma, prima parte e n. 45,

della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo

della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura

penale) e dell'art. 6, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 848

(Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), nella parte in cui

le norme denunciate "non prevedono che nella fase delle indagini

preliminari la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle

parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale sia

emessa in pubblica udienza".

In premessa il giudice remittente richiama una recente pronuncia

della Corte di cassazione (Sez. I, 19 febbraio 1990, ric. Migliardi)

secondo cui la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di

procedura penale non comporterebbe un accertamento della

responsabilità dell'imputato in ordine al reato addebitatogli e non

sarebbe, pertanto, da ricomprendere tra le sentenze di condanna.

Dissentendo da tale orientamento, il giudice a quo ritiene che la

sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale sia,

invece, da qualificare come sentenza di condanna, in quanto

l'applicazione di una sanzione penale non potrebbe scaturire altro

che da un accertamento di responsabilità compiuto dal giudice: e

ciò sia alla luce dei principi sanciti dagli artt. 27, primo comma,

25 e 101 della Costituzione, sia in base all'art. 6, primo comma,

della legge 4 agosto 1955, n. 848, concernente la ratifica della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, dove si

attribuisce soltanto al giudice la valutazione della responsabilità

penale e della fondatezza delle accuse. Nell'ordinanza di rinvio si

aggiunge anche che la natura di sentenza di condanna della pronunzia

emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di rito sarebbe stata da

parte di questa Corte già adombrata nella sentenza n. 66 del 1990 e

successivamente chiarita in termini definitivi nella sentenza n. 313

del 1990.

Tanto premesso, il giudice remittente ravvisa un contrasto tra gli

artt. 447, 448 e 563 del codice di procedura penale - che prevedono

il rito in camera di consiglio per l'adozione, nel corso delle

indagini preliminari, della sentenza di cui all'art. 444 dello stesso

codice - e la regola dettata dall'art. 6 della citata Convenzione,

dove si prevede che la sentenza deve essere resa pubblicamente,

mentre le eccezioni alla regola della pubblicità devono essere

valutate in concreto dal giudice solo in relazione a singole

fattispecie, richiamate dalla norma in vista della tutela di

interessi specifici. La pubblicità dell'udienza - ad avviso del

giudice a quo - dovrebbe, pertanto, valere per ogni tipo di giudizio

nel corso del quale debba emettersi una sentenza che dichiari la

colpevolezza dell'imputato, dal momento che la pubblicità realizza

il fine precipuo della garanzia di trasparenza del processo nei

confronti sia dell'imputato che della collettività.

Di conseguenza, il legislatore delegato, nell'emanare le

disposizioni impugnate, non si sarebbe attenuto alla "direttiva

primaria" espressa dall'art. 2, primo comma, prima parte, della legge

di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81, secondo cui "il codice di

procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e

adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate

dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo

penale". Le norme denunciate non sarebbero altresì conformi alla

direttiva di cui all'art. 2, n. 45, della stessa legge di delegazione

che, nel dettare le caratteristiche del procedimento preordinato

all'applicazione della pena su richiesta delle parti, individuerebbe

nella pubblicità - pur senza prevederla esplicitamente - un

requisito necessario della procedura. Da qui il sospetto di

violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Infine, le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto -

sempre secondo il giudice remittente - anche con l'art. 3 della

Costituzione, poiché in base ad esse "la medesima pena per un

identico reato può essere inflitta ad un imputato senza la garanzia

della pubblicità dell'udienza rispetto ad un altro imputato

giudicato con rito ordinario".

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che la questione

sia dichiarata infondata.

Nel suo atto di intervento l'Avvocatura richiama, in particolare,

la tesi della derogabilità del principio della pubblicità dei

dibattimenti giudiziari, quando ricorrano obbiettive e razionali

giustificazioni nell'interesse del funzionamento della giustizia. Considerato in diritto

1. - La questione in esame investe la legittimità costituzionale

degli artt. 447, 448 e 563 del codice di procedura penale, in tema di

applicazione della pena su richiesta delle parti nel corso delle

indagini preliminari. Ad avviso del giudice remittente, tali articoli

- nella parte in cui non prevedono l'emanazione in pubblica udienza

della sentenza che dispone, in tale fase, l'applicazione della pena

su richiesta delle parti - verrebbero a violare:

a) l'art. 76 della Costituzione, in relazione al combinato

disposto dell'art. 2, comma primo, prima parte e n. 45, della legge

16 febbraio 1987, n. 81, e dell'art. 6, comma primo, della legge 4

agosto 1955, n. 848, dal momento che la sentenza emessa ai sensi

dell'art. 444 del codice di procedura penale, dovendosi qualificare

come vera e propria sentenza di condanna, fondata sull'accertamento

della responsabilità dell'imputato, dovrebbe "essere resa

pubblicamente", secondo quanto previsto sia dall'art. 6 della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali (recepito nel diritto interno a seguito della

legge n. 848 del 1955 e operante come direttiva di portata generale

per la riforma del codice di procedura penale) sia dalla direttiva n.

45 della legge di delegazione n. 81 del 1987;

b) l'art. 3 della Costituzione, per il fatto di determinare una

disparità di trattamento tra persone sottoposte a giudizio,

conseguente al fatto che una stessa pena per un identico reato

potrebbe essere inflitta ad un imputato senza la garanzia della

pubblicità e ad un altro, giudicato con il rito ordinario, con il

rispetto di tale garanzia.

2. - La questione non è fondata.

L'ordinanza di rinvio individua il profilo preminente

dell'eccezione sollevata nella natura di sentenza di condanna che

andrebbe riferita alla pronuncia di applicazione della pena su

richiesta delle parti, nonché nell'"eccesso di delega" che, in

relazione a tale natura, verrebbe a inficiare le norme impugnate,

specialmente in relazione all'art. 6, primo comma, della Convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali, dove, in materia giurisdizionale, viene stabilito il

diritto di ogni persona "ad un'equa e pubblica udienza", quando si

tratti di determinare la "fondatezza di un'accusa penale", con la

conseguenza che la sentenza penale "deve essere resa pubblicamente",

salvo eccezioni particolari disposte, di volta in volta, dall'organo

giudicante ai fini della tutela di interessi specificamente indicati

dalla stessa norma.

In proposito, va rilevato che - come ricorda l'ordinanza in esame

- questa Corte ha già avuto modo di soffermarsi sui caratteri della

sentenza che, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,

dispone l'applicazione della pena richiesta dalle parti: ora

sottolineando le analogie e le diversità tra il rito previsto per il

giudizio abbreviato e quello relativo al "patteggiamento", entrambi

fondati "sull'accordo tra accusa e difesa", ma differenziati nel

contenuto dell'accordo, che, nel primo caso, attiene soltanto alle

norme processuali da adottare, mentre, nel secondo, investe anche il

merito del processo e la misura della pena (v. sent. n. 66 del 1990);

ora ponendo in luce la natura giurisdizionale e non meramente

"notarile" della funzione esercitata dal giudice nell'applicazione

della pena richiesta dalle parti, dal momento che, ai sensi dell'art.

444, secondo comma, del codice di procedura penale, spetta all'organo

giudicante valutare motivatamente, oltre che la necessità di

addivenire ad un proscioglimento a norma dell'art. 129 dello stesso

codice, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto,

l'applicazione e la comparazione delle circostanze, nonché la

congruità della pena indicata dalle parti (v. sent. n. 313 del

1990).

La giurisprudenza costituzionale richiamata non ha inteso,

peraltro, riferire alla sentenza adottata a seguito di

"patteggiamento" la natura propria della sentenza di condanna

disposta sulla base di un accertamento pieno della fondatezza

dell'accusa e della responsabilità dell'imputato. Al contrario, nei

precedenti ricordati, questa Corte ha ripetutamente sottolineato come

l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, anziché

comportare un accertamento pieno di responsabilità, basato sul

contraddittorio tra le parti, trovi il suo fondamento primario

nell'"accordo tra pubblico ministero ed imputato sul merito

dell'imputazione (responsabilità dell'imputato e pena conseguente)"

(sent. n. 66 del 1990), dal momento che chi chiede la pena pattuita

"rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa" (sent.

n. 313 del 1991).

Nella costruzione del rito speciale regolato dagli artt. 444 e 448

del codice di procedura penale, viene, dunque, a emergere - pur in

presenza di autonomi e consistenti poteri di controllo dell'organo

giudicante - un profilo di "negozialità" che spiega il fatto che, in

questo rito, proprio in conseguenza dell'accordo raggiunto tra le

parti sulla specie e la misura della pena, l'indagine del giudice in

ordine alla responsabilità dell'imputato possa essere limitata a

profili determinati, senza investire quell'accertamento pieno e

incondizionato sui fatti e sulle prove che rappresenta, nel rito

ordinario, la premessa necessaria per l'applicazione della sanzione

penale. D'altro canto, è pur sempre il rilievo dato alla volontà

delle parti - ed in particolare, a quella dell'imputato - che conduce

anche ad attenuare, nel procedimento speciale di cui è causa,

quell'esigenza di garanzia a favore della persona perseguita da

un'accusa penale cui risulta collegato, nell'art. 6 della Convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il requisito della

pubblicità dei processi: attenuazione che, se non porta certo a

qualificare la pubblicità del processo come diritto disponibile da

parte dell'imputato (stante anche la presenza di un interesse

oggettivo connesso al controllo sociale sul processo), consente,

peraltro, di giustificare la deroga apportata nell'ambito di un rito

quale quello in esame, dove la scelta dell'imputato, anche ai fini

degli effetti del giudizio, assume un rilievo particolare e dove

l'assenza di pubblicità può talvolta rappresentare uno degli

elementi incentivanti o "premiali" atti a favorire tale scelta.

Del resto, l'impossibilità di riferire alla sentenza di cui

all'art. 444 del codice di procedura penale la natura di vera e

propria sentenza di condanna trova una conferma diretta anche nella

disciplina espressa nell'art. 445 dello stesso codice, dove la

sentenza che dispone l'applicazione della pena richiesta dalle parti

viene "equiparata" a determinati fini, ma non identificata con la

sentenza di condanna: con la conseguenza che a tale pronuncia non

vengono collegati alcuni degli effetti tipici della condanna, quali

il pagamento delle spese processuali (salvo la limitata eccezione in

tema di spese processuali a favore della parte civile, di cui alla

sentenza di questa Corte n. 443 del 1990) o l'applicazione delle pene

accessorie e delle misure di sicurezza.

Escluso, dunque, che la sentenza adottata ai sensi dell'art. 444

del codice di rito possa assumere le caratteristiche proprie di una

sentenza di condanna basata sull'accertamento pieno della "fondatezza

dell'accusa penale", viene anche a perdere valore il riferimento,

operato nell'ordinanza di rinvio, all'art. 6, primo comma, della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (resa esecutiva

dalla legge n. 848 del 1955) come norma interposta ai fini della

configurazione dell'"eccesso di delega" che è stato denunciato.

Né maggior valore può assumere, a questo fine, il richiamo -

sempre espresso nell'ordinanza - alla direttiva n. 45 della legge di

delegazione n. 81 del 1987 dove sono stati formulati i principi ed i

criteri direttivi in tema di "patteggiamento". Tale direttiva,

infatti, enuncia il principio che "il giudice, in udienza, applichi

la sanzione nella misura richiesta, provvedendo con sentenza

inappellabile", ma non offre alcuna indicazione per la soluzione del

problema in esame, dal momento che non esprime né una scelta

esclusiva a favore dell'udienza pubblica né una preclusione per il

rito camerale. Al contrario, la stessa direttiva, nel prevedere che

il "patteggiamento" possa essere richiesto al giudice fino

all'apertura del dibattimento, viene a convalidare la soluzione

adottata dall'art. 447 del codice di procedura penale con riferimento

all'ipotesi di richiesta avanzata nel corso delle indagini

preliminari, nonché quella delineata nell'art. 448, primo comma,

dello stesso codice, dove la pronuncia della sentenza di applicazione

della pena "patteggiata" viene riferita a diverse fasi di sviluppo

del processo, implicando, di conseguenza, una diversificazione delle

forme attraverso cui la stessa sentenza dev'essere adottata.

3. - Del tutto infondato risulta, infine, il profilo enunciato in

relazione all'asserita lesione dell'art. 3 della Costituzione. Il

fatto che una stessa pena per uno stesso reato possa scaturire da

processi dove l'elemento della pubblicità risulti diversamente

regolato rappresenta, infatti, una mera eventualità connessa alla

diversificazione dei riti, ma in nessun caso può configurare una

disparità di trattamento imputabile agli enunciati della legge e

suscettibile di riflettersi significativamente all'interno di una

stessa categoria di giudicabili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Roma nei confronti degli

artt. 447, 448 e 563 del codice di procedura penale, nella parte in

cui non prevedono che, nella fase delle indagini preliminari, la

sentenza di applicazione della pena su richiesta dalle parti, ai

sensi dell'art. 444 dello stesso codice, sia emessa in pubblica

udienza, per violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione, in

relazione al combinato disposto dell'art. 2, comma primo, prima parte

e n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e dell'art. 6, comma

primo, della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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