Corte costituzionale

Ordinanza n. 338/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/07/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 458, comma

primo e secondo, 438, comma primo e 442, comma secondo, del codice di

procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1. - Ordinanza emessa il 28 gennaio 1991 dalla Corte d'appello di

Firenze nel procedimento penale a carico di Messina Gianfranco

iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

2. - Ordinanza emessa il 22 gennaio 1991 dal Tribunale di Genova

nel procedimento penale a carico di Fiorani Rinaldo ed altro iscritta

al n. 240 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con ordinanza in data 22 gennaio 1991 (r. o. n. 240

del 1991), il Tribunale di Genova ha sollevato questione di

legittimità costituzionale:

a) dell'art. 438, comma 1, del codice di procedura penale nella

parte in cui non indica le ragioni sulla base delle quali il P.M.

può negare il suo consenso alla richiesta di giudizio abbreviato e

non pone a carico dello stesso l'obbligo di enunciarle in caso di

dissenso;

b) dell'art. 442, comma 2, del medesimo codice, nella parte in

cui non prevede che il giudice, alla chiusura del dibattimento,

ritenendo ingiustificato il dissenso del P.M. sulla richiesta di rito

abbreviato, debba comunque applicare la relativa riduzione di pena;

che le norme impugnate si porrebbero in contrasto con gli artt.

3 e 24 della Costituzione creando un'irragionevole disparità di

trattamento rispetto al regime previsto per il "patteggiamento"

dall'art. 448, comma 1, c.p.p., e privando l'imputato della

possibilità di difendersi relativamente al diritto alla riduzione di

pena connessa al rito abbreviato;

che, con ordinanza in data 28 gennaio 1991 (r.o. n. 228 del

1991), la Corte d'appello di Firenze ha sollevato questione di

legittimità costituzioanle dell'art. 458, comma 1 e 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui, subordinando al consenso del

P.M. l'adozione del rito abbreviato senza consentire al giudice di

sindacare, anche nel merito, il dissenso ai fini dell'applicazione

dell'attenuante prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p., si porrebbe

in contrasto con l'art. 27, comma 3, della Costituzione, poiché la

preclusione del rito abbreviato ad opera del P.M., impedirebbe

all'imputato, nelle ulteriori fasi del giudizio di primo grado e di

quello di appello, di ottenere la relativa riduzione di pena, così

compromettendo il suo diritto ad una pena equa;

che non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento

l'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che i giudizi così promossi vanno riuniti per

l'obbiettiva analogia delle censure con essi prospettate;

che, con sentenza n. 81 del 1991, questa Corte ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede che il P.M., in caso di dissenso, sia tenuto

a enunciarne le ragioni e che il giudice, quando, a dibattimento

concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del P.M., possa

applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.

442, comma 2, del codice di procedura penale;

che nella medesima pronuncia è stata poi dichiarata, in via

conseguenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma

1 e 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

che il P.M., in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni

e che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene

ingiustificato il dissenso del P.M., possa applicare all'imputato la

riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2, dello stesso

codice;

che le questioni sollevate vanno pertanto dichiarate

manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 438 comma 1, 442 comma 2 e

458 commi 1 e 2 del codice di procedura penale, sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Tribunale

di Genova e dalla Corte d'appello di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari