Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/02/1971 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 445 e 446

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18

gennaio 1969 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a

carico di Patrignani Leonida e Fusetti Teseo, iscritta al n. 279 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1970 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

A seguito di istruzione formale, Patrignani Leonida e Fusetti

Teseo, con sentenza del giudice istruttore di Padova in data 23 marzo

1966, venivano rinviati a giudizio davanti al tribunale della stessa

città, per rispondere di vari delitti di truffa aggravata commessi, in

concorso fra loro, ai danni dei fratelli Baggio; il Fusetti, inoltre,

per rispondere anche del delitto di calunnia in danno del correo

Patrignani, a norma dell'art. 368, primo comma, del codice penale, con

l'aggravante della recidiva semplice (art. 99 c.p.).

Nel corso del dibattimento, nella pubblica udienza del 16 dicembre

1967, su richiesta del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 445

c.p.p., al Fusetti veniva contestato altro reato di truffa commesso in

danno del Patrignani e i cui elementi di fatto già risultavano dagli

atti istruttori.

Con sentenza del 15 gennaio 1968, il predetto tribunale condannava

il Fusetti per quest'ultimo delitto (con la concessione delle

attenuanti generiche e con l'aggravante della recidiva), e lo assolveva

invece dagli altri reati, indicati nel decreto di citazione a giudizio,

in ordine ai quali affermava la responsabilità del solo Patrignani.

Avverso questa sentenza proponevano impugnazione entrambi gli

imputati davanti alla Corte d'appello di Venezi'.

All'udienza del 18 gennaio 1969 il difensore del Fusetti eccepiva

la incostituzionalità degli artt. 445 e 446 c.p.p. in riferimento agli

artt. 2 e 24 della Costituzione, e la Corte di appello, con ordinanza

in pari data, ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte per la

soluzione delle questioni di costituzionalità delle norme predette.

La Corte ha osservato che l'art. 445, nella parte in cui disciplina

la possibilità che all'imputato sia contestato neI corso del

dibattimento un reato concorrente (così come una circostanza

aggravante o la continuazione) risultante dagli atti istruttori o

dibattimentali e non menzionato nella sentenza di rinvio a giudizio,

nella richiesta o nel decreto di citazione, lederebbe i diritti

inviolabili del cittadino (art. 2 Cost.), con particolare riferimento

alla garanzia di difesa in giudizio (art. 24, primo comma).

E con gli stessi principi, ha aggiunto la Corte d'appello, sarebbe

d'altra parte incompatibile anche l'art. 446 del c.p.p., in quanto, per

la ipotesi disciplinata dalla precedente disposizione, prevede la

concessione di un termine in ogni caso non maggiore di cinque giorni,

insufficiente cioè per la preparazione della difesa dell'imputato.

Davanti a questa Corte non si è costituita alcuna delle parti, né

ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato nell'interesse

del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - La Corte d'appello di Venezia ha prospettato il dubbio che gli

artt. 445 e 446 del codice di procedura penale siano incompatibili con

la tutela costituzionale del diritto di difesa (art. 24, secondo

comma), quale espressione del riconoscimento e della garanzia dei

diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Costituzione).

Con la prima questione si censura testualmente l'art. 445, perché

pregiudicherebbe il diritto dell'imputato alla difesa, consentendo che

nel corso del dibattimento sia oggetto di ulteriore contestazione un

reato concorrente o una circostanza aggravante o la continuazione,

qualora ne risultino gli elementi costitutivi dagli atti istruttori o

nel dibattimento.

La seconda questione investe, poi, l'art. 446, il quale violerebbe

i ricordati precetti costituzionali in quanto, nel caso si proceda nei

modi preveduti dalla precedente disposizione, stabilisce che

all'imputato sia concesso un termine non maggiore di cinque giorni,

insufficiente alla preparazione di una adeguata difesa.

2. - La prima questione sulla costituzionalità dell'art. 445 non

è fondata.

L'istituto della contestazione suppletiva, come è noto, apporta un

temperamento al principio della immutabilità del fatto dedotto

nell'atto di imputazione, nei termini formalmente contestati a

conclusione del procedimento istruttorio.

Esso è volto ad armonizzare il diritto dell'imputato ad esercitare

la difesa, nel rispetto del principio del contraddittorio, con le

obiettive esigenze della giustizia penale.

La contestazione in corso di dibattimento risponde, infatti, a

finalità di ordine processuale ispirate al criterio dell'economia dei

giudizi (pur fondamentale nel sistema, come affermato da questa Corte

con la sentenza n. 11 del 1965), nelle ipotesi in cui la connessione

delle imputazioni induca a ravvisare, fra i diversi fatti contestati,

una complementarità di indagini e di accertamenti di merito, al fine

della unità e coerenza della decisione.

Tale disciplina, in particolare, consente al giudice una più

completa valutazione della fattispecie e, nel caso debba affermarsi la

colpevolezza dell'imputato, un più probante giudizio della di lui

capacità a delinquere, ai fini della irrogazione concreta della pena e

delle eventuali altre misure.

Va precisato che, nell'attuazione di questi principi, l'articolo

445 pone espressamente limiti ben rigorosi. Per vero la nuova

contestazione di imputazioni, ammessa nel corso del dibattimento di

primo grado, è subordinata sia alla presenza dell'imputato all'udienza

(o del suo difensore, nei soli casi in cui è a questi consentito di

rappresentarlo con mandato speciale, ai sensi dell'art. 125 c.p.p.),

sia al fatto che la competenza per materia in ordine ai nuovi reati, o

comunque ai nuovi fatti, non appartenga ad un "giudice superiore o

speciale". È ammessa pertanto solo la possibilità che, per effetto

della connessione delle imputazioni, si verifichi attrazione, nella

competenza del giudice procedente, della cognizione di reati altrimenti

spettante a giudici aventi competenza inferiore. E ciò secondo un

criterio che questa Corte, con riguardo alla disciplina della

competenza per connessione di cui agli articoli 45 e 46 c.p.p.

(sentenza n. 130 del 1963), ha affermato non contrastante con la

garanzia del giudice naturale.

Inoltre, come si è già ricordato, gli estremi di fatto del reato

concorrente, della circostanza aggravante o delle ulteriori violazioni

della legge penale configurabili nello schema della continuazione (art.

81, secondo comma, c.p.), debbono emergere dagli atti istruttori o

dalle indagini dibattimentali. Il che ha rilievo notevole ai fini

dell'esercizio della difesa.

Né vanno, infine, trascurati i limiti che, in ordine alla

contestazione di reati concorrenti, sono stati precisati dalla

giurisprudenza prevalente.

Questa (a parte l'ipotesi assunta dalla dottrina nella figura del

concorso formale di reati) inquadrando nel sistema la normativa in

esame e in considerazione appunto, come si è accennato, delle esigenze

del contraddittorio, ha affermato che, ai fini della contestazione

dibattimentale, la nozione del reato concorrente comprende soltanto le

fattispecie caratterizzate dalla connessione obiettiva, quale è

indicata nell'articolo 45 n. 2 del codice di procedura penale.

In tali sensi l'ambito di simili contestazioni resta circoscritto

così alle ipotesi di connessione teleologica o conseguenziale (in

riferimento alle quali ha particolare rilievo anche l'applicazione

dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p.), come a quelle in cui

sussista, tra le fattispecie oggetto dell'accusa, un nesso di

occasionalità. In virtù di questo si richiede un rapporto obiettivo

di carattere temporale e spaziale, per effetto del quale possa dirsi

che l'un reato abbia dato pretesto ed opportunità o costituisca

circostanza di impulso e di agevolazione dell'altro. Donde la

convenienza della contestualità del procedimento e della unitaria

ricostruzione critica delle prove.

Dalle accennate nozioni rimane, conseguentemente, esclusa la

connessione meramente soggettiva, preveduta nei numeri 1 e 3 e quella

di cui al n. 4 dell'art. 45 del codice di procedura penale.

3. - In vista di tale suo contenuto la disposizione denunziata non

può non ritenersi compatibile con la garanzia costituzionale del

diritto di difesa. Anche nella specie, infatti, deve affermarsi,

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che il diritto in

questione deve armonizzarsi con le particolari esigenze della giustizia

penale, cui sono adattati i vari tipi di procedimento, i quali

escludono talora pur la necessità di una contestazione

dell'imputazione in fase istruttoria. E ciò in quanto

dall'applicazione della norma stessa non può derivare effettiva

menomazione o sacrificio all'esercizio della difesa.

4. - A giudizio di fondatezza conduce, invece, l'esame della

seconda questione sollevata dalla Corte d'appello di Venezia, in merito

all'art. 446 del Codice di procedura penale, concernente appunto le

modalità di esercizio della difesa nell'ipotesi superiormente

considerata.

Questa norma stabilisce che, verificandosi la contestazione in

oggetto, eccetto il caso che essa riguardi la recidiva, il presidente

del tribunale o il pretore avverte l'imputato che, per preparare la

difesa, può chiedere un termine non maggiore di cinque giorni e non

prorogabile. Se vi è richiesta, il giudice è tenuto a concedere detto

termine, in misura che la giurisprudenza ammette sia fissata

discrezionalmente, ed a sospendere in conseguenza il dibattimento.

Orbene nella fattispecie in esame il termine predetto, per quanto

riguarda la misura massima consentita, non trova giustificazione né

nella immediatezza degli elementi probatori, che questa Corte ha

ritenuto legittimare l'esclusione di un termine a difesa per i reati

commessi in udienza (ai sensi dell'art. 435 c.p.p. - sent. n. 92/1967),

e nemmeno nella semplicità e speditezza delle prove riguardanti reati

perseguibili mediante procedimento direttissimo e per i quali è stata

parimenti rite nuta legittima la facoltatività della concessione del

termine ai sensi dell'art. 503, terzo comma, c.p.p. (sentenza sopra

citata). Nel conferire, per contro, al giudice una così limitata

discrezionalità circa la misura massima del termine predetto, per di

più non prorogabile, la norma denunziata può risultare lesiva del

diritto dell'imputato ad una difesa, il cui svolgimento sia

congruamente adeguato alle effettive, essenziali finalità di

giustizia.

E ciò in quanto l'art. 446, mentre dà al giudice la facoltà di

tener conto della lieve entità delle nuove contestazioni, consentendo,

non senza razionale fondamento, che sia disposto il rinvio anche "ad

horas" del dibattimento, non permette, invece, che costituiscano

oggetto di conveniente valutazione le esigenze della difesa, allorché

per la gravità delle imputazioni o per altre circostanze, si rendano

necessarie più complesse e lunghe indagini per la ricerca delle prove

o per lo studio e prospettazione delle questioni.

Per le esposte considerazioni l'art. 446, primo comma, del codice

di procedura penale deve dichiararsi in contrasto con l'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui determina in

cinque giorni la misura massima del termine a difesa, precludendo al

giudice di fissarlo eventualmente in misura maggiore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 446 del codice

di procedura penale, limitatamente alla parte in cui esclude che

l'imputato possa chiedere e il giudice possa concedere un termine

maggiore di cinque giorni per preparare la difesa;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 445 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento

agli artt. 2 e 24, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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