Anche nel caso - oggetto dell'attuale questione - di sentenza di applicazione della pena, emessa, ricorrendone i presupposti, dopo la chiusura del dibattimento di primo grado, così come nella ipotesi di sentenza di applicazione della pena consensualmente indicata dalle parti - in relazione alla quale la Corte si pronunciò su analoga eccezione nella sentenza n. 443 del 1990 - la preclusione posta dagli artt. 448, terzo comma, e 444, secondo comma, cod. proc. pen. alla pronuncia sul capo civile, risulta coerente ai principi generali della materia, secondo cui la decisione del giudice penale sull'azione civile non segue se non ad un pieno accertamento della responsabilità penale. Peraltro anche nella fattispecie ora in esame - dato che pure per essa, ai sensi dell'art. 444, secondo comma, deve ritenersi inoperante la sospensione del processo civile prevista dall'art. 75, comma terzo, e che il danneggiato dal reato, nello scegliere di esercitare l'azione civile nel processo penale, ne accetta il carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, è da escludersi che la tutela giudiziaria allo stesso accordata - anche se razionalmente limitata - risulti, a causa della preclusione alla pronuncia sull'azione civile, vanificata. Ne' rileva in contrario che la pronuncia sull'azione civile sia invece prevista (dallo stesso art. 448, terzo comma) quando la sentenza di applicazione della pena è emessa in sede di impugnazione, in quanto in tal caso (come si afferma anche nella Relazione preliminare) ci si trova in presenza della situazione, del tutto differente, di un accertamento già compiuto e di una decisione già adottata sul capo civile. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 448 cod. proc. pen.). - V. S. n. 443/1990, già citata nel testo. red.: S.P.
Art. 538 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 448 c.p.p. · Art. 539 c.p.p.